Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 30-06-2011, n. 25794

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Macerata, con sentenza in data 14 gennaio 2003, dichiarava D.R.R. colpevole dei delitti di rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie aggravate dallo scopo di commettere il delitto di resistenza e di conseguire l’impunità dal delitto di rapina, reati commessi dopo essersi impossessata della somma di L. 5 milioni, sottratti dall’abitazione di P.L., e la condannava alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione e Euro 1500 di multa.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 1/12/2009, in parziale riforma della sentenza, appellata dell’imputata, riduceva la pena ad anni cinque di reclusione e Euro 1300 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo:

a) illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità della prevenuta, in forza di un riconoscimento del tutto informale e sulla circostanza che l’autovettura usata per la rapina fosse di proprietà della ricorrente;

b) erronea affermazione di responsabilità in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto il maresciallo dei Carabinieri I.G., al momento dell’intervento, non indossava la divisa e l’imputata non sentì le parole "carabinieri, carabinieri" pronunciate dallo stesso. c) mancanza o frammentarietà nella esposizione dei fatti.

Motivi della decisione

1) Il ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con 7 limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). La Corte di Appello di Ancona, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia, con riferimento al primo motivo di appello, la responsabilità della prevenuta, proprietaria della Fiat Punto utilizzata per compiere la rapina e assicurarsi l’impunità, essendo stata riconosciuta in una delle due persone di sesso femminile che fuggivano dall’abitazione di P.L., ai cui danni avevano commesso il furto. La predetta, inoltre, è stata, sia pure con qualche perplessità, riconosciuta dal Maresciallo I. che era stato investito dalla vettura e caricato sul cofano anteriore.

2) In relazione al secondo motivo, la Corte ha logicamente e correttamente affermato la responsabilità dell’imputata, anche con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto il Maresciallo si era qualificato come appartenente all’arma dei Carabinieri e aveva espressamente intimato l’"alt", come dallo stesso dichiarato in dibattimento.

Gli argomenti proposti dalla ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

3) Il terzo motivo è del tutto generico e, come tale, è inammissibile.

Il tribunale e la Corte territoriale hanno evidenziato tutti gli elementi da cui desumere la responsabilità l’imputata in relazione ai reati ascrittile, a fronte dei quali la ricorrente muove solo una generica censura. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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