Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-06-2011) 30-06-2011, n.Misure cautelari 25829

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 1 marzo 2011, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B.V.A. e T.C. J., perchè gravemente indiziati di concorso nel delitto di estorsione aggravata in danno di Bi.Al. e del suo dipendente V.N. dai quali, con la minaccia di dar fuoco all’azienda, pretendevano la consegna prima di cinquemila Euro accordandosi poi per tremila Euro quale prezzo per avere arrotato cinquanta punte da trapano e due forbici.

Il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria, perchè le concordi dichiarazioni delle persone offese avevano trovato conforto nella fattura sequestrata e rinvenuta nel veicolo in uso agli indagati. Il pericolo di reiterazione era dimostrato dalle modalità dell’azione posta in essere indicative della non occasionalità ed estemporaneità dell’azione. Le giustificazioni fornite da R. (che risulta gravato da analogo precedente di polizia) non erano attendibili.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. per la carenza del quadro indiziario stante il ruolo marginale di B., a carico del quale sarebbe eventualmente ipotizzatile il meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ovvero comunque il solo tentativo della contestata estorsione) e, quanto a R., perchè la prova a suo carico si fonda essenzialmente sul rinvenimento in suo possesso del telefono cellulare il cui numero venne lasciato dalla persona che indicò chiamarsi G.. L’essersi "dato alla fuga" non è elemento indiziario idoneo, per avere egli spiegato le ragioni per le quali si era allontanato dal locale nel quale si erano dati appuntamento per il pagamento della somma concordata. Manca quindi la motivazione sulla certa riconducibilità del R. a sedicente G..

Motivi della decisione

Il ricorso è dedotto in maniera inammissibile per la parte in cui, attraverso una ipotizzata alternativa ricostruzione delle singole condotte, pretende di ottenere in questa sede una ulteriore valutazione di merito, come tale non consentita.

Il Tribunale infatti ha giustificato il convincimento del coinvolgimento di entrambi i ricorrenti nella vicenda estorsiva sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese ( V. ha riconosciuto con certezza B., trovato in possesso delle banconote consegnate in pagamento, per una delle persone che si era presentata in azienda; Bi. ha riferito del contenuto minaccioso delle telefonate del sedicente G., telefonate effettuate con l’utenza cellulare trovata in possesso del R., teelefono che la p.g. ha accertato aver contattato in uscita l’utenza di Bi.), riscontrate dal rinvenimento della fattura nell’auto in uso agli indagati.

Il ricorso è manifestamente infondato per la parte in cui si duole, peraltro genericamente, della qualificazione giuridica del reato addebitato, tenuto conto della evidente sproporzione della pretesa economica vantata a fronte della prestazione lavorativa e della natura del male minacciato.

I motivi aggiunti, depositati il 20 maggio 2011, sono inammissibili perchè sollecitano valutazione estranea al giudizio di legittimità, in relazione a risultati probatori sopravvenuti che, in quanto tali, potranno essere sottoposti a verifica nella competente sede di merito.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di somma che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1001,00 alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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