Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-11-2011, n. 23999 CE Formazione professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con citazione notificata il 18 luglio 2000, i ricorrenti principali indicati in epigrafe, nonchè il ricorrente incidentale M.G., adducendo di essere medici specializzati e di avere frequentato i relativi corsi di specializzazione in periodi precedenti l’anno accademico 1991/92, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze e chiedevano la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti per l’omesso recepimento nei loro confronti delle Direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, nonchè nel danno da cd. perdita dì chance per non aver potuto usufruire del maggior punteggio ricollegato al nuovo titolo di specializzazione e per la oggettiva diversità (in termini di minor valore) dei titoli; danni che, per l’omessa corresponsione della borsa di studio, determinavano nella somma di L. 21.500.000, ovvero in quella maggiore o minore di giustizia, per ogni anno di corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, e, per la perdita di chance, nella somma complessiva di L. 60.000.000 per ciascuno ovvero in quella diversa calcolata in corso di causa, anche in via equitativa; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

1.1.- Si costituivano in primo grado le Amministrazioni convenute ed eccepivano la prescrizione dei diritti vantati dagli attori;

contestavano inoltre nel merito la fondatezza della domanda.

2.- Con sentenza del 19 maggio 2004 il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione di prescrizione e respingeva le domande, con compensazione delle spese di lite.

3.- La sentenza veniva appellata davanti alla Corte d’Appello di Roma dagli attori soccombenti, che ribadivano le domande già proposte in primo grado.

3.1.- La Corte d’Appello, con sentenza del 18 maggio 2009, ha rigettato l’appello, confermando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

4.- Contro questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe propongono, rispettivamente, ricorso principale e ricorso incidentale, affidati ciascuno a due motivi (il primo dei quali distinto in due separati profili), assistiti da quesiti di diritto;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica resistono con controricorsi.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo, sia del ricorso principale che del ricorso incidentale (interamente sovrapponibili), si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è articolato in due distinti profili, assistiti ciascuno da distinto quesito di diritto.

Col primo, contrassegnato con la lettera A) sub 1, si deduce l’erroneità della pronuncia della Corte territoriale, che, dopo aver qualificato l’azione proposta dagli appellanti come volta ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dell’affermazione di responsabilità dello Stato italiano per mancata attuazione di direttiva comunitaria non autoesecutiva, ha ritenuto applicabile la norma dell’art. 2043 cod. civ..

1.1.- I ricorrenti argomentano attenendosi alla ricostruzione operata dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 9147 del 17 aprile 2009, della quale riportano la parte centrale della motivazione, deducendo in punto di applicabilità nei loro confronti dei relativi principi di diritto. Aggiungono che, applicandosi la prescrizione decennale ed avendo fissato la Corte d’Appello la relativa decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, l’eccezione di prescrizione non potrebbe che essere disattesa, avendo essi ricorrenti agito in giudizio con citazione notificata il 20 luglio 2001. 2.- Le Amministrazioni intimate hanno addotto una serie di argomenti onde provocare un "ripensamento" circa la costruzione della figura di obbligazione ex lege operata dalle Sezioni Unite.

Le argomentazioni addotte dai controricorrenti non appaiono idonee a supportare alcun mutamente di tale, recente, condivisa giurisprudenza.

Va pertanto ribadito il seguente principio di diritto: "In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione "ex lege" riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione". 2.1.- Sebbene, l’individuazione, da parte del giudice del merito, del dies a quo della prescrizione nel 1 settembre 1991 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991) consenta già, come rilevato dai ricorrenti, di superare l’eccezione di prescrizione sollevata nella presente controversia (introdotta con atto di citazione notificato il 20 luglio 2001), va, in proposito, ribadito l’orientamento espresso da questa Corte, con le recenti sentenze nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 (per le quali: "A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 251 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 21 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11").

3.- Il primo motivo dei ricorsi va pertanto accolto quanto al profilo esposto sub 1-A) e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto di cui sopra.

4.- L’accoglimento anzidetto comporta l’assorbimento del secondo profilo del primo motivo esposto sub 1-B), relativo al merito della domanda risarcitoria, specificamente alla risarcibilità dei danni per perdita di chance, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio; nonchè del secondo profilo, col quale, con entrambi i ricorsi, è denunciato il vizio di motivazione sulla ritenuta natura aquiliana dell’azione de qua.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, ne accoglie il primo motivo, nei limiti specificati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Dichiara assorbiti gli altri motivi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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