Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-06-2011) 30-06-2011, n. 25818 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 3/12/2010, il Tribunale di Grosseto, a seguito di istanza di riesame, avanzata nell’interesse di L.G. e di P.C., indagati per il reato di concorso in circonvenzione di persone incapaci, in danno di C.R., confermava il decreto del Gip di Grosseto, emesso in data 3/11/2010, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del denaro giacente sul c/c (OMISSIS) in essere presso la Cassa di Risparmio di Volterra, e sul libretto n. (OMISSIS) della Unicoop Tirreno di Grosseto, entrambi intestati a L.G..

Il Tribunale riteneva sussistente il fumus commissi delicti ed il rapporto di pertinenza fra il denaro ed il reato. Quanto al periculum in mora, esso derivava dall’esigenza di impedire la protrazione della condotta ed il conseguimento del profitto del reato.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli indagati, per mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. sotto il profilo delle cose che possono costituire oggetto di sequestro preventivo.

Al riguardo si dolgono che il Tribunale non abbia fornito idonei riscontri circa il rapporto di pertinenzialità fra il denaro sequestrato ed il reato per cui si procede.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto si dirà.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710).

Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che:

"Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv. 245093).

Tanto premesso, occorre rilevare che, in tema di sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso istituti bancari, la motivazione del provvedimento di sequestro comunque deve dare atto del rapporto di pertinenzialità fra il denaro sequestrato ed il reato per cui si procede.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti:

"Il sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati alla commissione di reati, comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo, sicchè l’astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11288 del 26/01/2010 Cc. (dep. 24/03/2010) Rv. 246360; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 38600 del 20/09/2007 Cc. (dep. 18/10/2007) Rv.

238161). Nel caso di specie il provvedimento impugnato è viziato da motivazione apparente sul rapporto di pertinenzialità fra il denaro sequestrato ed il reato, in quanto il Tribunale si limita a rilevare, con un’affermazione apodittica, che le ingenti somme contenute nel suddetto conto e libretto "sono sicuramente incompatibili per la loro entità con un’attività normale di lavoro e risparmio e perfettamente riconducibili all’ipotesi del depauperamento della persona offesa".

Invece, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle indagini bancarie della Squadra Mobile, nel quale si da atto dei numerosi movimenti di denaro intercorsi fra le parti, è possibile accertare il rapporto di pertinenzialità che il Tribunale ha omesso di verificare, trincerandosi dietro una motivazione apparente.

Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Grosseto per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *