Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 4036 Farmaci e prodotti galenici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con deliberazione n. 14/2009 del 12 marzo 2009, il Commissario ad acta, nominato per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità nella Regione Abruzzo, ha introdotto una serie di forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, attraverso le quali -nel quadro delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui alla D.G.R. n. 224 del 13 marzo 2007, recante l’approvazione dell’accordo tra il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione per il perseguimento dell’equilibrio economico- ha stabilito, ai fini che in questa sede rilevano, che "per ogni pezzo prescritto il cui prezzo al pubblico sia uguale od inferiore ad euro 5.00, l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari ad euro 0,50 sino ad un massimo di Euro 1 a ricetta", e che "per ogni pezzo prescritto il cui prezzo al pubblico sia superiore ad euro 5.00, l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari ad euro 2.00 sino ad un massimo di 4.00 a ricetta".

Nel contempo, al punto 1.1. della suddetta deliberazione, è stato previsto che "la quota di compartecipazione come sopra prevista non si applica ai farmaci (siano essi brandedossia specialità medicinali che hanno perso il brevetto sul principio attivo – che unbranded – ossia farmaci equivalenti senza il nome di fantasia ed identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo) che si adeguano al prezzo di riferimento regionale ai sensi dell’art. 7 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, siccome individuato dal Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità, con proprie determine dirigenziali".

In sostanza, con la delibera descritta si è stabilito che l’utente non debba corrispondere alcunché in caso di farmaco allineato al prezzo di riferimento stabilito dall’Agenzia del Farmaco, mentre, qualora si tratti di farmaco più costoso, l’utente medesimo -oltre a corrispondere la differenza – sia tenuto a farsi carico di un sovraticket, nella misura di 0,50 per pezzo, con un massimo di 1 euro a ricetta, per prezzi inferiore ai 5 euro e i 2 euro per pezzo, con un massimo di 4 euro a ricetta, per prezzi superiori ai 5 euro.

Con le sentenze appellate i Primi Giudici hanno respinto i ricorsi proposti avverso la suddetta determinazione commissariale da due società nella qualità di operatori che commercializzano farmaci rimborsabili per i quali è scaduto il brevetto sui principi attivi (farmaci cd. branded).

Le società appellano contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resistono le amministrazioni in epigrafe specificate.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive

All’udienza del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Ragioni di connessione oggettiva e soggettiva giustificano la riunione dei ricorsi in esame, che riguardano lo stesso provvedimento amministrativo impugnato in prime cure da entrambe le società appellanti.

3. Gli appelli sono fondati nei termini di seguito precisati.

3.1. Ad avviso del Collegio, la circostanza che il provvedimento commissariale faccia seguito ad una precedente determinazione (delibera di Giunta Regionale 27 12 2006, n. 1540) che ha in passato applicato il medesimo principio non pregiudica l’ammissibilità dei ricorsi di primo grado all’origine di questo giudizio d’appello. All’eccezione all’uopo sollevata dall’amministrazione regionale resistente si deve, infatti, replicare che l’atto commissariale interessato dai gravami in epigrafe, lungi dall’atteggiarsi a statuizione meramente confermativa od esecutiva della precedente delibera, costituisce atto autonomo, frutto di una rinnovata valutazione che ha condotto ad un notevole incremento del sovraticket prima stabilito in modo assai più contenuto (quota fissa di euro 0,50 per ogni farmaco fino ad un massimo di euro 1,00 a ricetta). Ne deriva che la mancata impugnazione della precedente determinazione, plausibilmente imputabile alla scarsa efficacia lesiva delle misure ivi stabilite, non genera ripercussioni negative sulla legittimazione e sull’interesse a reagire avverso l’atto in esame, idoneo a generare una distinta e specifica lesione.

3.2.Si deve poi precisare che, diversamente da quanto affermato dai Primi Giudici nella sentenza appellatala, la Regione Abruzzo, insieme alla Regione Campania, è la sola amministrazione regionale ad avere imposto un sovraticket con riguardo ai farmaci che non si adeguino al pezzo di riferimento AIFA mentre tutte le deliberazioni relative alle altre Regioni o Province Autonome, citate nella decisione gravata (DGR Veneto 6/03 e 475/03, DGR Lombardia n. 11534/02, DGR Liguria 163/02 e 511/02, DGP Provincia Autonoma di Bolzano n. 1862/2002) si limitano ad introdurre un ticket su farmaci senza prevedere alcuna esenzione per i farmaci che si adeguino a detto prezzo di riferimento.

3.3. Si può ora passare all’esame del merito dei ricorsi.

Ai fini dell’esame delle censure proposte con gli appelli sottoposti alla cognizione di questo Consiglio giova ricapitolare in modo sintetico gli snodi essenziali del panorama normativo in cui si iscrive la presente vicenda contenziosa.

3.3.1. Occorre, in primo luogo, richiamare la disciplina che governa la materia del rimborsi dei farmaci da parte del servizio sanitario nazionale.

Il primo intervento legislativo diretto sul prezzo dei farmaci è stato effettuato con l’articolo 85, comma 26, della legge 22 dicembre 2000, n. 388, per cui: "A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell’assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta".

L’art. 7 del citato d.l. 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha poi dettato la seguente disciplina:

"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

2. Il medico, nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all’atto della presentazione, da parte dell’assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell’indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l’assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l’assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, è a carico dell’assistito, con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie."

La norma riprende, in sostanza, la precedente disciplina, apportando due modifiche: la prima concerne le modalità di individuazione del prezzo, ragguagliato non più al prezzo medio ponderato ma a quello del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale; la seconda tocca il rinvio alla legislazione vigente, sostituito dal rinvio ad apposite direttive regionali.

Dall’esame della disposizione in parola si ricavano, poi, due indicazioni che assumono rilevanza nell’economia del presente giudizio: da un lato si stabilisce che il prezzo del farmaco generico più economico costituisce l’importo del rimborso garantito, con la consegna che è addossata sull’utente, rivelandosi quindi neutra sul piano finanziario per il servizio sanitario, la scelta dell’acquirente di optare per il farmaco, generico o ex brevettato, più dispendioso; sotto altro, ancor più significativo, profilo la normativa tutela sia l’autonomia professionale del medico che la libertà di scelta del paziente consentendo al primo di imporre la clausola di non sostituibilità del medicinale prescritto e riconoscendo al secondo la facoltà di rifiutare la sostituzione, suggerita dal farmacista, del farmaco richiesto con quello generico meno oneroso.

Viene così data la stura, sul piano nazionale, ad un sistema elastico che contempera l’esigenza di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica con la preservazione degli spazi di libertà del paziente e del professionista. Sotto quest’ultima angolazione, merita sottolineare che la legge non interferisce sulla valutazione del professionista in merito alla maggiore efficacia terapeutica del farmaco prescelto in ragione, per esempio, della diversità degli eccipienti contenuti nella sostanza o della necessità di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del medesimo farmaco già efficacemente assunto, da tempo, dal paziente assistito.

3.3.2. Tanto detto in ordine al regime del rimborso, si devono fare talune annotazioni anche in merito alle coordinate normative che regolano la produzione e la vendita dei medicinali generici e dei farmaci non più coperti dal brevetto.

Quanto alla definizione di medicinale generico, l’art. 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così recita: " Il Ministero della Sanità autorizza, su domanda, l’immissione in commercio, quali generici, dei medicinali così come definiti dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla L. 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione qualiquantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale di cui è scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell’art. 8, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle classi a) o b) di cui all’art. 8, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il Ministero della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto"..

L’art. 36, comma 9, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ha poi puntualizzato che "la percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal decretolegge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialità medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialità medicinali che hanno usufruito della relativa licenza".

Ai fini che qui rilevano va segnalato che il farmaco generico può ottenere la stessa classificazione del farmaco già brevettato di riferimento solo se è offerto ad un prezzo inferiore nella cospicua misura del 20%. Ne deriva che il prezzo dei cd. farmaci unbranded è, almeno in origine, più basso di quelli branded di riferimento, e tanto non solo per effetto di una mirata scelta imprenditoriale dei produttori di questi ultimi farmaci ma anche in ragione dell’incisiva prescrizione legislativa di cui si è detto.

Si deve osservare, per converso, che le imprese titolari dei farmaci branded incontrano limiti significativi all’esplicazione della libertà di abbassare i prezzi dei propri prodotti al fine di adeguarsi ai prezzi praticati dalle imprese con correnti che commercializzano farmaci generici.

Assume rilievo, in particolare, l’art. 13 del D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che, dopo avere stabilito, al primo comma la riduzione del prezzo dei soli farmaci generici di cui all’articolo 7, comma 1, del decretolegge n. 347/2001 cit., stabilisce, al quarto comma, che "l’azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’autorizzazione all’immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro".

Sulla stessa scia l’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito, al comma 10, che il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti è ridotto del 12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010 e che la riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto.

Va, infine, osservato che la materia della determinazione e della conseguente riduzione dei prezzi dei farmaci, per esempio ai fini dell’adeguamento dei farmaci ex brevettati a quelli generici più economici, è disciplinata dall’art. 48, comma 33, del DL 30 settembre 2003,m n. 269, conv dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, secondo cui "dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001"

3.3.3 Dall’esame delle coordinate normative fin qui riepilogate è dato evincere i seguenti principi informatori della materia, rilevanti ai fini della soluzione del contenzioso sottoposto all’esame di questo Consiglio:

a) per il servizio sanitario nazionale è economicamente neutro l’acquisto, da parte del paziente, di un farmaco, ex brevettato od equivalente, più costoso rispetto al paramero di riferimento, visto che il prezzo di rimborso è comunque fissato nella misura pari al farmaco generico più economico e che tale forbice è a totale carico dell’acquirente;

b)la normativa lascia ferma la libertà di scelta del paziente e, soprattutto, la libertà del medico di scegliere una linea terapeutica che consideri necessario e non sostituibile il farmaco più costoso nonostante la reperibilità sul mercato di un farmaco equivalente più economico;

c) il legislatore non impone il livellamento dei prezzi dei farmaci contenenti il medesimo principio attivo preoccupandosi, invece, di evitare che le differenze di prezzi si ripercuotano sui flussi di spesa pubblica;

d)la legge statale incide sull’esplicarsi del gioco concorrenziale tra farmaci generici e ex brevettati laddove impone la riduzione dei prezzi dei soli farmaci generici mentre limita la facoltà dei produttori di farmaci già coperti da brevetto di adeguarsi a tali prezzi secondo procedure che, peraltro, richiedono la contrattazione con l’AIFA.

3.4.Tali essendo i principi che reggono la materia in esame, la Sezione reputa che le censure proposte dagli appellanti colgano nel segno.

E’, in particolare, fondata la principale doglianza, comune ad entrambi i gravami, con cui si lamenta che le misure introdotte con l’impugnato provvedimento commissariale penalizzano in modo incongruo tutti i farmaci, in prevalenza quelli branded, che non si allineano al prezzo di riferimento indicato dal SSN, nonostante la piena operatività di un meccanismo, quello cristallizzato dal citato art. 7 del D.L: n. 347/2001, che, tramite l’addebito della differenza al paziente, già evita ogni maggior spesa al servizio sanitario in caso di scelta del paziente stesso o, a monte, del medico prescrittore, di servirsi proprio e solo del prodotto già coperto da brevetto.

A sostegno dell’assunto degli appellanti, che denunciano la violazione del citato art. 7 del D.L. n. 347/2001 e l’illogicità del prelievo supplementare imposto, si pone la fondamentale considerazione che, in un sistema che neutralizza gli effetti della scelta del farmaco più costoso mediante la parametrazione del prezzo di rimborso al prezzo del farmaco equivalente più economico, l’imposizione del sovraticket per i soli farmaci disallineati rispetto al prezzo di riferimento non è sostenuta da una idonea giustificazione sul piano del risparmio per la spesa pubblica ed assume una funzione sanzionatoria laddove penalizza, in modo irrazionale e sproporzionato chi, facendo uso di un diritto riconosciuto dalle legge, si orienta verso il farmaco più costoso, che normalmente è quello originariamente coperto da brevetto".

L’irragionevolezza di detta penalizzazione è accentuata, sul piano quantitativo, dalla circostanza che la rilevante misura fissa del sovraticket (di due euro per i farmaci il cui prezzo è superiore a cinque euro) genera un esborso supplementare a carico del paziente non proporzionato alla differenza rispetto al prezzo di riferimento, con la conseguenza che l’acquisto di farmaci con un prezzo più elevato in misura irrisoria finisce per creare un divario illogicamente elevato.

Ad esempio, a fronte di una differenza di prezzo pari di un euro, il paziente che si orienti per i farmaco più costoso è costretto a pagare un ticket di tre euro, pari alla somma della differenza stessa con il sovraticket di 2 euro.

Va soggiunto che detta determinazione, nel disancorare in modo marcato il quadro regionale dalla disciplina stabilita in materia dal legislatore nazionale, incide in modo profondo sulla libertà terapeutica e sulla dinamica concorrenziale senza essere sorretta, per le ragioni esposte, da effettive ragioni sul piano del risparmio per la spesa pubblica.

Quanto al primo aspetto si deve rimarcare che, in un panorama nazionale che preserva liberà di scelta del medico e del paziente di orientarsi verso il farmaco ritenuto terapeuticamente più appropriato accollandosi la sola differenza di prezzo, risulta distonica la decisione regionale di penalizzare tale scelta anche laddove questa, per effetto del ricordato meccanismo compensativo, sia del tutto neutra per il sistema sanitario. Risulta in definitiva incongruo che, nella Regione Abruzzo, il paziente che eserciti il diritto, conferitogli dalla legge nazionale, di scegliere, anche sulla scorta della prescrizione terapeutica del medico che lo assiste, il farmaco più appropriato veda sanzionata, nella significativa misura prima ricordata, una decisione, che nella restante parte del territorio nazionale, comporta solo il pagamento della differenza di prezzo rispetto al prezzo del farmaco equivalente più economico. Detto prelievo è vieppiù incongruo se si considera che detta scelta, specie se collegata ad una prescrizione medica di non sostituibilità, non rivela una capacità contributiva che meriti uno specifico prelievo fiscale.

In merito ai profili che riguardano la libertà di impresa e l’esplicazione della dinamica concorrenziale, merita rimarcare, in primo luogo, che la legislazione nazionale, laddove lascia ferma la libertà delle imprese che producono farmaci già brevettati o generici più costosi, di allinearsi, o no, al ricordato prezzo di riferimento, esclude la praticabilità di misure regionali, di sapore dirigistico ed anticompetitivo, che sanzionino, oltretutto in modo assai incisivo, la decisione, assunta dall’azienda farmaceutica, di mantenere un prezzo più elevato anche quando questa sia indifferente per le casse pubbliche. L’irragionevolezza della determinazione – che in ultima analisi si abbatte su una materia compiutamente regolamentata, ai fini che qui rilevano, dal legislatore nazionale – si apprezza in modo più nitido se si considera che, alla stregua delle coordinate normative prima esposte, i produttori di farmaci già brevettati sono condizionati, nell’esercizio della facoltà di ridurre i prezzi, da vincoli legislativi che favoriscono la permanenza, almeno per un certo lasso di tempo, di una certa forbice differenziale.

In sostanza, nell’economia del provvedimento gravato in prime cure, il prezzo di riferimento, da sistema neutro di determinazione del prezzo di rimborso voluto dal legislatore nazionale, diventa, in seno alla determinazione commissariale valevole per la Regione Abruzzo, un incongruo strumento volto ad orientare la scelta del paziente verso il farmaco generico che, in ciascuna classe, abbia il prezzo più basso, finendo con l’invadere il campo della libertà di cura del medico chiamato a proporre la terapia farmacologica più appropriata e per il condizionare, in modo improprio, l’esplicarsi libero della concorrenza tra le aziende farmaceutiche.

Si deve soggiungere, per un verso, che l’obiettivo di incentivare l’acquisto di farmaci generici anche ai fini della tutela della sfera economica dei consumatori, perseguibile mediante apposte campagne di informazione e sensibilizzazione, non giustifica, di per sé, il ricorso ad una leva che penalizza in modo così rilevante gli spazi di libertà che il legislatore riconosce ai pazienti, ai medici prescrittori ed alle aziende sanitarie; per altro verso, che l’esigenza di rientro dal disavanzo da cui è gravata la Regione Abruzzo, perseguita dalle misure di cui al comma 4 dell’art. 5 del D.L 1° ottobre 2007, n. 159, conv.- dalla legge 29 novembre 2007, n. 122 – esigenza evidenziata nella relazione della Direzione Regionale delle Politiche della salute depositata in giudizio- può giustificare l’istituzione di un ticket su tutti i farmaci ma non consente, per le ragioni fin qui esposte, l’imposizione di misure che colpiscano, in modo sproporzionato, i soli farmaci non allineati sul prezzo di riferimento così incidendo sui soli consumatori che abbiano esercitato un diritto riconosciuto dalla legislazione nazionale nei termini prima esposti.

Va, infine, osservato che non assume rilievo nel caso di specie il fenomeno del cd. effetto mix positivo, pure richiamato dalla difesa della regione appellata e menzionato nella stessa relazione di cui si è detto, posto che tale effetto concerne il diverso caso in cui la strategia commerciale delle imprese produttrici dei farmaci coperti da brevetti scaduti orienti la clientela verso farmaci della stessa classe terapeutica ancora coperti da brevetti e, quindi, aventi un costo più alto, mentre la res litigiosa rimessa a questa Sezione riguarda il diverso aspetto del regime del rimborso dei prezzi dei farmaci già brevettati che non si adeguino al prezzo del medicinale generico equivalente più economico.

4. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento degli appelli e, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento dei ricorsi di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento ivi gravato. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

La complessità delle questioni di diritto affrontate e l’assenza di precedenti specifici giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, riunisce gli appelli in epigrafe specificati, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento amministrativo ivi gravato.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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