Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-06-2011) 30-06-2011, n. 25792

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 luglio 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 18/4/2007, riconosciute all’imputato le attenuanti generiche equivalenti, rideterminava in mesi sei di reclusione ed Euro 75,00 di multa la pena inflitta a V.A. per il reato di tentato furto.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti successivi per omessa notifica all’imputato.

Al riguardo si duole che il decreto di fissazione dell’udienza preliminare era stato notificato, ex art. 161 c.p.p., al difensore, sebbene l’imputato, al momento della notifica, fosse detenuto per altra causa.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Nel caso di specie, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare risulta essere stata regolarmente eseguita nel domicilio eletto dall’imputato presso il proprio difensore.

Tale forma di notifica deve ritenersi regolare in quanto la previsione di cui all’art. 156 c.p.p. – per la quale le notificazioni all’imputato detenuto anche per causa diversa debbono essere eseguite nel luogo di detenzione – non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, considerato che, anche all’imputato detenuto, è consentito di avvalersi della facoltà di eleggere domicilio a norma dell’art. 161 c.p.p. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1416 del 07/10/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv.

249191; Sez. 6, Sentenza n. 47324 del 20/11/2009 Ud. (dep. 12/12/2009) Rv. 245306; Sez. 6, Sentenza n. 3870 del 02/10/2008 Ud.

(dep. 28/01/2009) Rv. 242396) Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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