Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 30-06-2011, n. 25867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il difensore di D.Z. aveva sollevato incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Roma contestando che le seguenti sentenze (comprese in un provvedimento di cumulo pene) fossero ritualmente passate in giudicato:

– sentenza del GIP del Tribunale di Varese in data 21.11.2001, portante condanna ad anni 2 di reclusione ed Euro 206,58 di multa per il delitto di cui all’art. 624 bis c.p., formalmente divenuta irrevocabile in data 11.3.2002;

– sentenza del Tribunale di Trieste in data 5.4.2004, portante condanna ad anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il delitto di cui all’art. 624 bis c.p., formalmente divenuta irrevocabile in data 29.12.2004.

Nell’istanza il difensore aveva sostenuto che nei suddetti processi la D. era stata dichiarata irreperibile, nonostante avesse eletto il proprio domicilio in (OMISSIS) presso il campo nomadi, e che comunque, dopo l’emissione delle sentenze, non erano state rinnovate le ricerche e non era stato emesso un nuovo decreto di irreperibilità.

Quindi, non essendo valida la notifica dell’estratto contumaciale, aveva chiesto che il giudice dell’esecuzione dichiarasse la non esecutività delle suddette sentenze.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 9.12.2010, ha respinto la richiesta della difesa, ritenendo valida la notifica degli estratti contumaciali sulla scotta di quanto risultava dal fascicolo processuale, "in assenza di ulteriori elementi di valutazione non forniti dalla difesa e neppure acquisibili aliunde".

In sostanza, il Tribunale ha ricostruito, sulla base degli elementi forniti dalla difesa, quali potessero essere state le forme con le quali erano state compiute le notifiche contestate, escludendo che l’ufficio procedente fosse tenuto a revocare il decreto di irreperibilità e a comunicare gli atti già notificati a norma dell’art. 159 c.p.p., dopo che l’imputata aveva comunicato il proprio domicilio.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.Z., chiedendone l’annullamento per inosservanza di norme processuali e per violazione di legge. Il ricorrente ha sostenuto che la predetta era stata dichiarata irreperibile nei menzionati processi e che, in violazione del disposto dell’art. 160 c.p.p., comma 2, l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato senza rinnovare le ricerche dell’imputata e senza emettere, dopo la sentenza, un nuovo decreto di irreperibilità.

Ha lamentato, inoltre, che il Tribunale avesse adottato una motivazione del tutto scollegata rispetto alle richieste contenute nell’istanza con la quale era stato sollevato l’incidente di esecuzione e che non fossero stati acquisiti gli atti dei processi in questione necessari per compiere le valutazioni del caso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, in veste di giudice dell’esecuzione, richiesto di verificare la regolare formazione dei titoli esecutivi emessi nei confronti di D.Z., vale a dire il regolare passaggio in giudicato delle menzionate sentenze, non ha acquisito gli atti necessari per compiere detta verifica ed ha respinto la richiesta della difesa sulla base di mere congetture. L’art. 666 c.p.p., comma 5 che detta le regole relative al procedimento di esecuzione prevede espressamente che il giudice possa chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, cosa che il Tribunale avrebbe dovuto fare, non avendo a disposizione i dati necessari per la verifica del regolare passaggio in giudicato delle sentenze nè attraverso contenuto del fascicolo processuale nè attraverso le produzioni delle parti. Nel caso in esame, deve innanzi tutto accertarsi se D.Z., nei processi di cui trattasi, avesse o meno effettuato una regolare dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., non essendo compatibile detta dichiarazione con l’emissione di un decreto di irreperibilità ( art. 161 c.p.p., comma 4), del quale peraltro il ricorrente non ha indicato gli estremi. Deve accertarsi inoltre, nel caso in cui il decreto suddetto fosse stato emesso, la data di emissione del decreto, verificando se, dopo la sentenza, siano state rinnovate le ricerche dell’imputata nei luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p. e se sia stato rinnovato il decreto di irreperibilità, ai sensi dell’art. 160 c.p.p., comma 2.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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