ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3913).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 1 del 3-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di
L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio
2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896
del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e n. 3905 del 10
novembre 2010;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra
nelle funzioni di Commissario delegato gia’ svolte dal Capo del
Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell’emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile
2009;
Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione
Abruzzo del 1° settembre 2010;
Considerata la necessita’ di assicurare il completamento del ciclo
di gestione e riuso delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso
della realizzazione degli insediamenti abitativi destinati alla
popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009;
Di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1.Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i tempi di
deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo, che
presentino i necessari requisiti merceologici e di qualita’
ambientale, prodotte nel corso della realizzazione delle opere dei
Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP sono stabiliti in tre anni, in deroga a
quanto disposto dall’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Al fine di garantire il riuso delle terre e rocce da scavo di
cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza varianti
progettuali alle predette opere, finalizzate alla definizione e
all’approvazione di specifici progetti di riuso delle terre e rocce
da scavo, secondo le modalita’ stabilite dall’art. 186 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e
modificazioni, salvo quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.

Art. 2

1. In relazione alla mancata realizzazione degli interventi di cui
all’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3817 del 16 ottobre 2009, sono soppresse le relative
autorizzazioni di spesa e le corrispondenti risorse sono mantenute
nella disponibilita’ del Dipartimento della protezione civile per il
completamento degli interventi rimasti di propria competenza ai sensi
dell’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
2. Al fine di ottimizzare l’impiego delle residue disponibilita’
rinvenienti dalle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza di
cui in premessa, all’art. 3, comma 3, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre2010 le seguenti
parole: «di cui all’art. 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all’art. 7, comma 1».

Art. 3

1. All’art. 4, comma 3 della ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, dopo le parole: «una unita’
di personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa» sono aggiunte le seguenti: «, anche in deroga all’art.
7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
di una scelta di carattere fiduciario».
2. Il termine di cui all’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 e’
prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Art. 4

1. Al fine di assicurare l’espletamento senza soluzione di
continuita’ delle funzioni del Comitato dei Garanti istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2784 del 29
maggio 2009, all’art. 8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole:
«composto da» sono aggiunte le seguenti: «non piu’ di».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *