Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 30-06-2011, n. 25817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 19 aprile 2010, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, confermava il decreto del GIP del medesimo Tribunale con cui era stato disposto, in relazione alle imputazioni di truffa aggravata per le quali era stato chiesto il rinvio a giudizio, il sequestro conservativo, su istanza della parte offesa INA ASSITALIA s.p.a., delle somme esistenti presso i conti correnti intestati agli imputati V.V. e M.F. nonchè dell’appartamento sito in (OMISSIS) intestato a C.S..

Il Tribunale, rigettata l’eccezione di nullità del provvedimento impugnato al rilievo che era stato pronunciato a seguito di specifica istanza del difensore della persona offesa, nel merito osservava che l’unica questione posta dal ricorrente atteneva alla sua pretesa estraneità alle vicende per cui è processo, estraneità che tuttavia risultava essere solo formale, atteso che un terzo del prezzo corrisposto per l’acquisto dell’immobile sequestrato risultava provenire direttamente da V.V. a mezzo assegno circolare dell’importo di Euro 90.000,00 del 26 ottobre 2004, la cui provvista si fondava su prelievo dal conto corrente della donna alimentato dal bonifico bancario di Euro 97.000,00 effettuato il 20 ottobre 2004 dalla ASSITALIA s.p.a., quale prima tranche del risarcimento del danno provento della truffa addebitata alla V.. In assenza di spiegazioni sulla causale di tale versamento, la condotta dell’imputata dava conto della sussistenza del pericolo di dispersione delle garanzie, legittimante il provvedimento cautelare adottato.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso C. S., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

inosservanza dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione alla violazione, inosservanza ed erronea applicazione delle norme che disciplinano la concessione del sequestro conservativo dei beni appartenenti a terzi estranei alle imputazioni sollevate nel processo penale;

inosservanza dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per insufficiente, illogica e incoerente motivazione meramente apparente e quindi in violazione dell’art. 125, comma 3 in relazione all’art. 193 c.p.p.;

inosservanza di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza, carenza, apparenza della motivazione;

in quanto l’atto di impulso della parte civile era diretto a sollecitare il Pubblico Ministero a chiedere un provvedimento di cautela ex art. 361, comma 1 e non era diretto al Giudice al fine di ottenere il sequestro ex art. 316 c.p.p., comma 2. Tale accezione rende esplicita ed evidente la violazione di legge denunciata in considerazione dell’assenza di elementi caratterizzanti la posizione di C.S. in relazione alla dedotta ma mai provata "mala fede" posto che il preliminare di vendita, con versamento di sostanzioso acconto, risale al luglio 2004; il prezzo al definitivo venne versato con assegni legittimamente avuti dal nonno e dalla madre, circostanze indicate nella memoria difensiva le cui deduzioni non hanno quindi il carattere "neutro" indicato nel provvedimento impugnato, posto che gli atti processuali documentano solo la provenienza di danaro da V.V. ma non anche la proprietà da parte di costei dell’appartamento ben potendo l’importo versato rappresentare, ad esempio, la restituzione di un prestito grazioso a suo tempo ricevuto da D.G.. La "malafede" è stata ritenuta dal Tribunale in re ipsa ed è stata immotivatamente conclamata, donde la denunciata violazione di legge per motivazione solo apparente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata fa riferimento a "istanza di sequestro" datata 23.2.2010 dell’avv. Stefano Maranella quale difensore della INA ASSITALIA s.p.a., "persona offesa". La lettura degli atti consente di rilevare che l’istanza di sequestro è stata proposta e sottoscritta dall’avv. Stafano Maranella che si qualifica come difensore della citata compagnia di assicurazione, indicata come "persona offesa" nel procedimento penale a carico di C.M. ed altri.

L’istanza non è rivolta al Giudice ma alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari affinchè l’organo di accusa richieda il sequestro dei C/C n. 9321407 acceso presso la Banca Popolare del Materano di Gravina di Puglia intestato a V.V. e n. 6970904 acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (ag. di Gravina di Puglia), intestato a M.F. nonchè del fabbricato sito in (OMISSIS) intestato a C.S..

Come correttamente rilevato dal difensore del ricorrente C. S., non è stata formulata richiesta di sequestro conservativo. La persona offesa ha sollecitato l’ufficio del Pubblico Ministero affinchè esercitasse richiesta di sequestro, che impropriamente il P.M. ha qualificato come richiesta di sequestro conservativo a norma dell’art. 316 c.p.p., comma 2, trasmessa come tale al GIP, che come tale l’ha accolta. Ma non si è tenuto conto che unico soggetto legittimato a proporla è la "parte civile" e non la persona offesa, che in quanto tale non è legittimata (cfr. Cass. Sez. 3, 6.2-20.3.2008 n. 12423). Il medesimo errore è stato reiterato nell’ordinanza del Tribunale che (dopo avere in premessa affermato di provvedere "su richiesta della parte civile") in motivazione, in risposta all’eccezione difensiva che lamentava l’assenza di domanda cautelare, ha ritenuto esistente l’"istanza di sequestro" proposta dall’avv. Stefano Maranella, quale difensore della persona offesa, istanza depositata il 23 febbraio 2010. Ne deriva che questa è l’unica istanza e che essa è stata proposta dalla persona offesa, non dalla parte civile, perchè della relativa costituzione, al momento della pronuncia dell’ordinanza genetica, non vi è alcuna indicazione in atti.

Per l’effetto, in difetto di legittimazione del soggetto richiedente, posto che l’art. 316 c.p.p., comma 2 indica come legittimata a chiedere il sequestro conservativo la parte civile, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella genetica, con restituzione al ricorrente C.S. di quanto a lui sequestrato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro. Dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p.. Ordina restituirsi gli atti al Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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