Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 30-06-2011, n. 25788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 maggio 2010, la Corte d’Appello di Perugia, sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale in sede, con la quale gli appellanti P.G. e G.A. erano stati dichiarati colpevoli il primo di rapina aggravata in concorso con ignoto ai danni della Cassa di Risparmio di Foligno e il secondo di favoreggiamento personale, fatti commessi in (OMISSIS), e condannati, applicata la riduzione del rito, P. alla pena di cinque anni sei mesi venti giorni di reclusione ed Euro 1.667 di multa, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale durante l’espiazione della pena, e G., riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di dieci mesi di reclusione.

La Corte territoriale, relativamente alla posizione di G., dato atto dell’acquisizione della documentazione medica prodotta, escludeva innanzi tutto la necessità di procedere a perizia psichiatrica perchè, dopo attento esame della condotta serbata e delle dichiarazioni rese giustificava il convincimento della piena capacità di intendere e di volere. Riteneva utilizzabili le dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto in considerazione della scelta di definire il processo con il giudizio abbreviato.

Il rinvenimento in casa sua degli abiti usati dai rapinatori, delle pistole giocattolo prive di tappo rosso, di settantatre banconote divise in due mazzette e l’essere stato controllato dalla Polizia Stradale mentre alla guida di autovettura trasportava P. completavano il quadro probatorio a suo carico e valevano anche a provare la sua piena consapevolezza in ordine al delitto di favoreggiamento a lui contestato. La pena era stata quantificata in misura adeguata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle (Ndr.: testo originale non comprensibile) recidiva.

I precedenti penali rendevano inapplicabili i benefici richiesti.

Relativamente alla posizione di P., gli elementi indiziari a carico erano individuati nella sua corrispondenza fisica ad uno dei rapinatori (per come risultante dai fotogrammi estrapolati dalla videoregistrazione effettuata tramite impianto interno dell’istituto di credito); nella disponibilità di somma di danaro contante corrispondente circa alla metà della somma sottratta in banca; nella riscontrata esistenza di materiale gommoso sui polpastrelli, corrispondente a quanto notato per uno dei rapinatori (ancorchè quello più alto) dalla direttrice della banca; nell’inflessione dialettica campana dei rapinatori; nel fatto che si trovava nel veicolo condotto da G., allorchè fu fermato dalla Polizia nei pressi, di (OMISSIS), nell’abitazione del quale erano stati rinvenuti gli abiti che l’impiegato S. aveva riconosciuti come corrispondenti a quelli indossati dai rapinatori; soccorrevano infine le spontanee dichiarazioni del G..

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) ricorso nell’interesse di P.: – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di penale responsabilità per l’equivocità degli elementi indiziari.

In particolare la somma a lui sequestrata è superiore alla metà della somma compendio della rapina.

Le dichiarazioni di G. e il rinvenimento nella sua abitazione dei capi di vestiario corrispondenti a quelli indossati dai rapinatori sono ininfluenti, in difetto di elementi probatori certi, idonei a collegare P. alla rapina; – inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena per non avere i giudici di merito tenuto conto dell’esiguità della somma sottratta e delle modalità dell’azione priva di particolare violenza. Inspiegabilmente non erano state concesse le attenuanti generiche tenuto conto della risalenza dei precedenti penali ovvero la pena non era stata ridotta;

2) ricorso nell’interesse di G.A.: – mancata assunzione di prova contraria decisiva nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di procedere a perizia psichiatrica in presenza di quadro clinico incontestato dimostrativo dell’esistenza di gravi disturbi della personalità rientranti nel concetto di infermità ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, con adozione di giustificazioni contrastanti perchè da un lato si enfatizza la linearità del narrato e la logicità della ricostruzione e dall’altro, al fine di affermarne la (Ndr.: testo originale non comprensibile) responsabilità, si evidenziano discrepanze e deviazioni, – inosservanza o erronea applicazione della legga penale in relazione all’art. 378 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perchè nella condotta imputata al ricorrente non vi è alcun (Ndr.: testo originale non comprensibile) rivelatore di un comportamento cosciente e volontario volto all’intralcio delle investigazioni e all’aiuto agli autori materiali della rapina.

Illogicamente è stata trascurata la circostanza degli inesistenti contatti telefonici tra G. e i rapinatori, laddove invece contatti vi furono con L.R. (ritenuto estraneo), impresario edile che era stato ospitato nell’abitazione del ricorrente, sicchè è evidente che della sua debolezza mentale si sono appropriati altri soggetti sicchè si è reso disponibile a mettere a disposizione la sua abitazione a vantaggio di soggetti sconosciuti e ad accompagnare in automobile una persona appena conosciuta. Il rinvenimento delle banconote in bagno è sintomatica della probabile fretta con cui i rapinatori hanno proceduto alla spartizione del danaro, della cui esistenza era ignaro il ricorrente;

– inosservanza della legne penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, mancando la prova che il ricorrente sapeva della consumazione della rapina, convincimento avvalorato dalla condotta serbata al momento del controllo da parte della Polizia Stradale per come risultante dall’annotazione di servizio, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 85 e 89 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione tenuto conto del disturbo della personalità di cui è affetto, tanto che anche durante il viaggio alla guida dell’autovettura era accompagnato dalla moglie, secondo quanto prescritto dal medico curante; – inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per avere la sentenza impugnata immotivatamente omesso di riconoscere il vizio parziale di mente e per avere comunque mancato di fare corretto uso dei parametri di cui all’art. 123 c.p..

Motivi della decisione

1. Ricorso nell’interesse di P.G..

1.1. Il primo motivo di ricordo è infondato, perchè l’elemento di collocamento tra P. e il fatto delittuoso per cui è processo è stato individuato dalla sentenza impugnata dalla indiscussa circostanza che egli si trovava nell’autovettura condotta dal G., persona nella cui abitazione i rapinatori avevano fatto base lasciandovi gli abiti indossati al momento dell’accesso in banca (il riconoscimento da parte dell’impiegato S. non è oggetto di critica); a tale indiscussa circostanza vanno aggiunti tutti gli altri elementi indizianti che, ancora lo stesso ricorrente non esclude (possesso di somma di denaro corrispondente a circa la metà di quella sottratta; esistenza sui polpastrelli di sostanza gommosa – tipo silicone – analoga a quella notata nella direttrice dell’istituto di credito per uno dei rapinatori; corrispondenza dell’altezza e della struttura fisica di uno dei rapinatori;

inflessione dialettale campana), ma tenta di (Ndr.: testo originale non comprensibile) nella loro valenza probatoria, anche attraverso l’introduzione di considerazioni di natura fattuale (per esempio in relazione alla corporatura, che secondo la sentenza è indicata come fortemente somiglianza a quella descritta dalle persone presenti nella banca mentre, secondo il ricorrente, si tratterebbe di somiglianza "grossolana senza tuttavia indicare le ragioni specifiche di tale diversa valutazione e senza previamente criticare la diversa valutazione espressa in sentenza), come tali non consentite in questa sede.

Va ribadito che "il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Cass. Sez. 4, 12-17.12.2009 n. 48320; Cass. Sez. 1, 25.9-18.11.2008 n. 42993) .

Ed invero "in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo" (Cass. SU, 12.7- 20.9.2005 n. 33748). A tale impegno argomentativo la sentenza impugnata non si è sottratta, perchè con scrupolo ha esaminato i singoli indizi per poi esaminarli nel loro significato globale rilevandone l’elemento unificante della concordanza.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha congruamente motivato il convincimento di adeguatezza della pena inflitta alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali tanto da giustificare la recidiva, contestata e ritenuta, e da escludere la ricorrenza dei presupposti per riconoscere le chieste attenuanti generiche.

2. Ricorso nell’interesse di G.A..

2.1. Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso:

2.1.1. sono infondati nella parte in cui denuncia mancata assunzione di prova decisiva per non avere la Corte di appello disposto la chiesta perizia psichiatrica.

Va ribadito che "la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione". (Cass. Sez. 4, 22.1.2007 n. 14130; Cass. Sez. 4, 6.2,2004 n. 4981; Cass. Sez. 6, 18.6.2003 n. 37033);

2.1.2. sono ancora infondati per la parte in cui denunciano mancanza o manifesta illogicità della motivazione perchè la sentenza impugnata, dopo aver dato atto della natura del disturbo psichico, di cui ha riconosciuto essere affetto il ricorrente sulla scorta della documentazione medica prodotta.

Ed invero "ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonchè agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità".

(Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l’autore dell’omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice "disturbo della personalità", non integrava quella nozione di "infermità" presa in considerazione dal codice penale: Cass. SU 25.1-8.3.2005 n. 9163).

Si è infatti affermato che "in tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del reato, e a condizione che sussista un nesso eziologico per effetto del quale il fatto di reato possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di traffico di stupefacenti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di merito, con riguardo alla valutazione di irrilevanza della diagnosi di "personalità borderline", attribuita al ricorrente per "disturbi misti delle capacità scolastiche", "immaturità affettiva, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà ad esprimere verbalmente sentimenti", ecc.: Cass. Sez. 6, 27.10-12.11.2009 n. 43285).

L’avere i giudici di merito apprezzato la sua capacità di intendere e di volere in ragione della sua condotta processuale può valere ai fini di escludere lo stato di "infermità".

E’ stato valorizzata anche la circostanza che l’imputato, nonostante L’accertato disturbo della personalità, è titolare di patente di guida.

La motivazione non è contraddittoria, perchè la sentenza ha appositamente considerato il fatto che dinanzi al giudice ha reso dichiarazioni difformi da quelle rese spontaneamente nell’immediatezza del controllo da parte della polizia giudiziaria e l’ha ricondotta ad una deliberata scelta di adattare le seconde dichiarazioni al deliberato proposito di sostenere la sua estraneità rispetto all’illecito che gli veniva addebitato, a conferma ulteriore della ritenuta capacità di intendere e di volere.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile. Il ricorso mette in evidenza la natura del rapporto con L.R., detto L., la persona che ha fatto base a casa del G., col pretesto di esigenze di natura lavorativa.

In effetti la stessa sentenza da atto che i contatti telefonici li ha avuti solo con lui. In tesi difensiva sarebbe stato L. ha strumentalizzarlo e quindi ad indurlo a prestare aiuto a P., ma in tal modo sollecita una lettura alternativa del materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. La sentenza ha valorizzato che in casa di G. sono state trovate le due pistole giocattolo e due mazzette di banconote (il prezzo del suo favoreggiamento) nonchè gli abiti usati dai rapinatori: da tali dati obiettivi trae il convincimento della piena consapevolezza del reato presupposto.

2.3. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto provata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è dedotto in maniera inammissibile, perchè di nuovo si sollecita lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già congruamente esaminato dalla Corte territoriale, ovvero si sottopongono a nuovo apprezzamento di merito elementi natura fattuale, quale il contenuto della relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia Stradale che avevano proceduto al controllo degli occupanti il veicolo condotta da G..

3. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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