Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 30-06-2011, n. 25787

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 maggio 20 la Corte d’Appello di Milano, 3A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da P.D. e P. F. ed impugnata dal P.G., dichiarava inammissibili gli appelli proposti da P. (personalmente e a mezzo del difensore); escludeva per Pa. l’aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7 ed applicata per entrambi l’aumento per la recidiva nella misura di 2/3, rideterminava la pena inflitta a Pa. in otto anni due mesi venti giorni di reclusione ed Euro 1.700 di multa e quella inflitta a P. in otto anni di reclusione ed Euro (Ndr.: testo originale non comprensibile) di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli di concorso in due rapina aggravato commesse il (OMISSIS) ai danni della Banca Popolare di Sondrio rispettivamente agenzia di (OMISSIS), ricettazione di ciclomotore Aprilia Scarabeo compendio di furto in danno di Pi.Ro. nonchè il Pi. di detenzione illegale di arma da guerra e ricettazione di carta di identità.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato P., che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1 – Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 6 per non avere la sentenza impugnata giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto l’elemento soggettivo richiesto (Ndr.: testo originale non comprensibile) la volontà di sfuggire all’esecuzione della sanzione comminata; 2 – mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 3 giugno 2005 irrevocabile in data 19 giugno 2005; 3 – inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica per il capo G) dell’imputazione dovendo ritenersi la responsabilità per furto ovvero l’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.; 4 – inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’aumento di pena per la recidiva innanzi tutto per violazione del (Ndr.: testo originale non comprensibile) di cui all’art. 99 c.p., comma 6 ed inoltre perchè nessuna pronuncia antecedente lo aveva dichiarato recidivo; 5 – mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi e l’ultimo motivo di ricorso sono inammissibili, per essersi su di essi formata preclusione processuale, volta che la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l’appello (sia personale sia quello proposto tramite il difensore) e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione.

2. Il quarto motivo di ricorso:

2.1. E’ inammissibile per genericità per la parte in cui denuncia violazione dell’art. 99 c.p., comma 6, perchè non spiega quale sia il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo; la doglianza è cioè proposta in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi, in fatto, a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c);

2.2. è inammissibile perchè già il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e quindi su tale pronuncia, essendo stati dichiarati inammissibili gli appelli nell’interesse di P. e non avendo questi impugnato la pronuncia di inammissibilità, si è formata preclusione processuale.

In ogni caso va ribadito il principio di diritto secondo il quale "la circostanza che l’art. 99 c.p., comma 4, nel prevedere l’aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine "recidivo" è stato usato. dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel cit. articolo, comma 1 e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata, (cfr. Cass., Sez. 1, 6-30.5.2003 n. 24023).

3. Il ricorrente deve in conseguenza essere condannato al pagamento delle spese processuali ed inoltre di somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle individuate cause di inammissibilità, si quantifica in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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