Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 30-06-2011, n. 25778

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 novembre 2009, la Corte d’Appello di Genova, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Massa appellata da B.G., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di concorso nel delitto di truffa aggravata ( art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 640 c.p.) in danno di V. I., legale rappresentante di Stonimport srl e Mass Graniti srl, indotto a vendere blocchi di marmo e granito alla Mistral Immobilitare srl, di cui veniva vantata inesistente solidità, mediante e insegna quale corrispettivo di tre assegni post-datati di Euro ventimila/00 ciascuno risultati inesigibili, ed era stato condannato, concessa l’attenuante della minima partecipazione al fatto equivalente all’aggravante, alla pena di sette mesi di reclusione e Euro centottanta di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 34976,43 oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese.

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di improcedibilità per difetto di valida querela, dato atto che la trattativa era stata condotta da R. in quanto legale rappresentante della Mistral Immobiliare srl, confermava il giudizio di responsabilità, a titolo di concorso, di B. perchè ripetutamente aveva accompagnato R. (alle volte si era presentato anche da solo) per sollecitare la consegna del materiale, sì da ingenerare il convincimento di solidità economica della parte acquirente apparendone socio in affari. Lo stesso B. aveva ammesso il suo interesse in quanto, quale esercente attività commerciale di attrezzatura idraulica, intendeva avviare scambi con la Cina attraverso la cessione di marmo bianco per acquistare articoli del suo settore merceologico.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – difetto di querela in quanto la Stonimport non aveva subito alcun danno perchè aveva monetizzato la fattura avendo ottenuto un anticipo da istituto di credito; la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione perchè una (Ndr.: testo originale non comprensibile) serena delle testimonianze raccolte porta alla conclusione che egli è rimasto semplice spettatore dell’azione del R. che è stato unico autore delle condotte truffaldine, senza alcun vantaggio per il ricorrente, tale non potendo considerarsi la prospettiva di eventuali scambi con la Cina, e senza che la Corte di appello desse risposte alle doglianze difensive mosse con il gravame in ordine agli artefici e raggiri. Il pagamento mediante assegni post-datati rendeva evidente la mancanza di fondi e non è risultato alcun comportamento scorretto della Mistral nel tempo intercorso tra la consegna degli assegni e la loro scadenza, sicchè si è trattato di semplice inadempimento a nulla rilevando le credenziali sfoggiate da R., cui peraltro V. (per sua stessa ammissione) non aveva tenuto conto.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè il delitto di truffa aggravata a norma dell’art. 61 c.p., n. 7 è perseguibile d’ufficio, in forza di quanto disposto dall’art. 640 c.p., comma 3. 2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è dedotto in maniera inammissibile per la parte in cui, al fine di evidenziare il ruolo di B., sollecita una lettura alternativa del materiale probatorio e quindi pretende una ulteriore, non consentita, in questa sede, valutazione di merito che, in quanto giustificata dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura di legittimità. Ed invero la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che la trattativa fu condotta da R., ma ha attribuito rilievo (ai fini del rafforzamento della idoneità decettiva della sua condotta) alla costante presenta del B.;

2.2. è infondato per la parte in cui critica la sentenza impugnata laddove ha individuato il profitto del B. nel vantaggio che si era prefigurato per la sua attività commerciale attraverso scambi con la Cina. Va infatti condiviso il canone ermenutico secondo il quale: "nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico" (Cass. SU, 16.12.1998-19.1.1999 n. 1);

2.3. è infondato per la parte in cui critica la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza degli artifici e raggiri.

La consegna di assegni post-datati è idonea a trarre in inganno.

Va confermato che "integra il delitto di truffa, perchè costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria" (Cass. Sez. 2, 18.6-22.7.2010 n. 28752). La Corte territoriale ha evidenziato che proprio il coinvolgimento nella trattativa di B. era valsa ad attribuire credito alle "vanterie" di R. sulla solidità economica della attività imprenditoriale e quindi sul buon esito degli assegni postdatati.

L’assunto secondo il quale V. non avrebbe tenuto conto delle "referenze" sulla solidità della Mistral è deduzione di merito, come tale non apprezzabile in questa sede, anche perchè dedotta genericamente, senza indicazione specifica dell’atto processuale dal quale il dato dovrebbe risultare.

E’ inammissibile il ricorso per Cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non (Ndr.: testo originale non comprensibile) la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri (Ndr.: testo originale non comprensibile) il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. Sez. 5, 22.1-26.3.2010 n. 11910).

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con con

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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