T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5938 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione lo ha escluso dal concorso per la nomina di 4 guardiamarina in s.p. del ruolo speciale del corpo delle armi navali, indetto con d.i. n. 233/2010, per la seguente motivazione: "… ha superato il limite massimo di età di 34 anni prescritto dall’art. 2, c. 2, lett. b), n. 2 del bando…".

Si è costituito il Ministero della Difesa.

L’Avvocatura di Stato ha depositato, insieme ai documenti di concorso, la relazione dell’amministrazione.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio – pur dando atto dell’orientamento giurisprudenziale contrario (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5907), al quale la Sezione ha, in precedenza, aderito (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I bis, 21 aprile 2010, n. 2931) – ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

La questione per cui è causa è stata recentemente oggetto di revirement giurisprudenziale da parte di questa stessa Sezione (cfr per tutte sentenza n. 4/2011).

Come seguono le considerazioni del Collegio.

Generalmente, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio Stato, sez. V, 14 settembre 2009, n. 4478).

Tuttavia, questo indirizzo interpretativo va seguito nei casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) "compiuti".

La medesima regola ermeneutica non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente "compiuta". In tali casi, infatti, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.

Al fine di evitare equivoci, è preferibile fare riferimento ad un determinato numero di anni "compiuti". Questa precisa formula linguistica è utilizzata, fra l’altro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, l’articolo 2 del codice civile, secondo cui la "maggiore età" (e la conseguente capacità di agire) "è fissata al compimento del diciottesimo anno". Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata un’altra formula, quale, per ipotesi, la seguente: "la maggiore età è fissata dopo i 18 anni di età" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 5 marzo 2009, n. 1284).

Nella fattispecie è la stessa disposizione evocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di esclusione che depone a favore della tesi di parte ricorrente in quanto l’art. 2, comma 2, lett. b.1), n. 2 del bando di concorso stabilisce quali requisiti di partecipazione il non aver superato il trentaquattresimo anno di età.

La clausola del bando non è chiara ed interpretata secondo il criterio ermeneutico letterale non disgiunto da quello teleologico (favor partecipationis) induce a ritenere che l’Amministrazione abbia voluto escludere dalla partecipazione chi ha superato il 34° anno di età giungendo al genetliaco del 35°.

E’ proprio la formulazione utilizzata dall’Amministrazione nel dettare la lex specialis della procedura selettiva a consentire di sostenere tale tesi, inducendo a ritenere che la regola del semplice compimento degli anni non possa essere seguita nel caso in esame, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al superamento di un determinato numero di anni.

Nel caso di specie non rilevano, per computare l’età, le frazioni di anni calcolate in giorni o in mesi, e, quindi, dopo il 34° compleanno l’interessato ha ancora un’età di 34 anni e la conserva fino al momento in cui "compie" 35 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 35 anni: superiore a quella di 34 (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169).

Tale lettura del bando di concorso risulta, peraltro, in linea con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune: nessuno, infatti, dubita che una persona abbia 34 anni, fino al compimento del suo 35° compleanno.

In ogni caso, è evidente che la descritta formulazione del bando era idonea a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa fra i 34 e i 35 anni compiuti. Pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dell’anno massimo di età prescritto (alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso) nell’avvenuto compimento del successivo, ritenendo, per l’effetto, rituale la partecipazione alla procedura della ricorrente che versava nelle condizioni indicate.

Le considerazioni di cui sopra trovano conferma alla luce del nuovo Codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – entrato in vigore il 9 ottobre 2011, ratione temporis vigente, il cui art. 655 (Alimentazione dei ruoli speciali) dispone che "gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale" non devono avere "superato il 34° anno".

Il significato letterale della norma conferma l’opzione intepretativa nel senso che va escluso dalla partecipazione chi ha superato il 34° anno di età giungendo al genetliaco del 35°.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo e sono poste a carico del Ministero della Difesa mentre se ne può disporre la loro irripetibilità, ricorrendone giusti motivi, nei confronti del controinteressato non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00.

Spese irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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