Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 30-06-2011, n. 25773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 14.5.2010, che annullò la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di Bozzolo il 3.10.2008 nei confronti di A.A. per i reati di cui agli artt. 612 e 635 c.p. ordinando la trasmissione degli atti al giudice di pace.

Il Tribunale aveva considerato immotivato il rigetto dell’istanza difensiva di produzione di una memoria ex artt. 121 e 482 c.p.p. ritenendo che ne fosse derivato un pregiudizio al diritto di difesa riconducibile alla categoria delle nullità assolute e insanabili ex art. 178 c.p.p., lett. c).

Il PG territoriale rileva il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata con riferimento alla disciplina del giudizio di appello, e alla tassatività dei casi di annullamento della sentenza di primo grado previsti dall’art. 604 c.p.p..

Il ricorso è fondato.

La questione processuale sottoposta allo scrutinio di legittimità va risolta in concreto, sulla base delle risultanze del verbale di udienza del 3.10.2008.

Il giudice di pace, rigettò, bensì, la richiesta di acquisizione della memoria difensiva avanzata dal legale dell’imputato successivamente all’inizio della discussione, ma dopo avere raccolto l’ampio parere espresso dal PM sulla richiesta, evidentemente facendolo proprio, sia pure soltanto implicitamente.

Peraltro, il difensore diede lettura delle note scritte, che per la parte non relativa alla richiesta di assunzione di nuove prove, formarono quindi pur sempre oggetto di considerazione da parte del giudicante.

Infine, la difesa mostrò di non insistere particolarmente nella richiesta di produzione, rimettendosi incondizionatamente alle valutazioni del giudice.

Le valutazioni del Tribunale appaiono quindi errate rispetto ai termini concreti dell’incidente processuale, che escludono qualsiasi reale violazione dei diritti di difesa.

L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mantova in persona di giudice per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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