T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5934 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso dalla commissione per gli accertamenti sanitari nel concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale. La commissione ha giudicato il ricorrente affetto da "Note d’ansia da prestazione non contenuta", attribuendo il coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale PS.

L’interessato deduce le seguenti censure:

a)il giudizio diagnostico si basa solo sulla valutazione del medico specialista formulata in seguito alla visita psichiatrica, senza considerare gli esiti positivi conseguiti nei test psicoattitudinali;

b)sussiste contraddittorietà tra il giudizio formulato dallo psichiatra ed i risultati dei test MMPI2;

c)il giudizio contrasta con la relazione psicodiagnostica versata in atti, redatta da medico specialista di parte;

d)il ricorrente non ha mai sofferto di attacchi d’ansia né patito di umore depresso;

d)qualunque disturbo d’ansia sarebbe stato incompatibile con l’attività sportiva agonistica che il ricorrente svolge dal 2001 nella disciplina della pesistica olimpica;

e)il giudizio risulta incompatibile con i risultati conseguiti nelle prime due prove di concorso che non potevano essere superate brillantemente ove fosse stato presente uno stato di ansia.

Con ordinanza n. 1642/2010 la Sezione ha disposto verificazione demandando l’incombente alla Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento -.

Il 28 gennaio 2011 il ricorrente ha depositato memoria in cui evidenzia di avere conseguito, in data 12 gennaio 2011, la idoneità agli accertamenti sanitari nel concorso per l’ammissione al 17° Corso biennale allievi marescialli ruoli ispettori Arma Carabinieri.

Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2010, la Sezione, con ordinanza collegiale n. 1029/2011, ha autorizzato il Centro si reclutamento della Guardia di Finanza, previa sua richiesta, ad avvalersi di medici specialisti consulenti.

Il ricorso è fondato.

Sottoposto ad un rinnovato accertamento sanitario in data 2223 febbraio 2011, la commissione medicolegale ha formulato la seguente diagnosi:

"… attuali condizioni del ricorrente compatibili con l’idoneità con l’attribuzione dl coefficiente PS1".

La rinnovata visita medica, disposta in via di verificazione, nel dare conto del protocollo metodologico accuratamente seguito e della normativa applicata, ha riscontrato l’assenza di cause di non idoneità ovvero l’insussistenza di patologie psichiatriche a carico del candidato, tali da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.

Neppure constano circostanze sopravvenute alla prima vista medica capaci di avere modificato la realtà originaria che aveva dato la stura all’impugnato giudizio. Si vuole dire che né la versata documentazione né la relazione depositata dall’amministrazione e neppure la verificazione inducono a sospettare che nelle more tra le due visite mediche le condizioni del ricorrente si siano modificate a seguito della sottoposizione a cure in grado di alterare la precedente situazione di fatto.

Per tali considerazioni non risulta pertinente, nella particolarità della fattispecie, l’assunto dell’amministrazione (cfr pag. 2 della relazione) secondo cui i requisiti dovevano essere posseduti al momento della valutazione. Infatti, come detto, non sussistono elementi che inducano a ritenere che le condizioni del ricorrente si siano modificate nel tempo. D’altronde, la verificazione in un momento successivo è stata resa necessaria dalla presenza di elementi di incongruenza del giudizio che hanno appunto indotto il collegio a tale incombente istruttorio.

Ed allora, non può che convenirsi sull’erroneità del giudizio originario siccome adottato su presupposti di fatto travisati frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l’irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.

Ebbene, l’esame – condotto secondo il protocollo metodologico di riferimento ed in applicazione della normativa di cui al D.M. n. 114/2000 e relativa direttiva tecnica del 5/12/2005 – ha dato il seguente esito: test somministrati: PFS, SCIDII e SIGMA3 – "Tali test non hanno rilevato fenomeni di rilievo psicopatologico. Al colloquio il candidato ha accettato l’intervista anamnestica. Corretto nella forma e nel contenuto. Nell’esaminare lo sviluppo dei suoi pensieri e i temi e i contenuti espressi non sono emersi elementi discordanti l’esame di realtà. Il tono dell’umore e l’affettività risultano, nel contesto del colloquio odierno, privi di emozioni abnormi, sia su un piano verbale che non verbale. Il candidato alla prova svolta risulta compatibile mostrando un armonioso assetto di struttura di personalità".

La verificazione ha dimostrato, dunque, che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica, quindi, l’ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario.

L’originaria erroneità dell’accertamento rende ragione al ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l’esito successivamente suffragato dalla verificazione) e, pertanto, al momento della valutazione.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all’amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione nei sensi di cui al referto del 23 febbraio 2011.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Difesa.

Sussistono giusti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di lite nei confronti delle controparti non costituitesi e comunque estranee alle ragioni di causa.

Relativamente al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio delega il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4 del codice del processo amministrativo su documentata istanza del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.500,00.

Spese irripetibili nei confronti delle controparti non costituite.

Spese di verificazione come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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