Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 30-06-2011, n. 25772

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ha proposto ricorso per cassazione N.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 4.6.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Pisa i reati di truffa, furto e ricettazione, dichiarò non doversi procedere per i primi due reati per difetto di querela, e ridusse la pena pecuniaria inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge della sentenza per non avere rilevato l’irrituale notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, sulla base dell’erronea affermazione di diritto che l’adempimento non fosse necessario, avendo il difensore già proposto appello. La notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso la comunità (OMISSIS), dove l’imputato si trovava ospite al momento dell’adempimento processuale e non presso il diverso domicilio indicato nell’atto.

Con gli altri motivi, la difesa deduce il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e all’applicazione della recidiva, che dovrebbe essere esclusa in considerazione del fatto che il N. sarebbe oggi "una persona ben diversa da quella cha ha commesso il fatto"; l’erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p., e art. 62 c.p., n. 4, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della danno di particolare tenuità; infine, il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata diminuzione della pena nonostante la dichiarazione di prescrizione dei reati di furto e truffa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Sulla questione processuale, nei termini concretamente dedotti in questa sede di legittimità, si deve rilevare che la difesa non ha fornito concrete indicazioni della circostanza che fosse pervenuta al giudice di merito la notizia di una variazione del domicilio dell’imputato rispetto a quello risultante dagli atti al momento della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, e dove il N. risultò sconosciuto, con la conseguente, successiva consegna dell’atto al suo difensore. Nè rileva che la Corte abbia più o meno erroneamente motivato il rigetto dell’eccezione difensiva in punto di interesse alla deduzione della nullità.

Va infatti ribadito, in proposito, l’orientamento già espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale, nel caso in cui sia stata eccepita, nel giudizio di merito, una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve far luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell’eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 1999, 30.6.1999, Cola ; vedi, anche, Cass., Sez. 5, 24.10.1991, n. 10646). Sotto altro profilo, detti principi sono la conseguenza coerente dell’attribuzione alla Corte di cassazione di autonomi poteri di accertamento delle nullità processuali, anche con l’esame diretto degli atti; il giudice di legittimità è quindi svincolato, in questo caso, nella sua decisione, dalla motivazione della sentenza impugnata, e può prescindervi del tutto (Cass. 19.3.2002, Ranieri).

2. Infondati sono anche i motivi sul trattamento sanzionatorio.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, si deve infatti rilevare che ai fini della sua configurabilità non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall’art. 133 c.p., ivi compresi i precedenti penali del reo, nella specie convenientemente sottolineati dai giudici di merito (Corte di Cassazione Nr 03188 dell’08/01/2009 SEZ. 2 Galli). Relativamente all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, va poi osservato che in tema di reati contro il patrimonio, detta circostanza non ricorre nel caso in cui oggetto materiale ne siano moduli per assegni bancari, perchè detti moduli sono in sè privi di rilevanza economica, non potendo formare oggetto di alcun negozio, e non potendo quindi essere oggetto di valutazione sotto il profilo del danno patrimoniale (Cass. Nr. 31169 dell’01/06/2006 SEZ. 2, Pomettini, dove la precisazione che ben diversa situazione si ha ove l’oggetto del reato, in particolare del delitto di ricettazione, sia un assegno già formato, perchè la natura di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere all’assegno i sicuri connotati di un "bene", dal valore economicamente apprezzabile anche agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato). Correttamente, infine, la corte territoriale, in conseguenza della dichiarazione di prescrizione dei reati minori ha ridotto soltanto la pena pecuniaria, perchè quella detentiva era già stata determinata dal giudice di primo grado nel minimo edittale di due anni, peraltro senza tener conto dell’aumento per la continuazione e dell’applicazione della recidiva. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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