T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5933 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente – dipendente della Università degli Studi di Messina in qualità di ricercatore nella branca di otorinolaringoiatria con rapporto a tempo definito ed al contempo in rapporto libero professionale in regime di convenzionamento esterno con la USL n. 41 di Messina per la branca di otorinolaringoiatria – chiede l’annullamento della nota 4/3/1993, prot. 1112/6778 con la quale la USL n. 41 di Messina Nord, sulla scorta di una nota 22/9/1992, prot. 513 della Università degli Studi di Messina, ha revocato immediatamente la convenzione per la branca di otorinolaringoiatria intrattenuta con il S.S.N..

Con la nota del 4 marzo 1993, l’intimata amministrazione sanitaria "Vista la nota 513 del 22/2/1993 dell’Università degli Studi di Messina con la quale è stato comunicato che il dr S.C. è ricercatore confermato presso la clinica otorinolaringoiatrica dell’Università di Messina e non ricercatore confermato ad esaurimento ha disposto con effetto immediato la revoca della convenzione intrattenuta dalla S.S. con questa U.S.L. relativa alla branca di otorinolaringoiatria".

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione e falsa applicazione dell’art.4, c. 7 della L. n. 412/1991:

1.1)per il personale universitario l’accertamento e la eventuale rimozione della causa di incompatibilità spetta alle autorità accademiche competenti mentre il provvedimento impugnato è stato emanato dalla USL 41 di Messina;

2)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge Regione Sicilia n. 6/1981 e L. Regione Sicilia n. 20/1986 – eccesso di potere:

2.1)l’effetto interruttivo del rapporto di convenzionamento non può essere ottenuto con la mera notificazione di una nota dell’amministratore straordinario in quanto le determinazioni volitive degli organi di amministrazione delle USL, siano essi ordinari che straordinari, devono rivestire la forma deliberativa;

3) violazione e falsa applicazione dell’art.4, c. 7 della L. n. 412/1991 – eccesso di potere e sviamento:

3.1)la disciplina legislativa prevede che nel caso in cui si accerti una situazione di incompatibilità, e si debba rimuoverla d’ufficio, è sempre necessaria una preventiva espressa diffida in tal senso: nel caso in esame, l’amministratore straordinario della USL ha emanato il provvedimento di revoca senza avere mai provveduto a formulare una formale diffida e senza avere assegnato un congruo termine a rimuovere l’incompatibilità;

4)violazione e falsa applicazione dell’art.1, c. 2° del D.L. n. 57/1987, convertito nella legge n. 158/987 – eccesso di potere:

4.1)non è permesso al servizio sanitario nazionale interferire sulle situazioni giuridiche attive connesse all’ordinamento universitario, dotato di regole proprie e di ampia autonomia e non è legittima una interruzione di attività libero professionale per essere stata legalmente richiesta al Rettore ed essere stata autorizzata per almeno un biennio con provvedimento che obbliga all’impegno assunto;

5) violazione e falsa applicazione dell’art.4, c. 7 della L. n. 412/1991 – eccesso di potere;

5.1)il termine di cui alla norma in rubrica deve considerarsi ordinatorio e ciò perché solo questa interpretazione consente una corretta applicazione delle disposizioni in materia, dovendosene comunque operare il raccordo con i tempi (biennio accademico) delle opzioni universitarie;

6)illegittimità costituzionale dell’art. 4, c. 7 della L. n. 412/1991 con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 81 della Costituzione.

Si sono costituite le amministrazioni evocate in giudizio.

Con ordinanza n. 918/1993 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

L’Avvocatura di Stato, con brevi note depositate l’ 11 febbraio 2011, ha chiesto l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Sanità, del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica nonché dell’Assessorato regionale alla Sanità della regione Sicilia.

All’udienza del 13 aprile 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In limine, il Collegio dà atto che nel corso della pubblica udienza il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti sulla possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Il ricorso è inammissibile.

La presente controversia impinge il rapporto in convenzione tra il ricorrente e l’amministrazione sanitaria rappresentata dalla USL n. 41 di Messina.

Il Collegio osserva che il rapporto tra medico convenzionato e l’amministrazione sanitaria è di natura privatistica; non sono, pertanto, configurabili poteri autoritativi idonei a degradare i diritti soggettivi, nascenti dal contratto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, ad interessi legittimi.

La questione è stata più volte affrontata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione le quali si sono costantemente pronunciate (cfr ss.uu. n. 6371/1993, n. 6368/1993, n. 7785/1993, n. 813/1999, n. 830/1999, n. 330/2003, n. 8087/2007) nel senso di ritenere che la disciplina dettata dell’accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici della medicina generale riconosce a detti medici già convenzionati un vero e proprio diritto soggettivo al mantenimento del rapporto di fiducia con i propri assistiti – posizione giuridica collegata al rapporto privatistico di opera professionale che già lega il medico all’amministrazione sanitaria – non degradabile dai provvedimenti adottati in materia dalla pubblica amministrazione.

Il Collegio ritiene che nel caso di specie non entri in discussione alcuna valutazione discrezionale da parte dell’amminstrazione. La controversia, infatti, involge il diritto del ricorrente al mantenimento della convenzione con il S.S.N. sulla base della sua iscrizione nell’elenco dei medici convenzionati per la branca di otorinolaringoiatria.

Ebbene, per i medici già convenzionati si riconosce un vero e proprio diritto soggettivo all’attribuzione/conservazione dell’incarico (cfr. Cass. Sez. Un. 25 maggio 1998 n. 5202, 13 gennaio 2003 n. 330, 18 febbraio 2004 n. 3231).

Ne consegue che, rispetto all’azione in giudizio con cui il medico convenzionato, già in convenzione con il S.S.N., contesti i provvedimenti ritenuti lesivi del suo diritto a mantenere lo status di medico convenzionato per la branca di otorinolaringoiatria e chieda l’accertamento del proprio diritto al mantenimento del rapporto di convenzionamento con l’amministrazione sanitaria, nella prospettiva strumentale di conservare il rapporto di fiducia con i propri assistiti, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Nessun rilievo, ad avviso del Collegio, assumono nella circostanza le sopravvenute disposizioni normative di cui agli artt. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e 133 del D.Lvo n. 104/2010 (Cod. proc. amm.).

Ed invero, in disparte la circostanza che il presente giudizio è stato introdotto con atto e con riferimento a fatti posti a fondamento della pretesa anteriori alla operatività della nuova disciplina della giurisdizione, ciò che rileva è che la posizione del ricorrente è indubbiamente di diritto soggettivo, attenendo al rapporto di lavoro autonomo già costituito con la medesima amministrazione sanitaria, in ordine al quale non sussistono ragioni – anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata veicolata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 – perché le relative controversie siano sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.Lvo n. 104/2010, si indica nel giudice ordinario l’autorità giudiziaria fornita di giurisdizione in materia.

Sussistono eccezionali motivi, in ragione dello svolgimento del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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