Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 30-06-2011, n. 25863

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata l’8/7/2010 il Tribunale di Rimini, richiesto dal P.M. di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000 di multa, inflitta con sentenza 25/11/2004 (irrevocabile il 10/2/2005), ha accolto la richiesta e revocato il beneficio sul rilievo che il condannato R.E. in data 31/3/2008 aveva riportato altra condanna alla pena di anni quattro di reclusione per fatto anteriormente commesso, pertanto comportante pena complessiva superiore ai due anni di reclusione.

Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore del R. ha proposto ricorso il 5/11/2010 osservando che la revoca in discorso era stata adottata sulla base di una pena irrogata la quale, in virtù della sopravvenuta L. n. 241 del 2006 di concessione dell’indulto, non sarebbe stata eseguibile.

Motivi della decisione

Il ricorso appare manifestamente infondato posto che, come affermato dalle S.U. di questa Corte (n. 23 del 1995) e sempre ribadito in prosieguo (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 18124 del 2010), devesi ritenere legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per la successiva condanna anche se la relativa pena possa ritenersi interamente condonata, dato che l’indulto non fa cessare gli effetti penali della condanna stessa. Consegue l’inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *