Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 30-06-2011, n. 25862 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata il 24/8/2010 il Tribunale di Milano, in funzione di G.E., ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di B.P., condannato con sentenza 22/5/2007 del Tribunale di Milano, e diretta alla declaratoria di nullità del titolo e dell’ordine di esecuzione 23/7/2010 a cagione della invalida adozione del decreto di irreperibilità e della conseguente invalida notifica della sentenza con estratto contumaciale al difensore di ufficio.

Il Tribunale ha invero considerato che all’esito delle ricerche ex art. 159 c.p.p. erano state effettuate le attività imposte dalla legge e che non aveva alcun rilievo l’esistenza della elezione di domicilio presso un difensore in un diverso procedimento, anche se confluito in quello in disamina.

Per l’annullamento di tale ordinanza ha proposto ricorso il B. articolando due diversi profili di censura alla impugnata ordinanza:

da un canto il ricorrente rileva che lo stesso G.E. aveva dato atto che anni innanzi il predetto aveva avuto effettivamente residenza in (OMISSIS) (ove gli era stato notificato un decreto di perquisizione) ma che, nonostante ciò, il G.E. aveva affermato che una ricerca in tale luogo sarebbe stata ininfluente avendo lo stesso B. precisato che da cinque anni si era trasferito in (OMISSIS); dall’altro canto il ricorrente lamenta come, di fronte alla certezza della elezione di domicilio effettuata in altro procedimento confluito, il G.E. avesse ritenuto la inconsistenza del dato relazionale offerto atteso che si sarebbe trattato appunto di "altro" procedimento.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato avendo il Tribunale di Milano – nello svolgere le argomentazioni oggetto delle sopra sintetizzate censure – mostrato di avere confuso tra la necessaria formalità delle ricerche oggetto di indagine da parte del G.E. (formalità che esclude che il predetto G.E. debba farsi carico di alcuna indagine afferente la effettività della conoscenza del titolo, come esattamente recita Cass. 29363 del 2009, a sproposito citata dall’ordinanza in disamina), e necessaria completezza delle ricerche sulla base di tutti gli elementi risultanti ex actis (cfr.

Cass. sent. n. 45541 del 2009), completezza che non è stata affatto attinta dal Tribunale di Milano.

Da un canto, infatti, non si scorge la ragione per ritenere superflua una ricerca presso l’ultimo domicilio conosciuto di (OMISSIS) sulla base di dati cronologici e di pretese propalazioni ammissive dell’interessato. Dall’altro canto appare radicalmente errata, e la considerazione è assorbente del rilievo appena sopra formulato, la decisione di escludere alcuna rilevanza del fatto che il B., nell’altro procedimento poi confluito in quello definito con la sentenza il cui estratto viene oggi posto in discussione, avesse eletto domicilio (come accertato dal G.E.) presso l’avv. Paola Cattaneo. E’ infatti fermo indirizzo di questa Corte, al quale il Collegio intende dare seguito, quello per il quale, ove gli atti relativi ad un procedimento siano successivamente confluiti in un unico procedimento, l’iniziale elezione di domicilio mantiene i suoi effetti nell’unico procedimento in corso, tenuto conto del fatto che l’iniziale procedimento non ha avuto alcuno sbocco autonomo e dovendosi al proposito affermare che, trattandosi di procedimenti riuniti, l’elezione di domicilio effettuata originariamente mantiene validità, siccome mai revocata, per l’intera durata del procedimento, estendendo i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo (cfr. Cass. sentenze n. 21413 del 2008 e n. 24083 del 2001). Su tali premesse si deve quindi, in accoglimento del ricorso, annullare l’ordinanza e disporsi rinvio allo stesso Giudice perchè provveda dando applicazione dell’appena formulato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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