Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 30-06-2011, n. 25861

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3/9/2010 il Tribunale di Lucca s.d. di Viareggio, in funzione di G.E., ha respinto l’istanza proposta da B. D. e diretta all’annullamento dell’ordine di esecuzione emesso in data 19/5/2008 dal PM. presso il Tribunale di Cuneo con riguardo alla sentenza 30/3/2007 di quel giudice: l’istante, adducendo di essere stato tratto in arresto in Spagna il 26/10/2007 in esecuzione di titolo europeo emesso all’esito di ordinanza custodiale 13/6/2007 del GIP di Lucca, affermava di non aver rinunziato al c.d. principio di specialità. Il Tribunale adito ha ritenuto inapplicabile la prospettata situazione, avendo esso deducente, con la documentata istanza volta ad aggiungere quale ulteriore presofferto quanto scontato in Spagna in attesa di estradizione, espresso inequivoco consenso a che si procedesse anche per i reati non contemplati nel provvedimento di estradizione.

Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore del B. ha proposto ricorso in data 25/9/2010 denunziando la violazione commessa con la adottata interpretazione, sia perchè la rinunzia doveva provenire personalmente dall’interessato, sia perchè la richiesta di detrarre dal presofferto il periodo di carcerazione in Spagna era atto dal quale non si poteva in alcun modo dedurre la rinunzia al principio di specialità.

Motivi della decisione

Il ricorso merita di essere condiviso sotto l’assorbente profilo della impossibilità di ritenere integrata, come erroneamente ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, una rinunzia al principio di specialità per implicito. Questa Corte, infatti, ha affermato (cfr.

Cass. sent. n. 14005 del 2007), con principio al quale il Collegio intende dare continuità, che in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale, in modo da risultare inequivoco; pertanto il consenso non può essere desunto da comportamenti positivi od omissivi dell’imputato che, in quanto diretti ad altri fini, non sono idonei a rivelare in maniera certa ed univoca la sua volontà (massima).

In tale senso pertanto risulta errata la desunzione di una volontà abdicativa, ad avvalersi del principio di esclusività e prevalenza del titolo per il quale sia stata chiesta e concessa la estradizione, dalla richiesta di computare il presofferto in Spagna in sede di invocazione di misure alternative alla detenzione. Si annulla la impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio.

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