T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5926 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente propone giudizio di ottemperanza per la esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5111/2010 resa da questa stessa sezione.

Con la pronuncia portata ad esecuzione, il Tar Lazio, sez. I bis, previa riunione di quattro gravami,, aveva annullato:

la sanzione disciplinare;

la scheda valutativa n. 20 con cui il ricorrente aveva subito un abbassamento della valutazione;

il provvedimento n. 226786 con cui la Co.V.A. lo aveva giudicato non idoneo all’arruolamento per aver fornito un giudizio insoddisfacente;

il provvedimento del 22/12/2000 con cui egli era stato ritenuto non idoneo all’avanzamento con la aliquota del 31/12/1999.

Il ricorrente contesta il fatto che, in sede di redazione ex novo della scheda valutativa n. 20, sia "il Compilatore che il I Revisore hanno emesso una nuova scheda valutativa che conferma in toto sia le aggettivazioni utilizzate per le singole voci, sia i giudizi finali, sia, infine, la qualifica di inferiore alla media.

Il ricorso per l’ottemperanza è infondato.

In limine, va osservato che nel redigere ex novo la schede valutativa n. 20 l’amministrazione non era vincolata a rendere un giudizio positivo nei sensi auspicati dal ricorrente.

Ed invero, l’annullamento in sede giurisdizionale della scheda valutativa è stato disposto per difetto di motivazione. Segnatamente, il collegio giudicante ravvisò che "dagli atti di causa non emergono particolari ragioni a sostegno del giudizio negativo, se si considera che, in relazione al periodo di riferimento le visite eseguite presso la Stazione CC del Comando A.M. di Orte non avevano dato esiti insoddisfacenti circa l’operato in servizio del ricorrente".

L’effetto conformativo, veicolato dal giudicato, imponeva, dunque, all’amministrazione di riformulare il giudizio valutativo (espressione di discrezionalità tecnica), emendato dai riscontrati vizi motivazionali ed istruttori, senza che l’esito fosse, però, scontato.

Nel (ri)formulare il giudizio complessivo e finale sul ricorrente, l’amministrazione ha reso una nuova ed autonoma motivazione con la quale esplicita le ragioni per le quali essa si è determinata nel senso di attribuire al ricorrente la qualifica di "inferiore alla media".

Si tratta di argomentazioni del tutto differenti rispetto alla precedente scheda annullata in sede giurisdizionale e che danno sufficientemente conto, sul piano relazionale ai fatti presupposti, delle ragioni per le quali il ricorrente è stato giudicato "inferiore alla media".

Ne consegue, l’infondatezza del ricorso in ottemperanza non ravvisando, il Collegio, alcuna elusione del giudicato.

Il ricorso, pertanto, va respinto mentre le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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