Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 30-06-2011, n. 25840

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3/3/2009 (dep. il 22/9/2010) la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza 16/6/2008 del Tribunale di Locri che aveva condannato S.A. alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 bis, lett. a e c bis, per avere a fine di profitto, nella sua qualità di capitano dell’imbarcazione ed in concorso con altri due soggetti, compiuto atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di n. 142 cittadini extracomunitari, prevalentemente di nazionalità curda- irachena, trasportandoli a bordo della motonave di nazionalità turca denominata "(OMISSIS)" e sbarcandoli in data (OMISSIS) sulla costa calabrese ionica.

La Corte territoriale, sintetizzate le argomentazioni del Tribunale e le doglianze avanzate in sede di appello dall’imputato, ha ritenuto, condividendo al proposito il giudizio già espresso dai primi giudici, che a carico dell’imputato fossero state acquisite prove certe di responsabilità. A sostegno di tale giudizio ha sottolineato: il rinvenimento a bordo della indicata imbarcazione di documenti riconducibili al S.; la assoluta implausibilità dell’assunto difensivo secondo il quale l’imputato avrebbe perduto verso metà settembre 2006 i documenti rinvenuti nell’imbarcazione, ne avrebbe denunciato lo smarrimento dopo un paio di giorni, avrebbe infine ottenuto intorno al 10/12 ottobre nuovi documenti; la inconferenza al proposito della richiesta traduzione di giornali quotidiani turchi con pubblicato l’avviso per l’ottenimento dei duplicati dei documenti, considerato che tali quotidiani risalivano al 17 ed al 27 ottobre 2006, ossia ad epoca successiva al sostenuto ottenimento dei nuovi documenti, con ciò contrastando l’assunto difensivo; l’inverosimiglianza comunque dell’ipotesi di un abusivo utilizzo da parte di terzi dei documenti senza sostituzione delle originarie foto del S.; l’individuazione nell’effige di costui, da parte di uno dei clandestini a nome B.H., del capitano dell’imbarcazione; il tenore delle dichiarazioni rese da tale B. H.; l’arresto del S. in data 24/4/2007 per analoga condotta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 512 bis c.p.p. irritualmente essendosi acquisite da parte del Tribunale di Locri le dichiarazioni rese da B.H. in sede di indagini preliminari senza apposita richiesta del P.M., che aveva di contro sollecitato la loro acquisizione ex art. 512 c.p.p., e senza la corroborazione di ulteriori prove; inoltre non si era proceduto a doverosi controlli in ordine alle esatte generalità del sedicente B.H., sulle le cui dichiarazioni era sostanzialmente basata la statuizione di condanna, e non si era tenuto conto delle rigide regole richieste in Turchia per la duplicazione dei documenti e del proscioglimento del S. dal reato per il quale era stato operato l’arresto del 24/4/2007.

Motivi della decisione

Il ricorso, affidato a censura di violazione dell’art. 512 bis c.p.p. posta innanzi al primo giudice e riproposta con il secondo motivo di appello – e disattesa anche dalla Corte di merito – merita di essere accolto.

Nella specie la Corte di Appello ha indebitamente condiviso che il primo giudice avesse dato ingresso alla acquisizione delle dichiarazioni rese al P.M. dal B., residente in (OMISSIS), sull’assunto che il tentativo infruttuoso di una sua citazione per il dibattimento consentisse di dare applicazione al disposto dell’art. 512 bis c.p.p..

Ed invero, alla stregua del principio ampiamente articolato dalla sentenza n. 25979 del 2009 di questa Corte, alla quale il Collegio ritiene di dare continuità, devesi rammentare che la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da persone residente all’estero è consentita nel concorrere delle tre condizioni: A) in primo luogo, e la circostanza si afferma essere stata verificata nella specie, occorre che il deponente deve essere stato ritualmente citato e non comparso; B) in secondo luogo deve emergere la impossibilità di procedere alla esecuzione dell’esame mediante rogatoria internazionale concelebrata secondo il modello della Convenzione Europea 20/4/1059 ratificata previa legge di autorizzazione n. 215 del 1961; C) in terzo luogo la legittima acquisizione è correlata ad una espressa affermazione di indispensabilità della acquisizione ai fini del decidere nel quadro delle prove già raccolte.

Nella specie i giudici del merito si sono limitati ad affermare la sussistenza della condizione che sopra si è indicata sub A) ed hanno omesso di procedere a quanto loro competeva di accertare e valutare (B e C), con la conseguenza per la quale la valutazione probatoria, inclusiva della utilizzazione delle dichiarazioni del B.H. devesi ritenere viziata dalla commessa violazione e pertanto inficiante il decisum. Segue l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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