T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5925 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti di fatto e diritto per la definizione immediata del gravame e di ciò è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno lo ha escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 814 vigili del fuoco per la seguente motivazione: "Disturbo d’ansia generalizzato accertato mediante test psicoattitudinale a visita psichiatrica. D.M. 11/3/1978, art. 1, c. 2, all. B), punto 16".

Come seguono le censure:

1)difetto di motivazione;

2)insufficiente indicazione, generica e non specifica, del test somministrato (omessa indicazione delle modalità e criteri, istruzioni, modalità correzione e valutazione, griglia risposte, fattori da cui emerge il disturbo d’ansia);

3)la diagnosi non è stata approfondita;

4)inattendibilità del test psicologico: è un sistema di constatazione superficiale; alcuni studi hanno dimostrato che la sua somministrazione fa sorgere nelle persone atteggiamenti di acquiescenza ed oppositività che falsano i risultati; penalizza il pensiero creativo ed è insensibile alle risposte atipiche;

5)la certificazione sanitaria (colloquio clinico e test MMPI2), depositata in giudizio (resa dalla ASL di Benevento), confuta le risultanze degli accertamenti.

Con ordinanza collegiale n. 1974/2011 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Con memoria depositata il 28 aprile 2011 il ricorrente ha meglio articolato le proprie doglianze, anche in risposta alle controdeduzioni dall’amministrazione.

Il ricorso è infondato.

La versata documentazione consente di comprendere l’iter istruttorio seguito dalla commissione e di enucleare con sufficiente chiarezza le ragioni – serie e delicate – per le quali il ricorrente è stato giudicato non idoneo al reclutamento.

La causa di esclusione trova riscontro e pertinente fondamento nell’elenco allegato al D.M. n. 78/2008, art. 2, allegato B), punto 16.

Infondata, pertanto, s’appalesa la censura di difetto di motivazione potendosi ritenere assolto l’onere motivazionale per relationem al contenuto della documentazione sanitaria ed attitudinale.

Il ricorrente non ha contestato il protocollo metodologico (id est, violazione del D.M. n. 78/2008), bensì, ha censurato l’illogicità del giudizio siccome in contrasto con la relazione medica di parte resa da una ASL. Egli lamenta l’approssimazione e la superficialità del giudizio medico legale ritenendolo affetto da errori e travisamenti.

Il Collegio osserva che, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato verbale determinino un vizio di motivazione o di istruttoria del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche rilasciate da strutture pubbliche, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nella diagnosi resa dalla commissione medicolegale, e non già semplici difformità tra la valutazione della struttura, circa l’entità e l’incidenza del dato patologico, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Nel caso di specie, l’amministrazione ha eseguito, nel rispetto del protocollo metodologico, il test Personalità e la visita psichiatrica.

Il test Personalità è stato effettuato secondo il rituale metodo TALEIA – 400A il cui esito ha evidenziato tre valori fuori scala inerenti aspetti di ansia acuta, ansia generalizzata e personalità ossessivo compulsiva.

Al colloquio psichiatrico è, invece, emerso un "atteggiamento apprensivo", associato ad una "quota di ansia somatizzata" e ad una "insonnia saltuaria".

Non erroneo – in punto di applicazione tecnica – il criterio metodologico, ne consegue l’attendibilità dell’accertamento.

Il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere medicolegale, deve, infatti, arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S., sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

Nella circostanza, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Il ricorrente ha evidenziati aspetti della personalità non compatibili con il ruolo ed il profilo del vigile del fuoco, le cui attività richiedono il possesso di uno stato emotivo stabile, con capacità di autocontrollo per la tutela della salute e della sicurezza non solo dello stesso vigile ma anche dei terzi che con lui entrano in contatto durante le operazioni di soccorso.

Gli accertamenti cui si è sottoposto il ricorrente non sono, pertanto, idonei a revocare in dubbio la bontà dell’accertamento medico legale non solo perché metodologicamente diversi, bensì, anche perché eseguiti in un contesto emotivo, ambientale e temporale (a distanza di tempo dalla visita collegiale) diverso il cui esito potrebbe ben essere stato falsato.

In conclusione, l’impugnato decreto risulta adottato su presupposti non erronei né travisati, frutto dell’esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la giustezza dell’applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la correttezza e ragionevolezza della decisione finale, senza che il giudice amministrativo si sia surrogato nella valutazione tecnica fornita e sviluppata dall’amministrazione.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidiate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero dell’Interno; nulla si dispone nei confronti del controinteressato siccome non costituitosi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia in favore del Ministero dell’Interno che liquida in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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