T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5921 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità reso dalla commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 3392 unità nel ruolo di volontari di truppa in servizio permanente dell’esercito riservato ai VFB, 15° concorso straordinario.

La commissione ha giudicato il ricorrente affetto da IPOACUSIA NEUROSENSORIALE SINISTRA ISOLATA PER 68 KHZ (AU3). Il bando richiedeva, all’art. 2, il possesso del profilo sanitario previsto per l’impiego nella Forza armata in qualità di volontario in servizio permanente, ovvero "profilo minimo uditivo: AU2".

Il ricorrente deduce un unico, articolato motivo di gravame per violazione dell’art. 7, c. 7, D.M. n. 114/2009 ed eccesso di potere.

Censura l’impugnato giudizio in quanto in contrasto con la relazione medica della ASL di Lecce del 9 agosto 2010 e con l’accertamento compiuto dal Dipartimento medicina militare legale di Firenze del 28 settembre 2010 dai quali risulta in possesso, rispettivamente, di un coefficiente uditivo superiore a quello indicato nel verbale, ovvero rispettivamente: normoacusia bilaterale e normoacusia bilaterale idoneo AU1.

Con ordinanza n. 1638/2010, la Sezione ha disposto verificazione demandandone l’incombente alla Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento.

Con successiva ordinanza n. 1028/2011, la Sezione ha autorizzato il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, e per esso la commissione medica, nominata per la verificazione, ad avvalersi di specialisti consulenti in otorinolaringoiatria.

All’esito della verificazione, il Collegio reputa il ricorso fondato.

Sottoposto ad un rinnovato accertamento sanitario in data 22 febbraio 2011, il verificatore ha formulato il seguente giudizio medico legale:

"… Coefficiente AU1 Compatibile con l’idoneità".

L’esito della rinnovata visita medica – disposta in via di verificazione – ha appurato l’insussistenza di patologie a carico del candidato di rilevanza tale da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.

Rileva, altresì, il fatto che la verificazione, nel dare conto dell’assenza di cause di non idoneità, non ha imputato tale circostanza ad una sopravvenienza capace di modificare la realtà originaria che aveva dato la stura all’impugnato giudizio.

Si vuole dire che non si hanno riscontri tecnici, medici e/o scientifici tali da insinuare il ragionevole dubbio circa la possibilità che il ricorrente si sia sottoposto ad interventi correttivi successivi alla prima visita medica collegiale (circostanza che avrebbe vanificato la verificazione e giustificato l’esclusione del candidato dal concorso).

Ed allora, non può che convenirsi sull’erroneità del giudizio originario siccome adottato su presupposti di fatto travisati frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l’irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.

Si potrebbe obiettare che i requisiti dovevano essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso ovvero al momento della valutazione sanitaria. Sennonché, una tale evenienza avrebbe meritato attenzione se fosse stata in qualche modo allegata o comprovata la sopravvenienza di cause esterne (ad esempio, un intervento chirurgico o l’applicazione di una protesi) in grado di modificare la situazione di fatto tra la prima e la seconda visita medicolegale. Così non è stato. La verificazione, disposta per appurare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, ha dimostrato che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica, quindi, l’ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario. L’originaria erroneità dell’accertamento rende ragione al ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l’esito successivamente suffragato dalla verificazione) e, pertanto, nei termini stabiliti dal bando.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all’amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione nei sensi di cui al verbale medico del 22 febbraio 2011.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Difesa.

Relativamente al compenso spettante al soggetto verificatore il collegio delega il proprio presidente, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4 del codice del processo amministrativo su documentata istanza del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in Euro 1.500,00.

Spese di verificazione come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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