T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5920 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità reso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti sanitari nel concorso per l’immissione in ruolo di 3392 volontari di truppa in servizio permanente per la seguente motivazione: "Ipoacusia percettiva bilaterale prevalente su toni acuti, PPT 23,349%".

La commissione ha ascritto l’infermità riscontrata al ricorrente al Codice 15 della direttiva tecnica 5/12/2005 – Imperfezione 1 -.

Come seguono le censure articolate in gravame:

a)violazione dell’art. 7, punto 7 del bando di concorso:

il ricorrente ha prestato servizio prima nell’esercito e poi nella polizia di stato sempre superando gli esami audiometrici (idoneo al servizio militare nel 2005, all’esame audiometrico eseguito per conseguire il brevetto di paracadutista, alle visite per il concorso nella Polizia di Stato);

il giudizio contrasta con l’esame audiometrico cui si è sottoposto l’interessato che ha comprovato una perdita uditiva bilaterale compresa nel 20% essendo pari al 18,25%; perdita che gli consente, comunque, di ottenere l’attribuzione del coefficiente 2) all’A.U. di cui alla direttiva tecnica 5/12/2005 in linea, dunque, con quanto prescritto dal bando (art. 7, punto 7);

2)eccesso di potere:

è possibile che le risultanze siano errate per la mancanza di taratura o per una taratura non corretta avendo omesso, il provvedimento, l’indicazione dei controlli eseguiti sul macchinario e sulle modalità di calcolo operato dal medico che ha effettuato l’esame.

Con ordinanza n. 1025/2011 la Sezione ha disposto una verificazione.

All’esito della verificazione, il Collegio reputa il ricorso fondato.

Sottoposto ad un rinnovato accertamento sanitario in data 14 marzo 2011, il verificatore ha formulato il seguente giudizio medico legale:

"… Coefficiente AU1 Compatibile con l’idoneità".

La rinnovata visita medica, disposta in via di verificazione, nel dare conto del protocollo metodologico seguito e della normativa applicata, ha riscontrato l’assenza di cause di non idoneità ovvero l’insussistenza di patologie psichiatriche a carico del candidato, tali da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.

In particolare, "la capacità uditiva riscontrata al ricorrente consta di una percentuale di una PPT pari al 15%".

Il verificatore precisa che "tenuto conto che l’art. 18, lett. b) e c) della direttiva tecnica… prevede che l’indagine audiometrica si limiti alle frequenze di 0,05 – 1 – 2 e 3 Khz per le ipoacusie monolaterali includendo i 4 Khz per le ipoacusie bilaterali e che il codice 14 – coefficiente AU 2 prevede una PPT compresa entro il 20%, si ritiene corretto ricondurre a questa la capacità uditiva attuale del ricorrente…".

L’esito della rinnovata visita medica – disposta in via di verificazione – ha, dunque, appurato la compatibilità della capacità uditiva posseduta dal ricorrente con il requisito prescritto dal bando.

Rileva, altresì, al circostanza che la verificazione, nel dare conto dell’assenza di cause di non idoneità, non ha imputato tale circostanza ad una sopravvenienza capace di modificare la realtà originaria che aveva dato la stura all’impugnato giudizio.

Si vuole dire che non si hanno riscontri tecnici, medici e/o scientifici tali da insinuare il ragionevole dubbio circa la possibilità che il ricorrente si sia sottoposto ad interventi correttivi successivi alla prima visita medica collegiale (circostanza che avrebbe vanificata la verificazione e giustificata l’esclusione del candidato dal concorso).

Ed allora, non può che convenirsi sull’erroneità del giudizio originario siccome adottato su presupposti di fatto travisati frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l’irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.

Si potrebbe obiettare che i requisiti dovevano essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso ovvero al momento della valutazione sanitaria. Sennonché, una tale evenienza avrebbe meritato attenzione se fosse stata in qualche modo allegata o comprovata la sopravvenienza di cause esterne (ad esempio, un intervento chirurgico o l’applicazione di una protesi) in grado di modificare la situazione di fatto tra la prima e la seconda visita medicolegale. Così non è stato. La verificazione, disposta per appurare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, ha dimostrato che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica, quindi, l’ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario. L’originaria erroneità dell’accertamento rende ragione al ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l’esito successivamente suffragato dalla verificazione) e, pertanto, nei termini stabiliti dal bando.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l’effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all’amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verificazione nei sensi di cui al verbale medico del 14 marzo 2011.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Relativamente al compenso spettante al soggetto verificatore il collegio delega il proprio presidente, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma quattro del codice del processo amministrativo su documentata istanza del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Spese di verificazione come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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