Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 30-06-2011, n. 25769 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.5.2009, il Tribunale di Bologna pronunciava sentenza di condanna nei confronti di \Valenti Ferdinando\, \\Vito Roberto\, \\Corso Sebastiano\ e \Caruso Alex\ per il reato di furto di cui al capo g) della rubrica accusatoria; nei confronti di \Valenti Ferdinando\ e \\Corso Sebastiano\ per i reati di furto consumato o tentato, riciclaggio e porto abusivo di materiale esplodente, di cui ai capi d), d2), f) (per quest’ultimo capo limitatamente alla targa (omissis)), h) ed i); nei confronti del \Valenti\, inoltre, per i reati di rapina e di furto di cui ai capi b), e), e), f2), condannandoli alle pene per ciascuno di essi specificate in dispositivo. Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 22.6.2010, in riforma della decisione di primo grado, affermò il vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti al \Valenti\, e concesse le circostanze attenuanti generiche al \\Corso\, con la conseguente riduzione delle pene già inflitte ai predetti imputati, confermando nel resto la decisione di primo grado. Ricorrono tutti gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori. a. Nell’interesse di \Alex @Caruso\, la difesa il vizio di mancanza e comunque di illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo g).

I giudici di appello si sarebbero appiattiti acriticamente sulle argomentazioni della sentenza di primo grado e anzi, prima ancora, sulle originarie valutazioni investigative, insistendo nella valorizzazione di particolari come i riferimenti all’età del ricorrente, alla localizzazione della sua residenza, al suo nome di battesimo e alla sua professione di idraulico e all’acquisto di un’autovettura in leasing, formulati dagli interlocutori della conversazione intercettata in ambiente il 6.4.2008, alla quale avrebbe partecipato lo steso ricorrente, senza tener conto che erano del tutto mancati i necessari approfondimenti sulla corrispondenza di quelle indicazioni al profilo personale del ricorrente, approfondimenti che avrebbero peraltro condotto ad un risultato negativo in termini di riscontro.

Anche il riconoscimento fonico dell’imputato sulla base di una precedente intercettazione dell’1.4.2008, quella contraddistinta dal progressivo 21, sarebbe del tutto inaffidabile, a causa delle pochissime e nemmeno chiaramente intelligibili espressioni proferite dall’imputato.

In questo lacunoso contesto di prova, la ricorrenza del nome di battesimo \Alex\ in alcune conversazioni dovrebbe quindi ritenersi una mera coincidenza in nessun modo significativa. b. Il difensore di \\Vito Roberto\ eccepisce con un primo motivo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), lamentando anzitutto l’ingiustificata valutazione, da parte della Corte territoriale, della genericità dell’appello a suo tempo proposto dall’imputato contro la sentenza di primo grado. In ogni caso la difesa ribadisce che i rapporti di frequentazione del \\Vito\ con i presunti complici non sarebbero decisivi, e che le risultanze istruttorie dimostrerebbero soltanto la sua conoscenza delle (ma non la partecipazione attiva alle) attività illecite dei coimputati.

Il secondo motivo è incentrato sugli stessi profili di legittimità in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la corte del tutto trascurato di "esaminare l’età dell’imputato, le sue condizioni economiche e sociali, le condizioni familiari, la vita del reo". c. Nell’interesse del \\Corso\ la difesa deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 133 c.p., e il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla mancata formulazione del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto sarebbero contraddittorie, perchè comporterebbero l’ingiustificata svalutazione, nel giudizio finale, di elementi sintomatici ritenuti particolarmente significativi nel percorso motivazionale, con particolare riguardo al comportamento posi delictum dell’imputato, e al suo serio impegno di recupero sociale e di affrancamento dalla tossicodipendenza. d. Il difensore del \Valenti\ censura come illogiche o non rispondenti ai fatti accertati, le valutazioni della Corte territoriale al riguardo, anzitutto in punto di diniego delle circostanze innominate, diniego che i giudici di appello avrebbero giustificato con l’erronea considerazione che l’unificazione dei reati ex art. 81 cpv. c.p. avrebbe fatto venir meno la principale motivazione della corrispondente richiesta difensiva in funzione di attenuazione della pena.

Erronea sarebbe inoltre la valutazione in termini di irrilevanza del leale comportamento processuale dell’imputato, nella misura in cui i giudici di appello si sarebbero spinti ad approfondire gli insondabili aspetti psicologici della scelta collaborativa per dedurne arbitrariamente la sua riferibilità a ragioni utilitaristiche, più che di sincero pentimento; ed erronea, infine, anche la valutazione del rapporto dell’imputato con le sostanze stupefacenti, avendo i giudici di appello escluso la rilevanza dell’abitudine all’assunzione di droghe da parte dello stesso imputato, sulla base di un concetto inammissibilmente restrittivo della situazione di tossicodipendenza.

Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati.

1-a. Le questioni relative alla plausibilità dell’identificazione di \Caruso Alex\ come il soggetto di cui si parla in alcune conversazioni telefoniche "compromettenti", e come quello direttamente coinvolto nella conversazione del 6.4.2008, è stata già affrontata dalla corte territoriale (pag. 10 e ss.), con argomentazioni logiche e coerenti che danno conto di tutte le obiezioni difensive. Le coordinate identificative sottolineate dai giudici di appello (il non usuale nome di battesimo di \Alex\, la professione di idraulico, il passaggio di un’autovettura nei pressi di (omissis), dove abitava il ricorrente, in circostanze ricollegabili a programmi delittuosi, le specifiche referenze criminali dell’imputato, che lo rendevano particolarmente adatto all’impiego nelle imprese delittuose in questione e, infine, la coindienza dei suoi spostamenti con quelli di alcuni coimputati sia nella serata del (omissis) che il giorno dei furti di alcune bombole di gas che dovevano essere utilizzate per lo scardinamento di sportelli bancomat), non lasciano in effetti molti dubbi sul soggetto di riferimento, risolvendosi le contrarie deduzioni difensive nulla più che in un diverso apprezzamento di fatto del quadro probatorio, peraltro alquanto debolmente argomentato.

2-b. I motivi formulati nell’interesse di \\Vito Roberto\ sono affetti dalla stessa genericità rilevata dalla Corte territoriale a proposito dell’atto di appello, esauritosi in poche righe, a fronte della articolata motivazione della sentenza di primo grado. In ogni caso, i giudici di appello non valorizzano semplici rapporti di frequentazione dell’imputato con altri soggetti implicati nei fatti, ma ricordano l’inequivocabile contenuto di numerose intercettazioni, dalle quali si evince, tra l’altro, che il ricorrente si era fatto garante, nei confronti dei complici dell’affidabilità del \Caruso\.

La genericità dei motivi sul trattamento sanzionatorio è poi senz’altro desumibile dalla loro pressochè letterale riproduzione in narrativa.

3-c. Nei riguardi del \\Corso\, la Corte territoriale ha svolto argomentazioni particolarmente approfondite in punto di trattamento sanzionatorio, approdando alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, alla stregua di un giudizio di bilanciamento che ha correttamente tenuto conto anche dei numerosi precedenti penali dell’imputato, come fattore di valenza sintomatica opposta alla considerazione del percorso di recupero dalla tossicodipendenza dallo stesso intrapreso dopo i fatti. Le censure difensive non esprimono altro che un’opzione di maggior favore nel giudizio di comparazione, basata sulla soggettiva accentuazione dell’importanza della condotta post-factum.

4-d. Ugualmente approfondite e corrette sono le valutazioni della Corte territoriale sul conto del \Valenti\. In questo caso, appare assolutamente (e condivisibilmente) prevalente,nel costrutto argomentativo della sentenza impugnata, rispetto ad ogni altro fattore di valutazione, la considerazione del davvero inquietante vissuto criminale dell’imputato, non adeguatamente bilanciato da una confessione pressochè superflua a fini probatori, e sotto questo profilo debolmente sintomatica di resipiscenza, se non addirittura meramente opportunistica e strumentale ad una riduzione della pena.

Non si vede poi perchè la situazione di pregressa tossicodipendenza dell’imputato potesse attenuare la gravità della condotta, non costituendo certo un fattore di esclusione (ma nemmeno di attenuazione) della responsabilità penale, come in definitiva giustamente rilevano i giudici di appello, ma piuttosto un fattore criminogeno. La memoria prodotta dall’imputato introduce poi inammissibilmente elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli sottoposti al giudizio della Corte territoriale, come ad es. quelli relativi al percorso di recupero dalla tossicodipendenza che anche il \Valenti\ avrebbe di recente intrapreso, mentre, per il resto, nulla di significativo aggiunge alle poco incisive censure del ricorso principale.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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