T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5917 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.

Con il ricorso in esame il ricorrente – vigile volontario – ha impugnato il giudizio di non idoneità reso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti sanitari nel concorso per il reclutamento di 814 vigili del fuoco.

L’interessato è entrato in graduatoria ma la commissione sanitaria, all’esito della visita medico collegiale, lo ha giudicato affetto da "strabismo convergente alternante con stereopsi insufficiente (Titmus stereo test)".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)il giudizio contrasta: a)con la visita medica eseguita il 16/10/2007 presso l’Unità Sanitaria Territoriale della R.F.I. di Ancona che ha rilevato un senso stereoscopico normale; b)con la visita medica avvenuta in sede concorsuale in data 15/4/2010 sempre presso l’Unità Sanitaria Terrritoriale della R.F.I. di Ancona che ha riscontrato una stereopsi normale ed una visione binoculare nei limiti della norma; c)con il rilascio della patente ministeriale per la guida dei mezzi dei vigili del fuoco avvenuta appena 20 giorno dopo la dichiarazione di inidoneità;

2)il ricorrente è stato incomprensibilmente sottoposto ad un duplice test per la valutazione della stereopsi (test di Lang e test Titmus) nonostante il primo dei due fosse stato superato;

3)la sottoposizione del ricorrente a due test è motivo di disparità di trattamento rispetto agli altri candidati che sono stati sottoposti al solo test di Lang;

4)il solo test di Lang è sufficiente a verificare la normalità del senso stereoscopico.

Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell’Avvocatura dello Stato depositando documenti e relazione.

Ha controdedotto il ricorrente mediante memoria e documenti depositati il 29 aprile 2011.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo perché affetto da "strabismo convergente alternante con stereopsi insufficiente (Titmus stereo test)".

Dalla documentazione versata in atti si evince che egli è stato sottoposto a due test perché il primo (quello di Lang) non aveva dato esito positivo; erano emersi, infatti, all’esito dell’accertamento, dubbi circa la stereopsi del candidato ("alterazione della percezione degli oggetti e della loro profondità, per cui gli oggetti stessi vengono percepiti come bidimensionali").

Il test di Titmus – di maggiore specificità rispetto a quell di Lang – si è reso, dunque, necessario e utile a garanzia sia del ricorrente che della stessa amministrazione allo scopo di accertare l’esatto stato sanitario del ricorrente, così da prevenire rischi per la salute e per la sicurezza vuoi dello stesso soggetto – a cagione delle delicate, non comuni e sicuramente pericolose operazioni in cui viene impegnato il vigile del fuoco – che dei terzi coinvolti nelle azioni di soccorso.

L’amministrazione ha chiarito – con argomentazione non implausibile, comunque relazionata alla fonte regolatrice ed al ruolo che è proprio e specifico del vigile del fuoco – che la menomazione visiva incide in maniera determinante sull’espletamento di tutte quelle attività che richiedono indissociabilità dei due occhi per una corretta visione, evidenziando come il "per il personale operativo, considerate le funzioni svolte, deve essere fondamentale l’immediata percezione della esatta dimensione, profondità e distanza degli oggetti".

L’accertamento eseguito mediante il test di Titmus, sicuramente più approfondito e rigoroso rispetto ai precedenti ed a quelli portati a raffronto dal ricorrente, rende ragione sulla correttezza della divisata visita medica.

Le restanti censure (id est, disparità di trattamento tra personale discontinuo e permanente), introdotte con memoria depositata il 29 aprile 2011, sono inammissibili siccome non notificate a controparte.

Si può, tuttavia, prescindere dal suddetto profilo di inammissibilità, in considerazione della loro infondatezza all’uopo richiamandosi, a motivazione della pronuncia di rigetto, la consolidata giurisprudenza di questa stessa Sezione (Tar Lazio, I bis, n. 4123/2009).

In conclusione, si può ben dire che il ricorrente è risultato privo del requisito sanitario richiesto per il reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco e tanto basta a legittimarne la sua esclusione dal concorso.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero dell’Interno.

Nulla si dispone nei confronti delle restanti controparti siccome non costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Ministero dell’Interno, in Euro 1.500,00.

Nullaspese nei confronti delle restanti controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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