Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 30-06-2011, n. 25768

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ha proposto ricorso per cassazione R.A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 22.4.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Gorizia il 29.5.2009, per i reati di ricettazione falso e truffa.

Con un motivo formalmente unico, ma in realtà variamente articolato, la difesa lamenta il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai punti seguenti:

a) mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Gorizia. Il reato più grave tra quelli in contestazione, cioè il delitto di ricettazione, sarebbe stato infatti consumato in (OMISSIS), centro compreso nella giurisdizione del tribunale di Udine. b) illogica e irrituale decisione sulla questione dell’inutilizzabilità delle deposizione del teste C. G..

I giudici di appello avrebbero sbrigativamente e immotivatamente ritenuto che le informazioni acquisite de relato dal teste fossero del tutto marginali ai fini dell’identificazione del R. come autore dei reati in contestazione, ma avrebbe dovuto procedere, piuttosto, all’esame di coloro che avevano svolto effettivamente le indagini;

c) illogicità della motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato associativo;

l’indicazione del R. come associato non risulterebbe da alcuna fonte dichiarativa, e non sarebbe sufficiente il rilievo dei giudici di appello secondo cui la partecipazione ad un’associazione per delinquere non postula la conoscenza reciproca tra tutti gli associati;

d) difetto di motivazione in ordine alle deduzioni difensive sulla esatta qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell’art. 648 c.p..

La Corte territoriale avrebbe escluso la configurabilità del reato di furto esclusivamente sulla base delle mancate indicazioni dell’imputato sulla provenienza degli assegni, e della mancata rilevazione di complicità all’interno degli istituti emittenti;

e) omessa motivazione circa la richiesta di assoluzione per i capi E1, E3, F3, G), H), O, R, U,Y;

f) omessa motivazione sulle richieste difensive concernenti il trattamento sanzionatorio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.a Quanto alla questione di competenza territoriale, la Corte di merito ha già correttamente rilevato che nessuna prova è emersa agli atti che consenta di individuare in (OMISSIS) il luogo del reato di ricettazione. In quel centro i titoli di provenienza furtiva erano stati acquistati, piuttosto, dal coimputato F., ma il R. li aveva già acquistati in località imprecisata. Soltanto assertive sono le contrarie deduzioni difensive.

2.b La rilevanza della deposizione del teste C., esclusa dalla Corte territoriale, non è chiarita dalla difesa, le cui deduzioni sul punto sono assolutamente vaghe.

3.c. E’ corretta, in diritto, l’affermazione dei giudici di appello secondo cui per la sussistenza del dolo nel reato di associazione per delinquere è sufficiente la coscienza che la propria azione individuale sia radicata in una struttura organizzativa, senza la necessità che ogni associato conosca la identità degli altri ed abbia concreti rapporti con gli stessi (ex plurimis, Cass. Nr. 05146 del 29/10/1987 Melis). Sui termini concreti della ritenuta partecipazione al sodalizio del ricorrente, la difesa non interloquisce in alcun modo.

4.D Le deduzioni difensive sulla qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell’art. 648 c.p. sono, ancora, una volta, generiche e assertive. In ogni caso, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato l’indubbia pregnanza probatoria del positivo accertamento nei confronti dell’imputato, del possesso di beni di provenienza furtiva e sottoposti a precise regole di circolazione, che determinano la legittimazione del detentore (sul principio che la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, vedi Corte di Cassazione 12/12/2006, Azzaouzi e altri; con specifico riferimento al possesso ingiustificato di titoli di credito, vedi Corte di Cassazione nr.

22555 de 09/06/2006 Rinaldi, dove l’affermazione che deve essere ritenuta la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti assegni bancari al di fuori dele regole che ne disciplinano la circolazione; più in generale, nel senso che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, Corte di Cassazione 27/02/1997 Savic).

5.e Le censure sul difetto di motivazione della sentenza in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato per alcuni reati sono assolutamente generiche. Peraltro, trattandosi di un giudizio di conferma della sentenza di primo grado, le deduzioni del ricorrente avrebbero dovuto investire anche le argomentazioni del Tribunale (nel senso che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo cfr. Cass Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000 Sangiorgi). e indicare puntualmente, non con vaghi rinvii per relationem all’atto di appello, rispetto a quali specifiche questioni l’apparato argomentativo della sentenza impugnata dovesse essere autonomo ed autosufficiente (cfr Cass. Sez. 4 Pen. n. 6980/1997).

6.f. La stessa difesa finisce contraddittoriamente con il riconoscere che il giudice di appello aveva motivato sul trattamento sanzionatorio con riferimento ai precedenti penali dell’imputato e all’inserimento delle condotte di reato in un più ampio contesto criminale.

Nè in ricorso sono indicate altre circostanze diverse e favorevoli all’imputato per la confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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