Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 30-06-2011, n. 25853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza in data 15.6.2010 presentata alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno la difesa di T.G. chiedeva la restituzione del materiale pirotecnico sequestrato in data 16.12.2008 dai Carabinieri di S. Benedetto del Tronto.

Il P.M., con provvedimento in data 30.6.2010, respingeva l’istanza richiamando, tra l’altro, il contenuto del provvedimento del GIP del Tribunale di Ascoli Piceno in data 18.12.2009, con il quale era stata respinta analoga richiesta di restituzione.

In data 26.7.2010 T.G. presentava opposizione davanti al GIP del Tribunale di Ascoli Piceno avverso il suddetto provvedimento del P.M. e il GIP, Con ordinanza in data 21.9.2010, respingeva l’istanza presentata da T.G., volta ad ottenere la restituzione di materiali pirotecnici, ritenendo che, in base alla contestazione ( L. n. 895 del 1967, art. 2 e L. n. 110 del 759, artt. 18 e 20), la confisca fosse obbligatoria, a prescindere dalla disciplina applicabile ai singoli materiali pirotecnici, in libera vendita o meno.

Riteneva, inoltre, che la confisca fosse comunque obbligatoria ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, poichè detta norma aveva esteso la disciplina del primo capoverso dell’art. 240 c.p. a tutti i reati concernenti le armi, gli esplosivi e le munizioni.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza personalmente T.G., amministratore unico della MAGIC FIREWORKS s.r.l., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

Nell’ottobre 2008 la Polizia giudiziaria aveva sequestrato lo stabilimento della società di cui il ricorrente è amministratore unico.

Nel dicembre 2008 erano pervenuti alla suddetta società circa 45 quintali di giocattoli pirici in libera vendita che egli aveva provvisoriamente collocato in un capannone di S. Benedetto del Tronto. Anche detto quantitativo di giocattoli pirici gli era stato sequestrato.

Il 27.7.2010, essendo cessate le esigenze probatorie, aveva richiesto al P.M. la restituzione dei suddetti giocattoli pirici, restituzione che gli era stata negata.

Aveva proposto opposizione davanti al GIP che aveva a sua volta respinto l’istanza di restituzione con il provvedimento impugnato.

Il GIP aveva applicato una normativa che vale per le armi, gli esplosivi e le munizioni, ma non per i giocattoli pirici in libera vendita, che non contengono materiali esplodenti.

Il sequestro era stato effettuato per esigenze probatorie ed, essendo cessate dette esigenze, il mantenimento dello stesso doveva essere considerato illegittimo, in quanto non erano state specificate le ragioni del mantenimento.

Il suddetto materiale era stato ricoverato per necessità in un capannone non autorizzato, poichè lo stabilimento della sua azienda era stato sottoposto a sequestro.

Il GIP aveva immotivatamente ritenuto, sulla base della sola imputazione, che il materiale in sequestro fosse equiparabile al materiale esplosivo, mentre si sarebbe dovuto limitare ad accertare solo se fossero ancora sussistenti le esigenze probatorie per le quali era stato disposto il sequestro.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

T.G. è indagato per detenzione di esplosivi, materiale per il quale è senz’altro prevista la confisca obbligatoria.

Il predetto sostiene che oggetto del sequestro sono soltanto giocattoli pirotecnici, ma l’accertamento è ovviamente rimesso all’esito del processo che dovrà stabilire, sulla base delle caratteristiche del materiale sequestrato e del quantitativo di sostanze deflagranti, se trattasi o meno di materiale che rientra nella previsione della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2.

Il ricorrente sostiene anche che, comunque, quanto gli è stato sequestrato gli dovrebbe essere restituito, poichè nel caso di specie è stato eseguito un sequestro probatorio ed, essendo cessate le esigenze probatorie, non vi è più ragione di mantenerlo. La tesi del ricorrente è infondata.

L’art. 262 c.p.p., comma 3 stabilisce che, in caso di sequestro probatorio, non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’art. 321 c.p.p..

Nel caso in esame il GIP, sentito il P.M. contrario alla restituzione del materiale sequestrato, ha convertito il sequestro probatorio in sequestro preventivo, rigettando l’istanza di restituzione.

Non ha rilievo il fatto che il Giudice abbia provveduto oltre la scadenza del termine fissato per le indagini preliminari, poichè il sequestro preventivo non ha alcuna efficacia probatoria (V. Sez. 2 sent. n. 46278 del 15.10.2003, Rv. 227081).

Il Ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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