T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5903 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 2 agosto 1996, depositato nei termini, il Sig. M.P. e gli altri meglio specificati in epigrafe, hanno proposto ricorso per il riconoscimento del loro diritto a percepire per il periodo di servizio prestato all’estero l’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria.

I ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, assumono di avere prestato servizio presso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane all’estero in virtù della legge n. 838/93 nei periodi indicati in ricorso e di non aver percepito l’indennità integrativa speciale perché fruitori dell’indennità di servizio all’estero di cui all’art. 170 del D.P.R. 18/67.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la seguente censura:

Violazione degli artt. 170 D.P.R. n. 18 del 1967, 16 della legge n. 838/1973, 1 della legge n. 324/59 e 3, 36 e 38 Costituzione.

Sostengono i ricorrenti che l’indennità integrativa speciale è una delle varie articolazioni dell’assetto retributivo avente carattere ricorrente, continuativo e fisso, rivolta ad assicurare il raccordo degli emolumenti corrisposti con la variazione del costo della vita, mentre l’indennità di servizio all’estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

L’azione di accertamento proposta dai ricorrenti, rivolta ad ottenere la dichiarazione del loro diritto a percepire per il periodo di servizio prestato all’estero l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959 non si appalesa fondata.

Al riguardo va osservato che, in generale, in merito al possibile cumulo tra indennità diverse, la giurisprudenza ha precisato che, ai sensi dell’art. 1 legge n. 324 del 1959, degli artt. 170, 171 e 203 D.P.R. n. 18 del 1967 e dell’art. 1 comma 37 legge n. 549 del 1995, l’indennità integrativa speciale non è cumulabile con l’indennità di servizio all’estero, poiché l’art. 1 comma 3 lett. d) legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), stabilisce che l’indennità integrativa speciale non è dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951 n. 13 o da disposizioni analoghe (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 18 maggio 2006, n. 3591; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 3 maggiuo 2005, n. 3296; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 26 giugno 2003 n. 5649, ma anche CONS. STATO, VI Sez., 3 maggio 2002 n. 2356 e, IV Sez., 15 dicembre 2000 n. 6706).

L’affermazione dei ricorrenti secondo la quale la citata indennità di servizio all’estero non ha natura retributiva – confermata dall’art. 171 del citato D.P.R. n. 18/1967 – non assume alcuna rilevanza atteso che essa viene determinata sulla base di coefficienti che tengono conto delle variazioni del costo della vita, del corso dei cambi, dei disagi eventuali della sede, nonché dei costi per gli alloggi e per il personale domestico, indici tutti equivalenti all’indice del costo della vita, posto a base dell’aggiornamento annuale dell’indennità integrativa speciale (arg. CONSIGLIO DI STATO IV, 25 febbraio 1999, n. 226; IV, 30 gennaio 1998, n. 138).

Ciò premesso, appare evidente l’identità di funzione dell’indennità di servizio all’estero e dell’indennità integrativa speciale percepita dal personale in servizio nel territorio metropolitano, nonostante la conclamata diversità di natura, risarcitoria per l’uno e retributiva per l’altra (così, CONS. STATO, IV Sez., 15.12.2000, n. 6706).

In altri termini, l’indennità di servizio all’estero costituisce un emolumento posto in sostituzione di quanto i dipendenti in servizio in Italia si vedono corrispondere a titolo di i.i.s., sicchè ben può affermarsi, attesa la non cumulabilità delle indennità in questione, il carattere di alternatività tra le stesse.

Dal che consegue che le indennità medesime, corrisposte in relazione al servizio del dipendente, in Italia o all’estero, sono da considerarsi sostanzialmente analoghe tra loro.

Ad ulteriore conferma della ritenuta analogia tra le diverse indennità descritte, occorre rammentare come anche la Corte dei Conti, in sede di controllo in relazione all’art. 15 del D.P.R. n. 494/1987, ha avuto già occasione di osservare che nelle indennità di servizio all’estero "è dato enucleare in relazione al loro carattere composito correlato a vari indici di riferimento e di valutazione una quota corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale, spettante ai dipendenti in servizio nel territorio metropolitano" (cfr. C. CONTI, Sez. Controllo, 22 marzo 1990 n.7).

Alla luce di tale raffronto è, pertanto, del tutto razionale e logica la previsione dell’art. 1 della legge n. 324 del 1959 che espressamente esclude dalla percezione dell’i.i.s. il personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno in sede (cfr. T.A.R. LAZIO, n. 9364 del 2003), atteso che la corresponsione della suddetta i.i.s. è caratteristica del personale statale il cui trattamento – per stipendio, paga o retribuzione – sia previsto nella tabella unica allegata al D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19 e non di quello il cui trattamento economico sia diversamente determinato.

Pertanto anche per i carabinieri che svolgono servizio presso le Rappresentanze Diplomatiche all’estero, va confermato l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato che a tali militari si applica il trattamento economico previsto dal D.P.R. n. 18/1967, nei limiti e alle condizioni previste per il personale del Ministero degli Affari Esteri (cfr. T.A.R. LAZIO – SEZ. I ter n. 1873/1999).

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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