T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5899 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il ricorso prospetta quanto segue.

Il ricorrente è medico specialista pediatra di ruolo proveniente dal Comune di Roma, dove è stato incaricato quale medico non di ruolo dal 2 giugno 1968 al 31 agosto 1975 e quale medico non di ruolo specialista in pediatria dal 1 settembre 1975; e a seguito della legge di riforma sanitaria è stato assegnato alla Usl Rm/9 (cui è poi succeduta la Usl Rm/4) con ordinanza sindacale n. 1343 dell’8 luglio 1981.

Egli contesta il provvedimento in epigrafe, il quale:

a) ha rettificato la data di assunzione in servizio del ricorrente da quella, errata, del 1 gennaio 1978, a quella, esatta, del 7 maggio 1974, come stabilito dalla deliberazione della Giunta municipale n. 10398 del 17 dicembre 1985 e dal foglio d’ordine della Usl prot. n. 2342 del 16 marzo 1987;

b) ha modificato di conseguenza, in applicazione del D.P.R. n. 348/1983, l’inquadramento economico (che nonostante il riconoscimento di una maggiore anzianità complessiva risulta penalizzato quanto alle singole classi stipendiali, con conseguente modifica anche delle classi stipendiali attribuite e degli scatti).

Il ricorso reca i seguenti motivi.

1) "Violazione dell’articolo 54, commi primo e tredicesimo, del D.P.R. 26 maggio 1983, n. 348. Eccesso di potere per errore nei presupposti e carenza di motivazione".

Da un’attenta lettura del provvedimento e dal raffronto tra il precedente inquadramento e quello rettificato sembrerebbe potersi concludere che il servizio del ricorrente presso il Comune di Roma sia stato valutato al 50%. Ciò comporta violazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 348/1983, il quale prevede che l’inquadramento economico nei livelli stipendiali del personale medico (di cui al precedente articolo 46) deve essere effettuato sulla base degli anni di servizio effettivo di ruolo e non di ruolo, precisando che tale servizio deve essere valutato per intero a tutti gli effetti (tredicesimo comma). Se è vero che il Comune di Roma aveva riconosciuto al ricorrente per il servizio prestato prima del primo luglio 1977 un’anzianità complessiva pari al 50%, tale anzianità era stata così valutata per la rideterminazione del trattamento economico del personale medico entrato nei ruoli del Comune di Roma con la deliberazione consiliare n. 1003 del 2 marzo 1976; invece ai fini dell’inquadramento ai sensi del D.P.R. n. 348/1983 il servizio di ruolo e non di ruolo andava calcolato per l’intero, come di fatto accaduto nell’ambito di altre Unità sanitarie locali.

2) Violazione dei principi contenuti nell’articolo 106 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, nonché dell’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche alla luce della decisione n. 20 del 12 dicembre 1992 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora invece il Tar dovesse ritenere che il periodo prestato in posizione non di ruolo debba essere valutato al 50% anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 348/1983 allora il provvedimento impugnato sarebbe ugualmente illegittimo per violazione dei principi in materia di ripetizione di emolumenti non dovuti.

2. – La Usl Rm/4 si è costituita senza depositare memorie o documenti.

Il ricorrente ha depositato documenti e una memoria.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 13 aprile 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto quanto all’assorbente censura di difetto di motivazione.

1. – Il provvedimento impugnato reca le complesse determinazioni di inquadramento e stipendiali descritte nella parte in fatto della presente sentenza. Ma ciò nonostante non consente di comprendere con sufficiente chiarezza i presupposti di fatto e di diritto sui quali esso si basa. Sì che lo stesso ricorso reca non già nette contestazioni ma supposizioni, utilizzando termini ipotetici come " sembrerebbe", "farebbe presupporre" e simili.

Risultano dunque fondate le censure di difetto di motivazione.

Queste censure risultano altresì assorbenti, poiché il loro accoglimento da parte del giudice amministrativo impone all’Amministrazione un nuovo e ben motivato provvedimento, da emanare in esito a un procedimento rispettoso delle norme e dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, peraltro pure invocata nel ricorso.

Quanto alle spese si ravvisano giusti motivi (individuati nella complessità della procedura di inquadramento e altresì nella circostanza che il ricorrente, che pure ha depositato in prossimità dell’udienza una memoria, non risulta aver sensibilmente contribuito a chiarire la propria vicenda giuridicofattuale) perché esse siano compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe quanto alla assorbente censura di difetto di motivazione.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato salvi gli ulteriori provvedimenti, così come indicato in sentenza.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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