T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5897 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor O.S. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – comunicatogli il 22.12.2010 – con cui le competenti Autorità militari non lo hanno ammesso alla rafferma biennale. (Con suo, conseguente, collocamento in congedo illimitato).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio dell’1.6.2011: data in cui il relativo ricorso (vertente su questioni di puro diritto: e non necessitante, come tale, dell’esperimento di una particolare attività istruttoria) è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale – si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che le contestate determinazioni amministrative sono state assunte sul presupposto di un dato (l’esser stato, il S., oggetto di una condanna penale per lesioni personali aggravate) assolutamente incontroverso, si osserva

che, in casi quali quello di specie (dove si tratta semplicemente di accertare se, in capo all’aspirante, sussistano – o meno – i requisiti di cui al D.M. 8.7.2005), il potere amministrativo (cfr., sul punto, TAR Lazio, 1^ bis, n.4601/09) assume natura completamente vincolata;

che, nei confronti del provvedimento che è espressione di un tale potere, non sono – pertanto – ipotizzabili (neppure astrattamente) i vizi (quale l’eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta o contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione) tipici dell’atto discrezionale;

che, per quel che concerne i vizi più propriamente "formali" (quale l’insufficiente motivazione o il difetto di istruttoria), opera – del resto – il disposto dell’art.21 octies della legge n.241/90: ai sensi del quale, non è annullabile il provvedimento affetto (appunto) da uno di tali vizi quando risulti evidente (come nella circostanza) che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto esser diverso da quello che lo caratterizza;

che (infine) quanto dedotto dal S. circa l’intervenuta estinzione (per decorso quinquennio) del reato da lui commesso (estinzione che, tra l’altro, è stata dichiarata successivamente all’adozione del provvedimento negativo di cui è causa) è palesemente inconferente al caso di specie. (Atteso che l’art.445, 2° comma, c.p.p. fa riferimento, com’è noto, ai soli effetti penali della condanna).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che, in applicazione dei principi sulla soccombenza, non può che porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico della parte ricorrente), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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