Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 24159 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

1. P.A. e P.P. (insieme ad altre tre parti) con separati ricorsi alla Corte d’appello di Roma avevano proposto domanda ex lege n. 89 del 2001, chiedendo la liquidazione di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. La Corte d’Appello con decreto depositato il 29 aprile 2008 liquidava l’indennizzo in Euro 5.000,00 a ciascuna parte ricorrente, oltre le spese di causa, liquidate, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, in Euro 1.500,00 complessive.

P.A. e P.P. hanno proposto ricorso avverso il decreto con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2009. La parte intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Il motivo si conclude con idonei quesiti.

2. Riguardo ad esso va considerato che, secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

3. Sulla base di tale principio gli onorari andavano liquidati, in relazione ai minimi tariffari, in Euro 445,00 per onorari e i diritti in Euro 690,00 oltre spese vive, nonchè spese generali e accessori come per legge. Ne deriva che, essendo state le spese liquidate nella misura complessiva di Euro 1.500,00 il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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