Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Con il ricorso in esame (principale e motivi aggiunti), il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari per l’immissione di 3992 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito ha reso per la seguente motivazione: "Tratti di immaturità ed iperemotività (PS3)".
Come seguono le censure:
a)l’accertamento psicologico psichiatrico è stato eseguito singolarmente, prima, da un solo psicologo, e poi, da un solo psichiatra;
b)l’esame è stato compiuto individualmente con due soggetti apparentemente non facenti parte della commissione medica per l’accertamento psicofisico;
c)l’accertamento psicologico psichiatrico è stato effettuato non con l’intera commissione ma con due soggetti estranei alla stessa;
d)difetto di motivazione: non si comprende l’iter logico argomentativo che giustifichi la valutazione;
e)il giudizio impugnato contrasta con la relazione medica di parte;
f)il giudizio di non idoneità è stato giustificato richiamandosi una ipotesi (codice 03 della direttiva tecnica) il cui accertamento, però, non pregiudica l’assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare e che non determina, quindi, l’automatica inidoneità.
Con ordinanza collegiale n. 1030/2011 sono stati chiesti all’intimata amministrazione documentati chiarimenti.
Con motivi aggiunti, notificati il 28 febbraio 2011 e depositati il successivo 22 marzo, parte ricorrente ha esteso la medesima impugnativa alla graduatoria di merito relativa al concorso, approvata con decreto n. 120 del 30 dicembre 2010.
In data 7 aprile 2011, l’Avvocatura di Stato ha depositato gli atti oggetto di impugnativa (verbale degli accertamenti psicofisici e relativi allegati).
Il ricorso è infondato.
Esaminata la documentazione, il Collegio non ha colto alcuna violazione del protocollo metodologico.
Ed invero, le visite mediche che hanno preceduto il colloquio con la commissione correttamente si sono svolte alla presenza del medico esperto nella materia scientifica trattandosi di visite specialistiche propedeutiche alla visita medica generale, come tali, dunque, prive della veste di collegialità.
I pareri dei due medici specialisti (psicologo e psichiatra) sono stati concordanti.
Nessun elemento di contrasto né di contraddittorietà intrinseca si evince, pertanto, dall’esame a raffronto della documentazione sanitaria.
Il giudizio risulta congruamente e sufficientemente motivato per relazione alle risultanze istruttorie. Ed invero, il quadro che è emerso descrive un soggetto affetto da "dipendenza nei rapporti interpersonali e sospettosità"; munito di un "pensiero piuttosto superficiale, scarsa capacità critica e di elaborazione delle punizioni subite e viste solo come ingiustizie inspiegabili, scarse capacità introspettive… possibili difficoltà nella gestione degli impulsi, nella tolleranza alle frustrazioni e nelle capacità di adattamento in contesti non ordinari".
Il ricorrente contrasta il giudizio di non idoneità con relazione medica di parte.
Il Collegio osserva che la relazione di parte non smentisce, sotto il profilo funzionale e sostanziale, le risultanze peritali.
Nella relazione del dr. Torti si legge che sono state "evidenziate note di introversione con qualche difficoltà lieve ad intraprendere attività di gruppo". E ancora: "E’ presente un lieve atteggiamento difensivo e convenzionale…".
Si tratta di aspetti che – in considerazione della specificità dei compiti che un militare è chiamato ad assolvere in contesti ambientali difficili, non comuni e non replicabili – non implausibilmente hanno determinato la inidoneità del ricorrente a far parte dell’Istituzione militare.
Per il resto, la relazione è inattendibile laddove il perito di parte sostituisce la propria valutazione a quella della commissione medico legale esprimendo un apprezzamento di merito (idoneità del paziente al servizio nell’Esercito) estraneo ai propri compiti.
Il ricorrente ha anche censurato l’errata applicazione del codice 03 della direttiva tecnica.
Sennonché, il bando di concorso (art. 7, punto 7) stabiliva il coefficiente minimo di inidoneità PS2) richiamando, dunque, a sua integrazione, la direttiva recante l’elenco delle imperfezioni di chi è stato giudicato idoneo al servizio militare e non quella – prospettata in tesi dal ricorrente – recante le cause di inidoneità assoluta al servizio militare.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto..
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di giustizia che si liquidano in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.