Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-11-2011, n. 24146 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 19-10-2006 la Corte d’Appello di Milano, tra l’altro, ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano n. 2698/2004, con la quale era stata respinta la domanda proposta da S.M. nei confronti della s.p.a.

Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 8-6-2002/31-8-2002, con le pronunce consequenziali.

In sintesi la Corte territoriale, rilevata la tardività e inammissibilità della domanda diretta all’annullamento delle dimissioni poste in essere l’8-8-2002, ha ritenuto che tale atto "abbia costituito una chiara volontà di cessare il rapporto di lavoro", "non potendo rilevare in questa sede l’errore sulla natura del contratto che il lavoratore pensava fosse a tempo determinato".

Per la cassazione di tale sentenza S.M. ha proposto ricorso con un unico motivo.

La società Poste Italiane ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c., in sostanza sostiene che le dimissioni rassegnate in prossimità della scadenza del termine finale del contratto a tempo determinato non potevano "essere interpretate quale dichiarazione di volontà del dichiarante di risolvere il contratto stesso ove vi fosse stata, al momento della redazione e consegna della dichiarazione, la contezza della nullità della clausola appositiva del termine finale al contratto stesso e, quindi, anche la coscienza della pur mera possibilità della trasformazione giudiziale dei contratto stesso da tempo determinato a tempo indeterminato".

Al riguardo il ricorrente deduce che la impugnazione dell’atto di dimissioni, "considerata tardiva dalla Corte d’Appello" sarebbe stata "un atto sovrabbondante e non utile alla impostazione di diritto su cui si fondava l’appello", giacchè le dimissioni stesse trovavano la "componente essenziale nell’elemento volitivo che dev’essere considerato sulla base della situazione di fatto quale si è rappresentata al dichiarante e non sulla base della situazione emersa successivamente nella realtà giuridica".

Il motivo non merita accoglimento.

In particolare la Corte di merito, rilevato che la lettera di dimissioni (contenente una chiara volontà di far cessare il rapporto prima della scadenza e per ragioni diverse dalla scadenza) risaliva all’agosto 2002 e che soltanto l’11-4-2005 – dopo la sentenza oggetto dell’appello – il lavoratore aveva impugnato l’atto di dimissioni, di cui non era cenno nel ricorso di primo grado, ha ritenuto tardiva e inammissibile la domanda di annullamento delle dimissioni svolta soltanto in appello, ed ha evidenziato che non può "rilevare in questa sede l’errore sulla natura del contratto che il lavoratore pensava fosse a tempo determinato", giacchè "se anche si volesse ritenere tale errore essenziale nella determinazione del lavoratore a cessare il rapporto, egli avrebbe dovuto impugnare le dimissioni chiedendone l’annullamento, circostanza che non si è verificata ritualmente".

Orbene tale ultima statuizione, di carattere assorbente, non è stata idoneamente censurata dal ricorrente, il quale si è limitato a lamentare una erronea interpretazione dell’atto di dimissioni, in sostanza soltanto ribadendo il dedotto vizio della volontà, tardivamente allegato in appello.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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