T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso e comunicato in data 9 settembre 2010 con il quale il Centro di Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha dichiarato la ricorrente non idonea al concorso per l’ammissione di 1.552 Allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale per "statura non compatibile inferiore a cm 161 come previsto dal bando (cm 160)";

Considerato che la ricorrente deduce censure di eccesso di potere per errore e/o carenza dei presupposti, lamentando un errore di fatto in quanto l’altezza della ricorrente è di cm161, così come richiesto dal bando;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 1798/2010 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 24 gennaio 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione, da cui risulta che la statura della ricorrente, pari a cm160, non è compatibile con l’idoneità atteso che il bando di concorso in questione prevede per i candidati di sesso femminile una statura "non inferiore a cm161";

Considerato che le risultanze della suddetta visita medica di verificazione sono negative per la ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità non si appalesano fondate, mentre le spese, seguono ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, vanno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto, infine, che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore, il Collegio delega il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’art. 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza specificatamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore;

Pertanto il ricorso, va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), con esclusione del compenso spettante all’organismo verificatore che sarà liquidato in separata sede.

Incarica la Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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