T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5861 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.

Con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione l’ha prosciolta dalla ferma contratta ai sensi dell’art. 14 del D.Lvo n. 215/2001 per idoneo declassato AVNR4 cod. mal. 110 e 115 – D.M. 5/12/2005 DGSM – Permanentemente non idoneo, art. 5 D.Lvo n. 197/2005".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

1)l’amministrazione non ha valutato le osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale;

2)la patologia è stata riscontrata in termini dubitativi: le diagnosi cliniche effettuate hanno, infatti, rimandato a successivi accertamenti sanitari e test medici;

3)dal referto stilato dal Dipartimento del policlinico Militare di Roma si evince l’assenza di evidenti alterazioni di segnale a carico del parenchima cerebrale di processi espansivi parenchimali "ventricoli e spazi liquorali extraventricolari nella norma per sede, morfologie e volume. Strutture della linea mediana in asse";

4)la patologia riscontrata dall’amministrazione non risulta elencata tra le imperfezioni e le infermità indicate dal Ministero della Difesa con la direttiva 5/12/2005 né può farsi rientrare tra quelle che rendono inidoneo il soggetto allo svolgimento della vita militare;

5)la visita neurologica cui la ricorrente si è sottoposta ha certificato l’assenza di alterazioni escludendo l’esistenza di controindicazioni allo svolgimento della vita di relazione.

Con memoria depositata il 12 marzo 2011, parte ricorrente insiste nelle censure e produce un secondo certificato medico di parte dopo essersi nuovamente sottoposta, spontaneamente, a visita per la verifica delle proprie condizioni di salute nonché per accertare la eventuale regressione e/o grado evolutivo della patologia riscontratale dall’amministrazione militare.

Con ordinanza n. 2383/2011 la Sezione ha chiesto al Ministero della Difesa una documentata relazione di chiarimenti.

All’esito dell’incombente, la ricorrente ha depositato, in data 30 aprile 2011, nuova memoria difensiva con la quale:

censura la relazione esplicativa prodotta in giudizio dall’amministrazione, ritenuta inammissibile integrazione postuma della motivazione;

evidenzia "una volta di più che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni affinché ella risultasse destinataria del provvedimento di proscioglimento adottato dall’amministrazione";

insiste per l’accoglimento del gravame;

chiede la definizione immediata del giudizio.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente ha fatto pervenire all’amministrazione le proprie osservazioni in data 2 febbraio 2011, oltre il termine di adozione del provvedimento impugnato (risalente al precedente 27 gennaio) e, soprattutto, ben oltre quello indicato nella stessa comunicazione di avvio del procedimento (cfr avviso datato 18/11/2010).

E’ vero che nella comunicazione di avvio del procedimento (del 18/11/2010) l’amministrazione aveva indicato il termine di 180 gg. per la sua conclusione, ma quel termine indicava il tempo massimo di durata del procedimento medesimo ponendosi come dies ad quem per provvedere.

Nello stesso atto, peraltro, l’amministrazione sollecitava l’interessata a farsi parte diligente per presentare, entro i successivi dieci giorni, eventuali memorie scritte e documenti. Facoltà di cui la ricorrente non si è avvalsa.

Nulla è imputabile, dunque, all’amministrazione sotto questo specifico profilo censorio. Il provvedimento è stato adottato nel termine fissato per la sua conclusione e dopo la scadenza del termine per la presentazione di memorie scritte e documenti assegnato alla interessata. Nessun vulnus alle garanzie partecipative.

La circostanza che l’atto finale sia stato adottato a distanza di più di due mesi dalla comunicazione di avvio rende immune da vizi della funzione l’impugnato provvedimento avendo avuto a disposizione, la ricorrente, un tempo ragionevolmente sufficiente per presentare le proprie osservazioni.

La ricorrente è risultata affetta da "emicrania senz’aura con cisti ghiandola pineale".

La patologia è stata accertata dal Policlinico militare e dal dipartimento di medicina legale di Roma.

La circostanza che nella diagnosi si stata usata l’espressione "verosimile cisti della ghiandola pineale" non esclude l’esistenza della "documentata malattia" siccome accertata mediante l’uso di specifica strumentazione.

La stessa certificazione medica di parte ha riscontrato la "verosimile presenza di una cisti della ghiandola pineale".

Anche il successivo referto del medico di parte, depositato il 12 marzo 2011, non esclude la presenza della cisti limitandosi, lo specialista, solo a sollevare dubbi circa il collegamento della stessa con la sintomatologia palesata dalla ricorrente (emicrania senza aurea) ipotizzandone la riconducibilità a fattori ormonali (in occasione del ciclo), peraltro, per propria ammissione, neppure indagati.

La presenza di una cisti della ghiandola pineale è stata riscontrata anche dalla RMN. Gli specialisti si sono espressi per la probabile natura congenita della cisti.

La circostanza di fatto (presenza di cisti pineale) può ritenersi, dunque, sufficientemente documentata e comprovata alla stregua delle attuali conoscenze mediche.

Acclarata l’esistenza della patologia (nei sensi sopra chiariti), il Collegio osserva che correttamente l’amministrazione ha licenziato il divisato provvedimento.

I codici 110 e 115 della direttiva ministeriale 5/12/2005 (direttiva che delinea il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare) indicano, tra le imperfezione,"le pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico che siano causa di alterazioni funzionali anche lievi" nonché "le cefalee quando siano causa di lievi alterazioni funzionali".

La documentazione medica versata in atti (cfr diario clinico) comprova l’esistenza della alterazione funzionale dovuta alla presenza della cisti pineale causa delle cefalee.

Ogni altro giudizio di valore (sulla presunta idoneità del soggetto allo svolgimento della vita militare) – ove anche reso dal consulente di parte – è inconferente in quanto si sostituisce al giudizio che è proprio dell’amministrazione, reso nell’esercizio (immune da vizi logici e travisamento dei fatti) della discrezionalità tecnica.

Con riguardo alle censure dedotte nella memoria difensiva (integrazione postuma della motivazione – oscuramento del provvedimento medico legale recante la diagnosi), le stesse sono inammissibili siccome non notificate a controparte.

Si può, tuttavia, prescindere, dal rilievo di inammissibilità attesa la palesa infondatezza della doglianza.

L’amministrazione non ha integrato la motivazione, in punto di rinnovata valutazione dell’assetto di interessi (id est, esercizio di discrezionalità tecnica), bensì ha solo meglio illustrata – peraltro su esortazione del giudice e, pertanto, in pedissequo adempimento all’ordine ricevuto – la situazione di fatto e la relazione esistente tra essa e norma, secondo la scansione fattonorma, senza alcuna intermediazione di potere.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame non è fondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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