Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 01-07-2011, n. 26003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Viterbo, con ordinanza in data 18.1.2011, rigettava l’istanza di riesame nell’interesse di G.B., indagato per il reato di ricettazione, avverso il provvedimento di convalida del PM del Tribunale di Viterbo, in data 17/12/2010, del sequestro probatorio eseguito dai Carabinieri di Vetralla, di una macchina agricola (raccoglitore di olive), oggetto del reato.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato deducendo i seguenti motivi:

a) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione essendo stata fatta visionare la macchina agricola dalla parte offesa, prima della descrizione;

b) violazione di legge, avendo i Carabinieri sottoposto il bene, prima del riconoscimento, ai soggetti che avrebbero dovuto effettuarne la individuazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Manca, infatti, la necessaria correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte con il presente ricorso: si tratta, all’evidenza, di una mera riproposizione delle ragioni già ampiamente discusse e ritenute infondate dal Tribunale del riesame gli ha rilevato come dei verbali trasmessi risulta che la parte offesa abbia effettuato una preliminare descrizione del mezzo, indicando nel dettaglio cinque punti caratteristici del trattore, oltre ad una generale descrizione del medesimo, procedendo soltanto in un momento successivo alla sua visione, riconoscendolo con assoluta certezza.

Il ricorrente non può ignorare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato senza incorrere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità dell’impugnazione (Cass., sez. 6, n. 35656, 6 luglio 2004, Magno). Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i Processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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