T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5857 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, Col. Aglieco, preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2006, è stato giudicato idoneo ed iscritto in quadro ma collocato al 13^ posto della graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 1137/1955.

L’interessato ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore censurando la sua collocazione nella graduatoria di merito (13^), siccome lesiva della propria posizione nell’ordine di ruolo che risulta stravolta rispetto alla pregressa posizione quanto all’ordine di precedenza (e non di anzianità) dell’ufficiale fra i parigrado dello stesso ruolo.

Egli, pertanto, agisce in giudizio per conservare l’acquisita posizione in ruolo.

In punto di diritto, l’ufficiale deduce violazione di legge ed eccesso di potere in senso relativo.

Sostiene che il punteggio assegnatogli dalla commissione (28,76) si rivela manifestamente ingiusto con riferimento al proprio curriculum, se posto a confronto con singoli profili previsti dall’art. 26 della legge n. 1137/1955, così come integrato dal D.Lvo n. 490/1997.

Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 400/2006 sono stai disposti incombenti istruttori cui l’amministrazione della difesa ha dato esecuzione in data 23 maggio 2007.

A seguito del deposito della richiesta documentazione, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, mediante i quali ha integrato i profili di censura.

L’interessato, al fine di dimostrare il lamentato vizio di eccesso di potere che inficerebbe l’impugnata valutazione, ha esposto gli elementi relativi al proprio curriculum e quelli di raffronto tra i titoli ed i requisiti dal lui posseduti e quelli dei parigradi intimati: Paparella, Ferla, Chicoli, Manzo, Domizi, Azzaro e Chiaravallotti.

Espone, nel dettaglio, con riferimento alle singole doti di cui all’art. 26, legge 1137/55, quanto segue:

Curriculum personale:

a)elevato grado di rettitudine e moralità che gli ha fatto meritare una serie di onorificenze quali: la medaglia d’argento di Lunga Navigazione Aerea, due medaglie NATO;

b)corsi frequentati:

scuola militare "Nunziatella" di Napoli;

Accademia di Modena;

corso di applicazione presso la scuola ufficiali carabinieri;

c)incarichi:

comandante di Plotone presso la scuola Allievi carabinieri di Benevento;

capo sezione operazioni dell’8^ nucleo elicotteri carabinieri di Vibo Valentia;

comandante del 5^ nucleo elicotteri carabinieri di Ancona;

comandante della compagnia carabinieri di Tolentino;

nel grado di Maggiore è divenuto comandante del nucleo operativo del centro elicotteri carabinieri;

ha assunto il doppio incarico di capo ufficio segreteria e personale e comandante del reparto comando del centro elicotteri carabinieri;

è stato nominato tutor presso l’istituto superiore di Stato Maggiore Interforze;

ha ricoperto l’incarico di capo sezione operazioniufficio operazioni presso il comando generale dell’Arma dei carabinieri;

nel grado di tenente colonnello è stato nominato comandante del reparto territoriale carabinieri di Genova;

dall’ 8 dicembre 2005 è capo di Stato Maggiore del Raggruppamento aeromobili carabinieri;

d)con riferimento alle schede valutative, gli sono stati costantemente tributati giudizi di altissimo profilo e dal grado di capitano tale giudizio apicale è stato costantemente accompagnato da espressioni aggiuntive di elogio;

e)con riguardo alle doti intellettuali e di cultura ( lett. C, art. 26, legge 1137/55) il ricorrente:

ha conseguito la laurea in giurisprudenza e quella in Scienze della sicurezza interna ed esterna;

ha frequentato:

l’Accademia Militare classificandosi 3° su 55 frequentatori;

la Scuola ufficiali carabinieri risultando 6° su 55 partecipanti;

il corso di pilota militare di elicottero;

corsi aventi ad oggetto: "La ricerca ed il soccorso nelle operazioni aeree" e "La sicurezza del volo";

il corso su "La gestione delle conferenze";

il corso di Formazione Manageriale per Ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri;

il corso superiore di Stato Maggiore Interforze;

il corso Management "Corso di formazione per tutor";

il corso superiore di Stato Maggiore, classificandosi 3° su 151 partecipanti;

il corso per consigliere giuridico in diritto internazione umanitario;

il master di II livello in "Studi Internazionali e scienze strategiche militari";

il master di II livello in Scienze strategiche;

ha conseguito l’attestato di conoscenza della lingua inglese.

L’esame comparato dei profili sopra citati lascia emergere, a detta dell’interessato, l’attitudine del ricorrente ad assumere incarichi nel grado superiore.

Con riguardo ai controinteressati evocati in giudizio, il ricorrente osserva che:

1)i colonnelli Paparella, Ferla e Chicoli oltre a vantare dei giudizi inferiori rispetto all’Aglieco, non sono in possesso dei Masters di II livello in "Scienze strategiche" ed in "Studi Internazionali e Scienze strategiche"; non hanno partecipato al corso superiore di Stato Maggiore né al corso di formazione manageriale per ufficiali superori dell’Arma dei carabinieri;

2)il col. Manzo non ha mai svolto incarichi presso il comando generale;

il col. Domizzi ha sempre seguito, in ruolo, l’odierno ricorrente;

i col. Azzaro e Chiaravallotti sono stati ammessi a frequentare il corso ISSMI l’anno successivo rispetto al ricorrente.

Con motivi aggiunti, il ricorrente ha ripreso le censure dedotte con il ricorso introduttivo meglio articolandone i relativi profili alla luce della conosciuta documentazione.

In particolare:

a)contrariamente ai controinteressati, egli vanta il brevetto di pilota militare di elicottero;

b)ha svolto l’incarico di capo sezione operazioni dell’ 8° nucleo elicotteri carabinieri di Vibo Valentia in zona cosiddetta "sensibile";

c)a differenza dei controinteressati, per circa un anno, dal 2000 al 2001, ha svolto le funzioni di tutor presso l’Istituto superiore di Stato Maggiore Interforze;

d)per gli incarichi di capo ufficio segreteria e personale, comandante del reparto comando del centro elicotteri e capo sezione operazioni era previsto, in organico,l’impiego di un tenente colonnello;

e)nel grado di tenente colonnello è stato nominato comandante del reparto territoriale carabinieri di Genova;

f)ha partecipato al 163° corso di applicazione presso la scuola ufficiali carabinieri riportando il punteggio finale di 85,411 e classificandosi 6° su 55 frequentatori.

Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha meglio calibrato il dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo sui controinteressati Ferla, Paparella e Chicoli.

Con riguardo all’ufficiale Ferla, egli osserva che costui:

a)ha frequentato l’Accademia di Modena risultando 12° su 55 riportando il punteggio di 24,343;

b)ha partecipato al 163° Corso di Applicazione presso la scuola ufficiali carabinieri riportando il punteggio finale di 84,568 e classificandosi 9° su 55 frequentatori;

c)non ha frequentato alcun master di II livello;

d)non ha frequentato il corso per consigliere giuridico;

e)non vanta il titolo ISSMI;

f)non vanta la frequenza del corso di formazione manageriale per ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri.

Nei confronti dell’ufficiale Paparella, come seguono le sue considerazioni:

a)ha frequentato il 162 corso presso l’Accademia di Modena risultando 1° su 47 frequentatori ma riportando il punteggio di 24,956;

b)ha partecipato al 162° Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri riportando il punteggio finale di 84,786 e classificandosi 12° su 48 frequentatori;

c)anche costui non ha frequentato alcun master di II livello, non ha frequentato il corso per consigliere giuridico e non vanta il titolo ISSMI;

f)neppure può vantare la frequenza del corso di formazione manageriale per ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri.

Con riguardo alle asserite carenze professionali dell’ufficiale Chicoli:

a)non ha frequentato il corso per consigliere giuridico;

b)non vanta il titolo ISSMI;

c)non vanta la frequenza del corso di formazione manageriale per ufficiali superiori dell’Arma dei carabinieri.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura di Stato che, oltre a confutare le ragioni di ricorso, eccepisce l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse.

All’udienza del 9 giugno 2010, la Sezione, rilevato che la causa non era matura per la sua decisione, ha chiesto, con ordinanza collegiale n. 32496/2010, il deposito dei seguenti atti:

1)documentazione del ricorrente (libretto personale);

b)documentazione dei controinteressati Ferla e Paparella (libretti personali);

c)prima memoria depositata dall’Avvocatura di Stato (inesistente agli atti del fascicolo seppure richiamata dalla difesa erariale nei propri scritti).

La causa è stata rinviata al 3 dicembre 2011.

Alla successiva udienza, l’Avvocatura di Stato ha chiarito che non esisteva alcuna precedente memoria e che il riferimento alla stessa doveva imputarsi ad un mero refuso di scrittura.

Nella stessa circostanza, la Sezione, preso atto che l’intimata amministrazione aveva adempiuto solo in modo formale agli incombenti – depositando la nota di accompagnamento alla documentazione richiesta senza alcun allegato – si è vista costretta a rinviare la trattazione del ricorso alla data del 4 maggio 2011.

In prossimità dell’udienza, il ministero della difesa ha depositato in giudizio la documentazione richiesta.

All’udienza del 4 maggio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente, preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2006, giudicato idoneo ed iscritto in quadro, ha impugnato, in uno con il presupposto giudizio, la graduatoria di merito nella parte in cui lo vede collocato al 13^ posto.

In punto di diritto, l’ufficiale deduce violazione di legge ed eccesso di potere in senso relativo.

L’intimata amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse.

Può prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione della infondatezza del gravame.

1. Ritiene il Collegio premettere all’esame delle censure introdotte con il gravame odierno alcune considerazioni in ordine all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali, alla luce del panorama giurisprudenziale sviluppatosi in materia.

1.1 Come è noto, l’art. 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137 ha prescritto che la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi:

A) qualità morali e fisiche;

B) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

C) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Con l’articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 è stata aggiunta la lettera D) Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione

L’art. 15 del citato D.Lgs. n. 490 del 1997 ha quindi stabilito che "la Commissione di Vertice, la Commissione Superiore, la Commissione Ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell’ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall’articolo 8 e dell’eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni".

L’art. 8 del D.Lgs. 490/97, richiamato dal precitato art. 15 del Decreto stesso, ha precisato che se per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado (ulteriormente aggiungendo che "aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l’avanzamento al grado superiore", 1° comma), per l’avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma I debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado (2° comma).

L’art. 45 della l. 19 maggio 1986 n. 224, ha poi demandato al Ministero della Difesa la disciplina delle modalità applicative dell’art. 26 della legge 1137 del 1955, mediante previsione di "criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni".

In attuazione di tale disposizione, con decreto ministeriale 2 novembre 1993 n. 571 è stato approvato il regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137.

Sulla base del delineato sistema normativo, la promozione a scelta è caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi; pertanto, l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.

Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento, né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali al sindacato giurisdizionale, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa.

Tale giudizio, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude infatti totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 409; Cons. Stato: sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6522, 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 1998 n. 495; sez. III, 21 maggio 1996 n. 726), ma anche sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2002, n. 6777, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della sua carriera.

Quanto alla caratterizzazione del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), è opportuno sottolineare come esso costituisca espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto, la valutazione con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6668, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592).

In definitiva, l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio, come si è visto, complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397, 24 marzo 1997 n. 282; nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.).

1.2 Da tali premesse, discendono precise indicazioni quanto all’ambito di estensione del sindacato giurisdizionale.

Come ribadito, oltre che dalla giurisprudenza amministrativa, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, non compete infatti al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio.

A tanto consegue l’esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenza di rispettare la sottile, ma pur sempre precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione superiore di avanzamento (cfr. Corte Cass. SS.UU., 8 gennaio 1997 n. 91; nonché Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 1997 n. 623).

Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle Commissioni Superiori di Avanzamento, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 1997 n. 1328, 18 marzo 1997 n. 256, 11 marzo 1997 n. 239), ha poi avuto modo di confermare l’ampiezza della discrezionalità attribuita al predetto organo, il quale è chiamato ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. (c.fr. pure Cons. di Stato, IV Sez., 12 gennaio 1999, n. 5 e 10 dicembre 2002, n. 6777)

Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6668 del 9 dicembre 2002, n. 495 del 1998 cit.; id., 3 giugno 1997 n. 592).

Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si manifesti il cattivo esercizio del potere amministrativo, "… sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire" (in termini, Cons. Stato, IV Sez., 18 marzo 1999 n. 256).

L’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono pertanto emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 495 del 1998 cit., n. 397 del 1998 cit.; 6 giugno 1997 n. 623).

1.3 Il Collegio condivide pienamente l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni della Commissione superiore di avanzamento non può infrangere il carattere tipico della promozione a scelta, introducendovi connotazioni di merito comparativo, tanto più quando, trattandosi dell’avanzamento ai più elevati gradi delle forze armate, la valutazione deve essere complessiva per tutte le categorie dei titoli.

Il sindacato del giudice amministrativo deve allora indirizzarsi nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della Commissione, nell’attribuzione del punteggio ad ogni singolo ufficiale, e, per non sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza (cfr., tra le pronunzie in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 40 e 26 marzo 1992 n. 334).

2. Come sopra delimitato l’ambito del sindacato giurisdizionale in materia, ed escluso dunque il carattere autonomo rivestito, ai fini del giudizio sulla correttezza dell’operato della C.S.A., dai singoli requisiti e titoli riconosciuti in capo agli scrutinandi, attesa la valenza complessiva, e perciò inscindibile, assunta dal giudizio stesso, la disamina rimessa al Collegio deve comunque ricondursi alla compiuta ponderazione degli elementi di difformità di metro valutativo i quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbero gravemente distorto il giudizio relativo all’avanzamento al grado di colonnello, fino a determinare la migliore collocazione dei parigrado il cui andamento di carriera sarebbe inferiore, e comunque non più brillante rispetto a quello del ricorrente, tanto da non giustificare il divario nel punteggio finale attribuito.

Va, in proposito, rilevato come il giudizio di avanzamento in esame ha riguardato la valutazione a scelta di ben 91 ufficiali scrutinati per l’iscrizione in quadro di soli 18 colonnelli.

In particolare, osserva il Collegio che il ricorrente è stato dichiarato idoneo ed iscritto in quadro, essendosi classificato al 13° posto; questa collocazione, però, non lo soddisfa perché assertivamente penalizzante della propria posizione in ruolo.

La C.S.A. ha dunque dovuto, attraverso l’esame dei profili professionali degli ufficiali in aliquota, tutti dotati di ottimi precedenti di carriera, individuare quelli in possesso delle qualità maggiormente idonee allo svolgimento del grado superiore; tra costoro, essa ha incluso anche il ricorrente il quale, però, lamenta comunque una non congruente valutazione dei propri titoli ove posti in raffronto a quelli posseduti dai parigrado Chicoli, Ferla e Paparella (quest’ultimi meglio individuati nei motivi aggiunti).

Il Collegio non rileva, in proposito, la lamentata irrazionalità del giudizio formulato nei confronti del ricorrente e dei parigrado non rinvenendo, ictu oculi, palesi contrasti tra gli elementi che hanno formato la base dello stesso giudizio, come rilevabili dalla documentazione versata in atti in ottemperanza alla richiamata ordinanza, e la valutazione in concreto attribuita, non apparendo incoerente in relazione ai precedenti di carriera, nè con le valutazioni dei parigrado iscritti in quadro di avanzamento e richiamati a raffronto.

In altri termini, il Collegio non ravvede nel giudizio formulato nei confronti del ricorrente elementi idonei e/o sufficienti a far emergere – sia pure nei limiti della sufficiente sintomaticità – il paventato profilo di illegittimità per disparità di trattamento (rectius, violazione del principio di imparzialità).

Ed invero, esaminando gli ufficiali in ragione delle rispettive personalità come emergenti dal complesso della documentazione matricolare in atti, la divergenza di punteggio assegnata, non presenta macroscopici profili di disomogeneità.

Innanzitutto, preme rilevare come il ricorrente, nel far valere il proprio interesse strumentale al miglioramento della posizione in graduatoria, e perciò in ruolo, abbia trascurato l’onere di allegare circostanze, elementi o anche indizi di prova circa la migliore posizione da lui posseduta in precedenza rispetto ai parigrado indicati a raffronto.

Ed invero, il solo col. Domizzi viene indicato come ufficiale che ha sempre seguito in ruolo l’odierno ricorrente, con ciò dovendosi intendere, evidentemente, che tutti gli altri controinteressati hanno sempre preceduto in ruolo l’ufficiale Aglieco.

Se poi la doglianza sottintende un illegittimo "scavalcamento", occorre allora considerare che lo "scavalcamento" può ritenersi illegittimo solo quando (diversamente da quel che è riscontrabile nel caso di specie) nella documentazione caratteristica e matricolare degli ufficiali nulla (in un determinato intervallo temporale) risulti variato.

Ciò posto, si rileva nel caso in esame che:

l’impugnata valutazione è stata adottata secondo un metro di giudizio logico e uguale per tutti i contendenti;

essa valutazione, lungi dall’aver prescisso dalle risultanze documentali, appare coerente coi precedenti di carriera di ciascuno scrutinato;

nulla induce a ritenere che, nell’occasione, non si sia tenuto conto di tutto ciò che risulta dal libretto personale e dallo stato di servizio del ricorrente, riprova ne è che la commissione ha giudicato il ricorrente idoneo iscrivendolo nel quadro di avanzamento;

tra i punteggi di merito singolarmente assegnati, le motivazioni di tali punteggi (espresse dai membri della Commissione di Avanzamento) e le cennate risultanze documentali esiste una correlazione logica più che sufficiente.

Più in particolare:

con riguardo al col. Chicoli.

Onorificenze:

conferitagli la croce commemorativa per la missione militare di pace El Salvador;

autorizzato a fregiarsi della medaglia delle Nazioni Unite;

tributatogli l’encomio solenne dal generale di Divisione;

decorato della Croce d’Argento per anzianità;

autorizzato a fregiarsi della medaglia militare di bronzo;

encomiato dal generale di brigata.

Evidente come le onorificenze ottenute dal controinteressato siano ben più consistenti, qualitativamente e quantitativamente, di quelle ottenute dal ricorrente il quale, per vero, non può fregiarsi di alcun encomio e/o elogio.

Studi civili e militari:

ha frequentato il corso regolare presso la scuola militare di paracadutismo in Pisa ed ha conseguito la qualifica di "Paracadutista abilitato al lancio";

autorizzato a fregiarsi del distintivo metallico a spilla di "Paracadutista senza stella";

ha frequentato il corso ordinario presso l’Accademia militare di Modena ed è stato dichiarato idoneo in 1^ sessione riportando il punteggio di 26,032 risultando il 2° classificato su 55 allievi;

ha frequentato con profitto il corso di perfezionamento al tiro di emergenza;

ha frequentato il 163° corso di applicazione riportando il punteggio finale di 88,174 e classificandosi 3° su 55 frequentatori;;

è stato giudicato in possesso del livello di 1^ grado della conoscenza della lingua inglese;

ha frequentato con esito positivo un corso di lingua spagnola;

ha conseguito il 3^ grado SLEE di conoscenza della lingua spagnola;

ha frequentato il 10^ corso d’istituto per ufficiali in spe dell’arma dei carabinieri, presso la scuola ufficiali dell’arma, presso i repaarti d’impiego, presso la scuola ufficiali dell’arma CC. E presso la scuola di guerra, riportando al termine del corso il voto finale di 27,100/30mi e risultando al 26^ posto nella graduatoria finale su 124 frequentatori;

ha frequentato più corsi intensivi di lingua inglese per ufficiali dell’arma dei carabinieri;

è laureato in Scienze politiche.

Non par dubbio, al Collegio, che anche sotto il profilo formativo culturale il col. Chicoli vanti un curriculum di tutto riguardo.

Sennonché, le censure in parte qua dedotte perdono di consistenza in quanto il punteggio attribuito dalla commissione al ricorrente (28,73) è stato superiore a quello assegnato al parigrado (28,71).

Anche le qualità fisiche, morali e di carattere appaiono prevalenti in capo al Chicoli potendo costui vantare migliori aggettivazioni valutative.

Incarichi disimpegnati:

comandante plotone allievi sottufficiali e insegnante;

comandante nucleo operativo e radiomobile;

comandante di compagnia carabinieri;

– comandante di compagnia carabinieri in sede vacante;

comandante S.V. Nucleo Operativo di Gruppo CC.;

impiego presso ufficio criminalità del comando generale dell’Arma;

addetto alla seconda sezione dell’ufficio criminalità organizzata del comando generale dell’arma dei carabinieri;

capo della 4^ sezione dell’ufficio criminalità organizzata del comando generale dell’arma dei carabinieri;

capo della 1^ sezione dell’ufficio criminalità organizzata del comando generale dell’arma dei carabinieri.

Evidente come il controinteressato abbia ricoperto incarichi in aree sensibili, taluni di assoluto valore pregnante (è stato componente della Forza di controllo dei diritti umani ONUSAL in El Salvador per 15 mesi), nonché prestato servizio (anch’egli) presso il Comando Generale.

Anche sotto questo profilo, tenuto conto della massima discrezionalità di cui gode l’amministrazione nel valutare gli incarichi disimpegnati dai candidati, anche nella prospettiva della idoneità degli ufficiali ad assumere incarichi superiori, il Collegio non ravvede alcun profilo di macroscopica irrazionalità valutativa. Il confronto tra i due ufficiali affatto non fa emergere, in parte qua, in favore del ricorrente, la figura di un ufficiale sicuramente preminente.

Non va dimenticato, peraltro, che il ricorrente è stato giudicato idoneo ed iscritto in quadro (quindi scrutinato positivamente) e che il Chicoli precede l’Aglieco in graduatoria di appena un posto.

Sui giudizi caratteristici.

Dalle schede valutative emerge che dal grado di Maggiore in poi il Chicoli ha conseguito la massima qualifica accompagnata da significative aggettivazioni di elogio, mentre nel grado di capitano egli ha conseguito due giudizi di "superiore alla media". Tale circostanza, pur non secondaria, resta assorbita – alla luce dei principi sopra enucleati – nella complessiva valutazione dell’ufficiale, ancor più se si considera che le due attenuazioni di qualifica risalgono agli inizi di carriera.

Ma ciò che ancor più rileva è la circostanza che nel grado di tenente colonnello il Chicoli si è distinto per aver riportato tre giudizi di "eccellente con vivissimo compiacimento" ed uno "con vivo compiacimento" mentre il ricorrente ha riportato quattro giudizi di "eccellente con vivo apprezzamento".

Con riguardo al controinteressato Ferla:

Nelle voci analitiche relative alle qualità fisiche, morali e di carattere contenute nelle schede valutative costui può vantare superiori aggettivazioni ("pregevole" contro "ottimo" del ricorrente).

Anch’egli, al pari degli altri controinteressati, ed a differenza del ricorrente, ha ottenuto encomi/elogi ed è stato impiegato, altresì, in aree sensibili con incarichi, però, c.d. "territoriali" come tali di pregnante e superiore rilievo.

In particolare:

è stato comandante di sezione del nucleo radiomobile del reparto operativo del gruppo Napoli I nei gradi di tenente e capitano;

è stato primo addetto e poi capo sezione della direzione materiali, armamenti, equipaggiamenti terrestri per complessivi 33 mesi;

in questo stesso incarico è stato contemporaneamente capo ufficio;

è stato, altresì, capo ufficio dell’ufficio sistemi telematici.

Non spetta all’autorità giudiziaria soppesare l’importanza degli incarichi; certo è, comunque, che l’ufficiale Ferla ha disimpegnato incarichi particolarmente impegnativi e significativi in termini di responsabilità siccome rientranti nell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri.

In ordine alle qualità intellettuali e culturali, va osservato (sul piano delle differenze qualitative) che il Ferla – pur non possedendo il titolo ISSMI ed il Master di II livello (quest’ultimo mero sviluppo del primo) – vanta due titoli accademici (come, peraltro, tutti gli altri ufficiali chiamati a raffronto): diplomi di laurea in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, ancorché quest’ultimo di primo livello; ha conseguito migliori risultati nel Corso d’Istituto 1995/1996 (20° su 124 frequentatori – punti 27,545/30 – Specchio V, pag. 4).

Quanto ai giudizi caratteristici, va osservato, infine, che il parigrado può vantare, rispetto al ricorrente, maggiori giudizi apicali accompagnati dalle massime aggettivazioni (eccellente con vivissimo compiacimento).

Con riguardo al controinteressato Paparella.

Il parigrado può vantare:

migliori aggettivazioni nella valutazione delle qualità fisiche, morali e di carattere contenute nelle schede valutative;

la concessione di encomi/elogi del tutto assenti nel curriculum del ricorrente.

In ordine agli incarichi ricoperti, il controinteressato ha anch’egli prestato servizio presso il comando generale, in aree sensibili ed in zone disagiate ma, in più, assolvendo ad incarichi di tipo "territoriale".

Segnatamente, nel grado di capitano, ha retto la compagnia di Valledoria per quasi 16 mesi (cfr Specchio VII, pag. 1). E’ stato poi capo della IV Sezione dell’Ufficio Personale Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri per 44 mesi (dal 2 marzo 1992 al 9 novembre 1995) nonché Capo Sezione dell’Ufficio Legislazione e, successivamente (dal 26 settembre 2005), anche Capo Ufficio Legislazione del Comando Generale SArma CC..

Il ricorrente evidenzia un proprio, migliore percorso formativo ma evoca, a fondamento delle sue affermazioni, la frequenza di corsi accademici differenti, ovvero non omogenei, mentre nell’unico corso obiettivamente comparabile (corso d’istituto 1995/1996) egli ha conseguito risultati inferiori rispetto al Paparella. Neppure va sottaciuta la circostanza che quest’ultimo possiede due titoli accademici (diplomi di laurea in Scienze Politiche, indirizzo politicoamministrativo e Scienze della Sicurezza ancorché quest’ultimo di primo livello).

Complessivamente considerato l’iter formativo degli ufficiali a raffronto (sostanzialmente identico per ufficiali di alto profilo), tenuto conto della discrezionalità valutativa che assiste il giudizio della commissione, il Collegio ritiene – giusta i principi sopra enucleati circa l’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali – non implausibile, in parte qua, il punteggio attribuito ai due parigrado scrutinati.

Con riguardo al col. Domizzi, il ricorrente sostiene, a cagione della irrazionalità valutativa, che detto ufficiale lo ha sempre seguito in ruolo.

L’interessato non considera, però, l’elevato e qualitativamente alto profilo curriculare vantato dal controinteressato.

In disparte quanto sopra, di per sé già sufficiente ad escludere, sul piano fattuale, profili di manifesta, non implusibile irragionevolezza valutativa, ciò che rileva in via dirimente è che in tema di giudizio di avanzamento di militari il c.d. scavalcamento illegittimo può ravvisarsi in senso proprio solo quando in una precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita, senza che nulla sia variato nella documentazione caratteristica e matricolare; circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Il ricorrente sostiene che il col. Manzo non ha mai svolto incarichi presso il comando generale, in ciò obnubilando la circostanza che il controinteressato può vantare altri, numerosi ed altrettanto qualificati incarichi di comando oltre a quelli di insegnante, titolare di cattedra, addestratore, capo cellula G3 SFORSarajevo, capo ufficio addestramento e studi.

In disparte quanto sopra, giova, a questo proposito, ricordare quanto sopra esposto a proposito dei principi in tema di avanzamento di carriera dei militari: la caratterizzazione del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati) costituisce espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato (nella fattispecie, il non avere mai svolto incarichi presso il comando generale), sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto, la valutazione con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6668, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592); in definitiva, l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell’ambito di un giudizio, come si è detto, complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397, 24 marzo 1997 n. 282; nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.).

Le stesse considerazioni or ora svolte valgono a cagione della infondatezza delle censure mosse avverso i giudizi valutativi resi nei confronti dei colonnelli Azzaro e Chiaravallotti; giudizi censurati sul solo presupposto, e sol perché, entrambi questi ufficiali sono stati ammessi a frequentare il corso ISSMI l’anno successivo rispetto al ricorrente, senza che l’interessato abbia considerato, però, il loro (nutrito e qualificato) curriculum professionale che costituisce, nel suo complesso, l’unico e certo valore fondante la valutazione.

Alla luce degli atti di causa, si può insomma affermare che i controinteressati a confronto (che non hanno certamente mostrato qualità culturali, intellettuali, morali e professionali inferiori a quelle dell’Aglieco) sono senz’altro ufficiali di grandissima caratura professionale: quanto meno non implausibilmente pari – soprattutto sotto il fondamentale profilo dell’attitudine ad assolvere alle più elevate funzioni, proprie del grado superiore – a quelle del ricorrente.

Per necessaria e definitiva completezza, va evidenziato che:

a)nello stato di servizio del ricorrente si annotano allo Specchio II solo due decorazioni: medaglia aeronautica di lunga navigazione aerea di 3° grado; croce d’oro per anzianità di servizio militare;

b)è l’unico tra i parigradi a non avere ricevuto encomi e/o elogi;

c)rispetto a Ferla, Paparella e Chicoli:

vanta una percentuale inferiore di aggettivazioni valutative nelle qualità fisiche, morali e di carattere;

è stato impiegato in zona disagiata per 31 mesi ma in un incarico non territoriale, ossia come capo sezione operazioni del nucleo elicotteri di Vibo Valentia;

d)il servizio prestato presso il Reggimento Carabinieri IPUEUROFPR in BosniaErzegovina dall’ 8 agosto 2006 (missione all’estero) non risulta annotato nello stato di servizio esistente alla data di chiusura della documentazione (anno 2005); evidentemente – come si evince de plano dal confronto delle date – il servizio in questione è stato svolto successivamente alla data del 31 ottobre 2005 (chiusura della documentazione) e questo spiega perché la commissione non lo abbia (correttamente) preso in esame;

e)anche l’incarico di capo di Stato Maggiore del Raggruppamento Aeromobili è stato assunto in un periodo successivo a quello oggetto di scrutinio non rinvenendosene traccia nello stato di servizio documentato alla data del 31 ottobre 2005;

f)i risultati conseguiti dal ricorrente nei corsi d’istituto non sono stati altrettanto brillanti.

Ad ogni modo e comunque, se anche i titoli culturali del ricorrente risultassero equivalenti a quelli dei controinteressati (come sostenuto nei motivi aggiunti), tale circostanza si rivelerebbe ininfluente alla luce della sopra descritta, complessiva situazione curriculare dell’Aglieco rispetto ai suoi parigrado.

Il Collegio è dell’avviso, dunque, che l’intimata amministrazione abbia fatto corretta applicazione dell’amplissimo potere discrezionale che – in questo particolare ambito di competenze – le è tradizionalmente riconosciuto come proprio.

Per tutto quanto sin qui esposto, consegue che la diversità dei punteggi attribuiti agli ufficiali in questione trova non implausibile supporto nel percorso di carriera come evinto dalla documentazione di servizio degli ufficiali a confronto. Tale diversità dei punteggi refluisce nell’ambito della legittima soggettività del giudizio stesso in relazione alle diverse connotazioni delle qualità proprie degli ufficiali medesimi.

Conclusivamente, siccome infondato, il ricorso in epigrafe va respinto.

Per le spese di giudizio il Collegio, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dell’amministrazione resistente (ritardo nell’adempimento degli incombenti istruttori), reputa giusto disporne la loro liquidazione, a carico della parte soccombente, nella misura di Euro 1.500,00.

Nulla si dispone, invece, con riguardo ai controinteressati siccome non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Ministero della Difesa, in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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