Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 01-07-2011, n. 26001

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 20/5/2009 confermava il sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 16/4/2009, ex art. 321 c.p.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, e art. 416 bis c.p., di beni mobili e immobili, quote societarie e rapporti bancari nella titolarità sostanziale e formale dell’indagata G.A.. L’ ordinanza veniva annullata, con sentenza in data 14/4/2010 dalla Corte di Cassazione e rinviava al Tribunale per nuovo decisione. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 24 ottobre 2010, in sede di nuovo esame, annullava il decreto impugnato con riferimento ai beni sequestrati all’indagata, fatta eccezione delle quote sociali della Meth s.r.l., alla stessa intestate, ritenendo essersi formato il giudicato cautelare in ordine al sequestro, ex art. 321 c.p., sulle quote sociali della Meth s.r.l. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo nullità dell’ordinanza per violazione di legge e per manifesta illogicità e carenza di motivazione, ritenendo non essersi formato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, alcun giudicato cautelare sulle quote della società Meth s.r.l., ritenendo mancare il fumus del reato ipotizzato L. n. 356 del 1992, ex art. 12 quinnques.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero la Suprema Corte, con la sentenza in data 14 aprile 2010, annullava l’ordinanza del Tribunale, senza alcuna limitazione rispetto all’originario provvedimento di sequestro, indipendentemente dal riferimento agli articoli di legge specificati in motivazione e il Tribunale del riesame avrebbe dovuto, quindi, anche pronunciarsi sulla legittimità del sequestro delle quote della Meth s.r.l., con riferimento alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, avendo la stessa Suprema Corte, nella sentenza ribadito che "l’ipotesi d’accusa risultava contraddetta sul piano logico dalla stessa sequenza delle vicende relativa ai rapporti tra Betting 2000 e Merth s.r.l……su tali rilevanti deduzioni e allegazioni operate dalla difesa, l’ordinanza impugnata o tace del tutto o fornisce risposte puramente apodittiche".

Appare, dunque evidente che il nuovo esame demandato al Tribunale del riesame concemeva anche la valutazione del sequestro delle quote sociali della Meth s.r.l. eh, invece, il Tribunale ha ritenuto coperta da giudicato cautelare.

Va conseguentemente annullata I’ impugnata ordinanza, limitatamente al sequestro delle quote sociali della Meth s.r.l., con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza, impugnata limitatamente al sequestro delle quote sociali della Meth s.r.l., con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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