T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 05-07-2011, n. 5888 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sig.ra Biancani in data 20 novembre 2002 ha acquistato dal sig. G. Acqua, per atto notaio G.Lepri, l’immobile sito in Roma, Piazza San Paolo alla Regola, n. 34, int.7.

Con determinazione dirigenziale n. 74 del 9 febbraio 2004, il Comune di Roma ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativamente agli abusi realizzati dai precedenti proprietari anteriormente al 1967 nell’immobile suddetto, consistenti nella realizzazione di un soppalco e di un ripostiglio.

Avverso detto provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso deducendo motivi di 1) Violazione e falsa applicazione degli artt.9, 26 e 32 della Legge n. 47 del 1985 e succ. mod.; violazione dell’art 97 Cost e dei principi del buon andamento della P.A.; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento di circostanze di fatto e di diritto, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa; sviamento di interesse; motivazione carente, capziosa e perplessa, in quanto con la nota 7 dicembre 1989, prot. n. 26255 la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, relativamente al soppalco in muratura, avrebbe espresso il parere positivo (parere confermato dalla stessa Amministrazione comunale con le note 22 agosto 1995, prot. n. 5889 e 6 marzo 2003, prot. n. A1765), mentre con l’atto impugnato contraddittoriamente il Comune non avrebbe tenuto conto di tali note. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 26, 32 e 35 della Legge n. 47 del 1985 e succ. mod. in quanto i provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale e dall’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo monumentale sarebbero illegittimi perché emessi ben oltre la formazione del silenzio assenso sull’istanza di concessione in sanatoria, ossia oltre il termine biennale.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attivita’culturali e il Comune di Roma per resistere al ricorso, senza produrre memoria.

In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato documentazione e memorie difensive; in particolare la difesa comunale ha insistito per la reiezione del ricorso atteso che, tra l’altro, per la sanatoria dell’immobile su cui insiste l’abuso, sottoposto a vincolo monumentale ai sensi del DLgs n. 490 del 1999, ex lege n. 1089 del 39 e DM 7.1.1956, mancherebbe il necessario parere positivo delle Amministrazioni competenti.

Parte ricorrente ha depositato memoria di replica ribadendo la sussistenza del parere favorevole, prodotto in atti, della Soprintendenza in data 7 dicembre 1989, prot. n. 26255 a seguito di presentazione di domanda di condono da parte della precedente proprietaria, ritenuto dall’Amministrazione comunale di contenuto negativo e richiamato erroneamente in tal senso.

All’udienza pubblica del 3 marzo 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di fondatezza per le ragioni di seguito riportate.

2.1. La materia del contendere è incentrata sulla dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati adottati dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria dell’immobile sito in Roma, Piazza S. Paolo alla Regola, n. 34, int. 7, come meglio descritta in fatto, con riferimento in particolare alla erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, alla carenza di istruttoria e alla contraddittorietà dell’azione amministrativa, in mancanza di una motivazione specifica.

2.2. Osserva il Collegio che la tesi di parte ricorrente di cui al primo mezzo di impugnazione va condivisa alla luce anche di quanto documentato in atti.

Va innanzitutto rilevato che il Comune di Roma con il provvedimento n. 74 del 2004 ha disposto la reiezione dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria (presentata dal precedente proprietario) per la realizzazione sull’immobile in questione – sottoposto a vincolo monumentale – di un soppalco ad uso residenziale e di un piccolo ripostiglio non residenziale, non ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio della detta sanatoria, alla luce degli asseriti pareri negativi adottati dagli enti competenti (nota in data 22.8.1995, prot. n. 5889 della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archeologici di Roma e nota in data 6.3.2003, prot. n.A1765 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma).

Orbene, dalla documentazione in atti emerge che per i suddetti abusi edilizi, la originaria proprietà dell’immobile in questione (sig. Roncoroni) ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria, a seguito della quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio con nota 7 dicembre 1989, prot. n. 26255 ha espresso parere favorevole al rilascio del condono (prescrivendo l’eliminazione di parte di opera, ossia l’eliminazione del soppalco nel locale corridoio). Non risulta però agli atti l’esito di detta domanda, nonostante l’istanza di concessione in sanatoria presentata dal successivo proprietario, e rigettata dal provvedimento impugnato, richiama la sussistenza di dette opere.

Inoltre, risulta provato in atti, e comunque non contestato dalle Amministrazioni intimate, che in relazione alla domanda di sanatoria in questione la Soprintendenza non ha annullato il citato parere favorevole al rilascio del condono (nota n. 26255/1989), confermato tra l’altro dalla Soprintendenza B.A. e P. nella nota A 1765/2003 e dalla Soprintendenza B.A.A. nella nota n. 5889/1995. Tali note soprintendizie impugnate appaiono viziate, in quanto la pronuncia su una fattispecie già sottoposta a valutazione, con modifica delle ragioni rispetto al precedente parere positivo, risulta carente di adeguata motivazione relativamente alle nuove posizioni assunte e in contraddizione con il detto richiamato parere favorevole nota n. 26255/1989.

Peraltro, la contraddizione delle valutazioni contenute negli atti soprintendizi non appare risolta nel provvedimento di diniego impugnato adottato dal Comune di Roma.

Infatti, l’Amministrazione comunale violando i principi procedimentali di adeguata istruttoria, ai fini dell’idonea consequenzialità degli atti e delle decisioni del procedimento, non ha tenuto conto né richiamato i precedenti pareri favorevoli soprintendizi relativi agli interventi edilizi realizzati sull’immobile di cui alle note n. 26255/1989 e n. 29914/1989, né ha adeguatamente motivato le ragioni della diversa valutazione assunta.

Pertanto, dalla suesposta fondatezza del primo motivo di ricorso deriva l’accoglimento dello stesso, con assorbimento di ogni altro motivo e profilo di gravame non espressamente esaminato in quanto ritenuto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione; conseguentemente, vanno annullati gli atti impugnati.

La peculiarità della vicenda e l’andamento del processo giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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