Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 01-07-2011, n. 26000

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Crotone, con ordinanza in data 29/6/2010, in riforma dell’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale, in data 1/2/2010, con cui veniva rigettata la richiesta di sequestro preventivo, disponeva il sequestro per equivalente delle somme appartenenti agli imputati, fino a concorrenza degli importi specificatamente indicati per ciascuno, giacenti su conto corrente bancali postali, su libretti di risparmio e su ogni altro rapporto in corso con saldo positivo nei confronti di L.L., L. G., (Euro 1.058.148,41 + Euro 604.011,99 + Euro 267.701,44 + Euro 247.441,00 + Euro 77.540,49 e, per l’eventuale residuo, il sequestro di beni di diversa natura di loro proprietà) P.M. (Euro 267.701,44), Lo.Pa. (Euro 77.540,49), S. F. (Euro 247.441,00), R.C. (Euro 604.011.99) con riferimento ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati. Il difensore di Lo.Pa. e S.F. deduceva i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione degli artt. 591 e 581 c.p.p., per mancanza dei motivi posti a fondamento del gravame del PM, con riferimento a entrambi i ricorrenti, non essendo stata indicata, neanche in via del tutto generica, alcuna condotta tale da integrare il fumus delicti;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutatone degli indizi posti a sostegno dell’ordinanza applicativa della misura cautelare reale, mancando l’iter logico della delibazione del provvedimento ablativo;

c) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione degli artt. 321, 322, ter e 640 quater, c.p. in relazione all’art. 192 c.p.p., in relazione alla mancata valutazione del fumus delicti e del periculum in mora, presupposti essenziali del sequestro preventivo.

Il difensore di P.M. lamentava:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 322 bis c.p.p., non individuando, tra l’altro, i beni da sottoporre a sequestro ma solo l’importo massimo del valore degli stessi; la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti, essendo stati valorizzati quali gravi indizi il ritrovamento nella sede della ditta di due preventivi privi di intestazione non timbrati e non sottoscritti, evidenziando, al riguardo, come l’indagato non si sia mai aggiudicato una gara di appalto. Il difensore di L.L. e L.G. deduceva i seguenti motivi: a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione degli art. 321 c.p.p., comma 2 bis, art. 322 ter c.p.p., 640, comma 2, art. 40 quater c.p., D.Lgs. n. 59 del 1998 – art. 34, D.I. n. 44 del 2001, artt. 353, 416 e 490 c.p. per la mancanza del fumus dei delitti contestati, evidenziando l’inoperatività della confisca per equivalente e, conseguentemente, del disposto sequestro per i profitti derivanti dalle fattispecie di reato previste al comma 1, diversa dalla corruzione attiva, nelle quali il vantaggio ottenuto dal reato non è qualificabile quale "prezzo".

Rilevava, inoltre, come i beni immobili sequestrati risultassero in regime di comunione dei beni con la moglie L.M.L., mancando tra le somme rinvenute nei conti correnti alcun riferimento idoneo a costituire prodotto dei reati ipotizzati o comunque finalizzati alla loro commissione, escludendo che i beni possano assumere carattere strumentale o altro genere di collegamento rispetto all’attività illecita oggetto di contestazione.

Osservava, inoltre, come non fosse, nella fattispecie rinvenibile alcuno profitto o prezzo o prodotto di reati, risultando i beni posseduti non sproporzionati rispetto ai redditi dei coniugi L., entrambi dipendenti pubblici con qualifiche di livello dirigenziale, avendo fornito entrambi la giustificazione della loro provenienza.

Il difensore di R.C. deduceva violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati di, turbata libertà degli incanti e associazione a delinquere, essendo stata modificata l’imputazione con l’eliminazione della truffa aggravata nonchè per avere disposto il sequestro preventivo per somme assolutamente non collegate ai fatti per cui si procede e per l’integralità delle somme percepite e percipende sul conto corrente, omettendo di considerare che su tale conto corrente viene accreditato lo stipendio (provvigioni) da parte della Lottomatica, unica fonte di sostentamento della ricorrente, essendo stata sciolta la Caro Sistem in data 23.12.2009.

Motivi della decisione

Il ricorso di R.C. è fondato.

Questa Corte, con la sentenza n. 1482/10 ha già affermato, con riferimento alla posizione di R.C. della mera sussistenza di "lettere di invito" per la partecipazione a gare d’appalto, ma senza alcun accertamento sulla effettiva partecipazione.

Manca, quindi, la prova, in assenza di preventivi o di altri documenti di provenienza della società della ricorrente della partecipazione della stessa a "false" gare di appalto.

In relazione alla obiezione, dedotta dalla R., che sul conto corrente sequestrato viene accreditato lo stipendio (provvigioni) da parte della Lottomatica, asserita unica fonte di sostentamento della ricorrente, è ben possibile che la stessa possa percepire direttamente tali emolumenti revocando il mandato all’incasso a favore della banca e provando, in sede di rinvio, comunque, la riferibilità di eventuali somme accreditate sul conto corrente a provvigioni corrisposte dalla Lottomatica. Va, quindi, annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Crotone che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame. Tutti i ricorsi degli altri indagati sono infondati.

Ancorchè risulti modificata l’originaria imputazione di truffa in quella di turbata libertà degli incanti, rimane pur sempre la concorrente imputazione di associazione a delinquere in relazione alla quale è possibile l’adozione del provvedimento di sequestro.

In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000 Cc. -dep . 04/05/2000 – Rv. 215840; Sez. 2, Sentenza n. 12906 del 14/02/2007 Cc. – dep. 29/03/2007 – Rv. 236386; Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. -dep. 04/06/2007 – Rv. 236474; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. – dep. 21/05/2007 – Rv. 236590).

La giurisprudenza anche costituzionale (confr. Corte cost. n. 48 del 1994; n. 444 del 1999) è costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro, sia esso preventivo aprobatorio, non è da includere la fondatezza dell’accusa (Cass. sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840; Cass. Pen. sez. 3, 03/06/2004, n. 32730) e tanto meno la colpevolezza dell’imputato (Cass. sez. 3, 13 febbraio 2002, Di Falco, m. 221268.), bensì l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, salvo il caso (che qui non ricorre) che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta (Cass. sez. 14 marzo 1997, Canadzich, m. 207194). Con specifico riguardo, poi, all’ipotesi di sequestro a fini di confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., la verifica deve risultare più articolata, nel senso che deve essere indirizzata a verificare anche se nel fatto attribuito all’indagato sia astrattamente configurabile una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata.

Al riguardo il Tribunale – sempre nei limiti imposti dalla particolare procedura prevista per la verìfica della sussistenza dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, – nell’accertare l’esistenza del "fumus commissi delicti", ha tenuto conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, configuranti i reati rispettivamente ascritti dagli indagati (Sez. 4, Sentenza n. 10979 del 29/01/2007 Cc. – dep. 15/03/2007 – Rv. 236193; Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. -dep. 21/05/2007 Rv. 236590; Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv. 236474).

A solo titolo di esempio il Tribunale del riesame ha evidenziato la sussistenza di sufficienti elementi per la configurazione di un’associazione finalizzata alla commissione di delitti di turbata libertà degli incanti e truffa aggravata, con riferimento, in particolare, agli esiti delle licitazioni private relative all’aggiudicazione alla Enigma Research e alla Askmore della gara per Euro 762.185,44, ritenendo esistere diversi elementi da cui poter desumere un accordo collusivo tra concorrenti concretatesi nella presentazione di offerte modulate al fine di consentire l’aggiudicazione delle gare alle imprese di L.G..

L’intesa collusiva tra il predetto L.G. e la società Paone s.a.s. di Paone Mario fa riferimento a un e-mail sequestrata in formato cartaceo presso la sede della società il cui mittente veniva identificato nella Askmore di Leone Giuseppe, inviata, in base alla valutazione coerente e logica del Tribunale, non per ottenere un preventivo, come sostenuto dal P., ma per rendere note al destinatario "i prezzi minimi dalla parte".

Analoga situazione è configurabile nei confronti di Lo.Pa. che partecipava a quattro diverse procedure di gara aggiudicata alle ditte di L.G. per un importo complessivo di Euro 77.540,49 e S.F., essendo stato ritrovato nel computer sequestrato a L.G. l’elenco delle gare a cui il predetto aveva partecipato, per un importo complessivo di Euro 247.441, individuate nel file denominato (OMISSIS).

Vengono anche evidenziate dal Tribunale elementi di responsabilità nei confronti di L.L., padre di L.G., quale responsabile del Centro Servizi Amministrativi di (OMISSIS), evidenziandosi dalle dichiarazioni dei testimoni, (pag. 9-11 ord.) che il predetto subordinava l’erogazione di somme destinate all’approvvigionamento da parte degli enti scolastici di materiale didattico al realizzarsi delle condizioni che alla relativa procedura di gara fossero invitati a partecipare le ditte facenti capo al figlio.

I Giudici di merito evidenziavano anche, ai fini del concorso formale di reati di cui all’art. 356 c.p., e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, l’artificio contabile rappresentato dalla falsa fatturazione, accompagnato alla riferita mancata consegna dei beni, nonchè la parcellizzazione delle commesse e la conseguente limitazione delle stesse a importi inferiori a quelle normativamente prescritte per il ricorso alle procedure di contrattazione ordinaria, tali da consentire l’aggiudicazione diretta, ritenute manovre elusive e artifizio ai fini della configurazione del reato di truffa aggravata.

Con riferimento al sequestro residuale di beni immobili, va osservato che sia il sequestro che la confisca, nella forma per equivalente, incidono su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. Nel caso in cui risulti impossibile aggredire l’oggetto "principale",costituito dal danaro, il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni di valore maggiore rispetto al profitto del reato, ma tale maggior valore dovrà essere scomputato per differenza dal totale del profitto, rappresentato dalle indebite percezioni derivanti dalle gare di appalto, attraverso adempimenti estimatori che, tuttavia, non spettano al Tribunale del riesame che deve limitarsi a disporre globalmente la confisca dei beni fino alla concorrenza dell’utile indebitamente percepito, ma sono rimessi alla fase esecutiva della confisca (cfr Sez. 1, Sentenza n. 30790 del 30/05/2006 Cc. (dep. 18/09/2006) Rv 234886), unitamente alle ulteriori questioni concernenti la distinzione tra "profitto" e "prezzo" del reato e i relativi importi.

Essendo i beni sequestrati indivisibili (anche a pena di svalutazione), il relativo sequestro appare legittimo anche con riferimento ai beni cointestati al coniuge dell’imputato che potrà far valere i propri diritti in sede esecutiva. Inoltre correttamente il Tribunale della libertà ha ritenuto che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se poi l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso (cfr Sez. 5, Sentenza n. 10810 del 03/02/2010 Cc. (dep. 19/03/2010) Rv. 246364).

Ne consegue che è ammissibile la sottoposizione a vincolo cautelare, fino all’entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati o imputati, cosi come delle persone giuridiche eventualmente obbligate a titolo di responsabilità amministrativa per essere le stesse beneficiane del vantaggio o titolari dell’interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori.

Trattasi di esplicazione del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, in ragione del quale è consentita a ciascun concorrente l’imputazione dell’intera azione delittuosa e delle sue conseguenze.

Conclusivamente i ricorsi di Lo.Pa., P.M., L. L., L.G. e S.F. vanno rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla posizione di R.C. con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame.

Rigetta i ricorsi di Lo.Pa., P.M., L.L., L.G. e S.F. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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