T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 05-07-2011, n. 5887 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorso che viene all’ esame riguarda due complessi immobiliari conferiti dalla RAI S.p.A. a Rai Way S.p.A., società quest’ultima controllata dalla stessa RAI. Trattasi, in particolare, del complesso ubicato in Via di Tor Pagnotta, Loc. Prato Smeraldo, avente una superficie di circa 28.84.21 ettari, con una cubatura complessiva di circa 40.000 mc., adibito a centro trasmittente onde corte e del complesso ubicato in Loc. Santa Palomba, avente una superficie di circa ettari 10.58.40 (per la parte ricadente nel Comune di Roma), con una cubatura complessiva pari a circa 25.000 mc., adibito a centro trasmittente onde medie;

2. Entrambi i complessi, che risultavano per la quasi totalità destinati nel P.R.G. previgente a zona M/1 (servizi pubblici generali o gestiti da enti pubblici) con indice di 2 mc/mq, venivano destinati, in sede di adozione del Nuovo P.R.G. ad infrastrutture tecnologiche disciplinate dall’art. 96 delle N.T.A.;

3. In considerazione della possibilità venutasi a creare di dismettere entrambi gli impianti, nel quadro del progressivo trasferimento dei servizi svolti con tecnologie tradizionali su nuovi vettori, Rai Way S.p.A. e la RAI S.p.A. formulavano osservazioni al NuovoP.R.G., affinchè le due aree in caso di dismissione fossero assoggettate a strumento urbanistico attuativo ai fini della loro trasformazione in tipologia prevalentemente residenziale;

4. Di conseguenza, l’art. 102 delle N.T.A. del Nuovo P.R.G., che disciplina le "infrastrutture tecnologiche" (previste in sede di adozione all’art. 96) ai fini che qui interessano, al comma 5 recita: "In caso di dismissione è consentito il riuso dell’edificazione dismessa con le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6: a) Commerciali e Servizi, a CU/b e CU/m, b) Turisticoricettive, limitatamente a "strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere", c) Produttive, in misura non inferiore al 30% della SUL dismessa. Gli interventi di dismissione sono sottoposti a strumento urbanistico esecutivo o a Programma integrato, esteso all’intera area, che accerti l’effettiva dismissione e la non fattibilità del riuso nell’ambito delle attività previste al comma 1 e verifichi la

sostenibilità urbanistica delle nuove funzioni. Il Comune, tramite atto di programmazione, di cui all’art. 13, comma 3, può stabilire, anche per fasi, e per tutti gli ambiti interessati, quote massime di aree da dismettere. La SUL destinata a funzioni di cui alle lett. a) e b), escluso le destinazioni "servizi alle persone" e "attrezzature collettive", sono soggette al contributo straordinario di cui all’art. 20: tale onere può essere soddisfatto anche mediante cessione al Comune, a titolo gratuito, di quota parte della SUL di riconversione. Alle proposte di vendita degli immobili effettuate prima dell’avvio del procedimento di riconversione, come definito dalla presente norma, ivi incluso in tale procedimento l’atto di programmazione comunale, si applica il diritto di prelazione a favore del Comune. In caso di dismissione di depositi per il ricovero dei veicoli di trasporto pubblico locale, in alternativa a quanto previsto ai precedenti periodi, può applicarsi quanto previsto dall’art. 94, commi 9 e l0";

5. Contro la riportata norma, nella parte in cui ha previsto l’assoggettamento a contributo straordinario, unitamente all’art. 20 delle N.T.A. che detto contributo disciplina, Rai Way S.p.A. e RAI S.p.A. proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto innanzi a questo TAR, a seguito di atto di Opposizione notificato dal Comune di Roma in data 18 settembre 2008;

6. Parte ricorrente rinvia all’ampio approfondimento compiuto da questa Sezione con la sentenza n. 1524/2010 ed altre sentenze conformi del medesimo periodo, pur successivamente riformate dal Consiglio di Stato, per argomentare l’illegittimità della previsione del contributo straordinario in carenza della necessaria base legislativa, e per sollevare la questione incidentale di costituzionalità dell’art. 14, comma 16, lett. f) della legge n. 122/2010, che ha successivamente tentato di sanare la predetta situazione di illegittimità per violazione della riserva costituzionale di legge, deducendo la violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione sotto plurimi profili;

7. A giudizio del Collegio, la successiva emanazione della citata disposizione tradisce la necessità di una base normativa dell’imposto prelievo finanziario, mentre non possono essere ritenute manifestamente infondate le relative questioni di costituzionalità sollevate da parte ricorrente, afferenti ai dedotti profili di ingiustizia ed irragionevolezza per la indefinita aleatorietà della base contributiva ovvero della controprestazione economica, rimesse ad una assoluta discrezionalità dell’Amministrazione non adeguatamente ancorata ad un parametro di programmazione e conformazione del Territorio all’interesse pubblico generale;

8. Ogni ulteriore considerazione sul punto è peraltro preclusa dalla necessità di definire previamente le eccezioni di inammissibilità eccepite dal Comune ai fini della rilevanza della questione di legittimità in esame per la definizione del giudizio a quo;

9. Al riguardo, infatti, risulta fondata e deve essere accolta, in particolare, la dedotta eccezione di carenza di un interesse attuale e concreto a proporre oggi l’impugnazione in esame, posto che il pregiudizio lamentato potrà in futuro verificarsi in modo del tutto eventuale ed aleatorio, solo qualora le ricorrenti effettivamente dismettano le predette aree e le stesse vengano successivamente adibite ad una delle specifiche utilizzazioni che impongono il contributo straordinario, divenendo solo in tal caso apprezzabile il loro decremento di valore economicocommerciale, allo stato del tutto ipotetico ed eventuale;

10. Infatti, gli atti richiamati dalle ricorrenti si limitano a postulare un progressivo spostamento su nuove piattaforme tecnologiche delle attività informative e di diffusione radiofonica finora gestite, che devono peraltro continuare ad essere espletate, afferendo alla specifica finalità d’interesse pubblico che giustifica la stessa esistenza delle medesime società a partecipazione pubblica. In tal senso, secondo la migliore letteratura scientifica le nuove piattaforme (satellitari e via internet) risultano complementari ma non del tutto alternative alla pregressa diffusione in onde medie e corte, se non altro per la indubbia maggiore copertura mondiale del servizio, rendendo allo stato del tutto eventuale l’integrale dismissione della predetta tecnologia e quindi la cessione delle aree in esame, che comunque ben potrebbero essere adibite ad usi, ad esempio produttivi, estranei alla tipologia di applicazione del contributo in parola;

11. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, ma quanto considerato, circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta da parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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