T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 05-07-2011, n. 5905 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. Salvatore Argirò, già capo Squadra dei VV.FF. dall’1.1.1993, è transitato, con DM 18.4.2002, a far data dal 25.5.2000, nel ruolo di supporto tecnico amministrativo contabile e nel profilo di assistente tecnico professionale dello stesso Corpo e quindi, con DM 31.12.2003, gli è stato rideterminato il trattamento economico spettante nella nuova qualifica con equiparazione a quello già goduto nella precedente posizione, mediante attribuzione di un assegno personale pensionabile con attribuzione altresì della retribuzione individuale di anzianità (RIA) calcolata tenendo conto dei precedenti servizi.

Peraltro, essendogli stato poi attribuito, con DM. 5.7.2007, un assegno di pensione privilegiata a decorrere dal 25.5.2000, l’Amministrazione, con DM n. 386 del 30.4.2008 (oggetto d’impugnativa), gli ha rideterminato ancora una volta il trattamento economico, ai sensi dell’art. 132 del DPR n. 1092/1973, questa volta senza tenere conto dei servizi precedenti al transito nel nuovo ruolo, disponendo conseguentemente, con provvedimento del 13.1.2009 (impugnato anch’esso), il recupero del credito erariale, che ne è scaturito, di euro 32.665,31.

Avverso i provvedimento da ultimo citati ( DM 30.4.2008 e recupero di indebito) è insorto, dinanzi a questo TAR, il Sig. Argirò (in riassunzione di precedente ricorso al G.O. per il quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione), deducendo violazione ed inesatta applicazione degli artt. 132 e 139 del DPR n. 1092/1973 ed eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Il ricorso (in ordine al quale ha controdedotto la P.A. con relazione del 30.3.2011, sul cui deposito, oltre i consentiti termini di legge, ha espresso consenso il ricorrente in sede di discussione orale della causa) è fondato e dev’essere accolto, alla stregua delle seguenti considerazioni.

I provvedimenti impugnati sono stati assunti sulla base della ravvisata applicabilità, nella fattispecie che ne occupa, dell’art. 132 del DPR n. 1092 del 1973, che così dispone: "Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all’assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto né ai fini dell’ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell’art. 130; resta altresì esclusa l’applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell’anzianità di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno".

Peraltro, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr., tra le tante, C.d.S., sezione VI, dec. n. 864 del 28 febbraio 2006; n. 5947/2006; n. 6473/2007; I, n. 691/1998; CGARS n. 581/97), nonché secondo alcune pronunce della stessa della Corte dei conti in sede giurisdizionale (cfr. Corte dei conti, sezione della Basilicata, sentenza n. 215 del 24 luglio 2001), il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività.

L’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l’occasione per l’insorgenza del predetto diritto ed assurge, quindi, a solo presupposto di fatto nel cui ambito può sorgere il titolo (infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio) che dà diritto alla pensione privilegiata, la cui liquidazione va calcolata in rapporto alla base pensionabile per il trattamento ordinario di quiescenza, ex artt. 64 e segg., d.P.R. n. 1092/1973.

Sostanzialmente, con l’art. 132 del DPR n. 1092/73 il legislatore ha inteso impedire la duplicazione della valutazione di determinati periodi lavorativi del dipendente pubblico.

La possibilità di violare il principio del ne bis in idem non ricorre peraltro nella ipotesi della pensione di privilegio di cui all’art. 139 perchè in tal caso il servizio pregresso costituisce soltanto il presupposto della pensione privilegiata.

L’attribuzione della pensione privilegiata è determinata da una menomazione fisica conseguente ad una infermità contratta per causa di servizio e non dalla durata del servizio pregresso anche se quest’ultimo ne costituisce il presupposto, come per la pensione ordinaria, ai fini del riconoscimento del relativo diritto.

Il ricorso, sulla base delle esposte considerazioni (conformi a motivi d’impugnativa del ricorrente) e con assorbimento dei profili di censura non esaminati, dev’essere quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati ( DM 30.4.2008 e determinazione di recupero di indebito del 13.1.2009), con declaratoria altresì dell’obbligo di refusione/pagamento (con interessi e rivalutazione, nei limiti di legge), da parte dell’Amministrazione, delle eventuali somme già recuperate e delle somme (RIA ed assegno personale) non corrisposte per effetto degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate (direttamente a favore del difensore dichiaratosi antistatario) nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, secondo quanto specificato in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, per spese di giudizio, di euro 1000,00 (mille,00), disponendone la corresponsione direttamente a favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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