Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 01-07-2011, n. 25993 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con decreto del 24.11.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino rigettò la richiesta di sequestro probatorio del decreto ingiuntivo n. 7910 emesso dal Tribunale di Torino in data 14.10.2002 e della copia autentica di tale provvedimento, formulata dal difensore di B.L. persona offesa del reato di truffa ascritto a R.S..

Ricorre per cassazione il difensore del deducendo violazione di legge in quanto si tratta di corpo di reato in quanto strumento per la perpetrazione di una truffa, posto che il decreto ingiuntivo, usato per l’esecuzione è stato emesso sulla base di una ricognizione di debito rilasciata al solo scopo di far ottenere un finanziamento.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Infatti il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell’art. 368 c.p.p., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d’impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall’art. 568 c.p.p. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42969 del 4.10.2007 dep. 21.11.2007 rv 238100).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *