T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 05-07-2011, n. 5882

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’impresa ricorrente aveva ottenuto dall’intimata Attico soa il rilascio dell’attestazione n.402/23/00 del 24.01.2003, la quale all’epoca dei fatti oggetti della presente controversia non era più efficace.

Con il proposto gravame l’attuale istante ha impugnato:

a) la determinazione con cui la citata soa ha disposto la decadenza della menzionata attestazione in quanto rilasciata sulla base di un certificato di esecuzione lavori non confermato dalla stazione appaltante;

b) la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata Autorità ha disposto in data 9.11.2010 l’inserimento ai sensi dell’art.27 del DPR n.34/2000 della seguente annotazione " Ai sensi e per gli effetti della Determinazione del Consiglio dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.3/2010 si dà notizia che la SOA Attico spa con nota prot. BN 3544/10DAN acquisita al prot. Autorità n.77415 del 28.10.2010 ha comunicato la decadenza dell’attestazione n.402/23/00 del 24.1.2003 emessa a favore dell’impresa Cioce Giovanni, in applicazione del combinato disposto dell’art.5, comma 2, del DM 272/07, art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000, poichè rilasciata sulla base di certificazione lavori che non ha trovato conferma negli atti della Pubblica Amministrazione".

Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.6 e 40 del D.lgvo n.163/2006, del DPR n.34/2000 e del DM 27.2.2007. Eccesso di potere. Difetto dei presupposti legittimanti. Contraddittorietà e perplessità dell’operato dell’AGCP. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 della Costituzione) nonchè di economicità e libera iniziativa economica (art.41 della Costituzione).

Si è costituita l’intimata Autorità contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 15.6.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Infondate sono le censure dedotte avverso la determinazione di decadenza della citata attestazione, considerato che:

a) non è contestato che in sede di rilascio della stessa era stato prodotto un certificato di esecuzione lavori che era stato successivamente disconosciuto dall’amministrazione appaltante;

b) il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la cui notorietà esime il Collegio da ogni citazione al riguardo, ha affermato che ai fini di un dell’annullamento di una attestazione soa rileva unicamente il fatto oggettivo della falsità della documentazione sulla base della quale è stato rilasciato il predetto titolo, indipendentemente dall’imputabilità soggettiva del falso.

Per quanto concerne l’impugnativa dell’annotazione deve essere fatto presente che:

I) nella suddetta annotazione era stato fatto riferimento alla circostanza che la citata decadenza era stata adottata in applicazione dell’art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000, il quale tra i requisiti generali previsti per ottenere il rilascio di un’attestazione di qualificazione prevede "l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione";

II) l’impresa ricorrente, la quale all’epoca dei fatti oggetto della presente controversia operava sulla base di altre autonome attestazioni, ha correttamente fatto presente che la suddetta annotazione con il riferimento all’art.17, comma 1, lett.m) le avrebbe precluso di partecipare a gara pubbliche per il periodo di un anno decorrente dalla data di inserzione della stessa nel casellario informatico (9.11.2010), giusta quanto disposto in merito dall’art.38, comma 1, lett mbis del D.lgvo n.163/2006 e dalla determinazione n.6/2006 dell’intimata Autorità;

III) in data 15.4.2011 l’Autorità ha provveduto alla rettifica della contestata annotazione mediante eliminazione del riferimento all’art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000, per cui è venuto meno l’effetto interdittivo dalla partecipazione alle pubbliche gara che aveva giustificato la proposizione del presente gravame, il quale, conseguentemente, per tale aspetto deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ciò premesso, il ricorso in trattazione in parte deve essere rigettato ed in parte deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11097 del 2010, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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