T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 05-07-2011, n. 5881 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, Ricercatore Universitario nominata nel 2004 a seguito di procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico disciplinare di Fisica della Materia presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università "Tor Vergata" di Roma, riveste attualmente la posizione di Ricercatore confermato.

In tale qualità ha chiesto, ex art. 103, terzo comma, del DPR n. 382/1980, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento, tra gli altri, del servizio prestato, con contratti a tempo determinato, presso l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, per la durata dal 24.8.1998 al 31.12.2003, nonché del periodo di attività svolta con borsa di studio postdottorato assegnata dal C.N.R. – I.N.F.M. UdR Roma Tor Vergata dall’1.1.1997 al 30.6.1997.

Avverso il relativo decreto, specificato in epigrafe, di diniego ai fini di carriera, dell’Università intimata, e per il riconoscimento dei detti servizi, l’interessata propone quindi ricorso a questo TAR, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 103 del DPR n. 382/80 e dell’art. 7 L. n. 28/80; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; motivazione generica e insufficiente; manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha controdedotto diffusamente ex adverso, mentre il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando anche normativa comunitaria, con memoria depositata il 19.4.2011.

Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il ricorso sia privo di fondamento.

L’art. 103, terzo comma, del DPR n. 382/1980 (cui con sufficiente motivazione si è richiamata l’Amministrazione), prevede che "ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28". Tra tali figure non è prevista quella dei ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato presso il CNRINFM. L’elencazione suddetta è peraltro tassativa e non estensibile analogicamente. Invero il riconoscimento delle anzianità pregresse, nell’ambito del pubblico impiego, è rimesso alla discrezionalità del legislatore. In proposito, l’art. 12 della legge delega n. 28/1980 per il riordinamento della docenza universitaria, introduce, per il riconoscimento dei servizi ai fini della carriera, due determinanti distinzioni, precisando che il riconoscimento è eventuale ed effettuato in analogia con le norme generali sul pubblico impiego. In assenza peraltro di un parametro preciso ed uniforme nell’ambito della legislazione sul p.i. in tema di riconoscimento di servizi, l’art. 103 del DPR n. 382/80 ha discrezionalmente inteso privilegiare, con scelta che non appare patentemente irrazionale, una serie di servizi prestati in ambito universitario e valorizzati dalla legge delega, per quanto in questa sede interessa, ai fini dell’accesso in fase di prima applicazione alla fascia dei ricercatori confermati. Tali servizi non comprendono quello di ricercatore (cfr. art. 103 terzo comma del ripetuto DPR ed art. 7 della legge n. 21/1980), che è previsto invece come riconoscibile, dallo stesso art. 103, primo e secondo comma, esclusivamente a favore dei professori, all’atto della nomina ad ordinario, e dei professori associati all’atto della conferma o della nomina in ruolo. D’altra parte, questa Sezione ha già avuto modo di affermare (vedi TAR Lazio, III, n. 2119 dell’8.3.2011) che il servizio di ricercatore non confermato non rientra tra i servizi suscettibili di riconoscimento ai fini della carriera di ricercatore confermato ai sensi dell’art. 103 del DPR n. 382/1980 (cfr. anche CdS, sez, II, n. 223/1990; Tar Sardegna n. 1293/1991). In presenza di ciò è irrilevante ai fini pretesi il riferimento alla normativa comunitaria e nazionale di attuazione (art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001) in tema equiparazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro e tempo determinato. Quanto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 305/1995, essa ha valorizzato, in tema di riconoscibilità di servizi, l’identità ordinamentale al solo fine di giustificare l’illegittimità costituzionale della normativa predicante il riconoscimento dei servizi scolastici, e non al fine di imporre interpretativamente la riconoscibilità di tutti servizi in qualche modo caratterizzati da elementi di collegamento ma non previsti dal legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, tra quelli riconoscibili, ai sensi dell’art. 103 terzo comma del ripetuto DPR. Né appare convincente al Collegio la sentenza, richiamata dal ricorrente, del TAR Puglia, BA, n. 2155/2009, riguardante peraltro un caso specifico, diverso da quello che ne occupa.

Non ha rilievo, infine, l’argomentazione per cui il servizio di ricercatore non sarebbe stato previsto, dall’art. 7 della legge n. 28/1980 perché il ruolo dei ricercatori è stato istituito solo dal successivo DPR n. 382/1980. Infatti, è proprio lo stesso DPR, nell’art. 103, a prevedere la riconoscibilità dei servizi prestati in qualità di ricercatore universitario, limitando peraltro il riconoscimento stesso ad esclusivo favore di professori ordinari ed associati (primo e secondo comma). E lo stesso comma 11 del citato art. 103 precisa che i periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui lo stesso articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario. Il che significa che la detta equiparazione vale nei soli limiti in cui l’art. 103 stabilisce che il servizio di ricercatore è riconoscibile a favore dei professori ordinari ed associati. Non dunque a favore dei ricercatori confermati.

In parte qua il ricorso dev’essere quindi respinto.

Quanto al mancato riconoscimento del periodo pregresso prestato in posizione di beneficiario di borsa di studio postdottorato conferita dal CNR – INFM – per il periodo complessivo 1.1.1997/30.6.1997, il ricorrente richiama a sostegno della propria pretesa lo stesso art. 7 della legge n. 28/1980 che prevede, tra le figure valorizzabili, ai fini del riconoscimento dei servizi, quella dei borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e dagli altri enti pubblici di ricerca di cui alla Tab. VI allegata alla legge n. 70/1975. Sottolinea, al riguardo, l’istante, che una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione impone, al fine di evitare palesi disparità, il riconoscimento di equipollenza tra borse di studio per laureati e quelle postdottorato, successivamente introdotte, dalla legge n. 398/89, assegnate sempre a seguito di concorso pubblico.

La ricostruzione del ricorrente non è condivisa dal Collegio, al riguardo dovendosi ribadire la tassatività della previsione enucleabile dal combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, del DPR n. 382/1980 e 7 della legge n. 28/1980. In quest’ultima disposizione sono previsti i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e non gli assegnatari di borse di studio postdottorato. I periodi prestati con quest’ultimo tipo di borsa di studio non sono quindi riconoscibili (come con sufficiente motivazione ha stabilito la P.A.). La previsione tassativa dei servizi riconoscibili non è estensibile per analogia, né l’esclusione delle borse post dottorato appare suscettibile di determinare irrazionali disparita di trattamento, in quanto il legislatore del 1980, con valutazione espressione di discrezionalità contenuta in limiti non irragionevoli, ha ritenuto di dover privilegiare esclusivamente i servizi del tipo di quelli che ai sensi del citato art. 7 avevano dato luogo, in sede di prima applicazione della normativa di riforma universitaria, all’accesso alla fascia dei ricercatori confermati tramite giudizio di idoneità. Può soggiungersi, con riferimento ai periodi ed attività correlati al dottorato di ricerca, che l’art. 103, terzo comma, del DPR n. 382/1980, a seguito di modifiche legislative intervenute nel 1999, ha limitato il riconoscimento al periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.

Anche il profilo di domanda esaminato è quindi privo di fondamento, per cui il ricorso è da respingere in toto.

Le spese, tuttavia, stante la peculiarità delle questioni esaminate, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *