Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 01-07-2011, n. 25960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19/10/2010, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Palermo, in data 21/4/2009, che aveva condannato O.F. e O. V. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno per il reato di riciclaggio continuato, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Agli imputati veniva contestato di aver ricevuto sul c/c bancario, intestato al primo ma gestito dal secondo, due bonifici di Euro 2.956,00 ed Euro 3.500,00 (denaro provento di truffa informatica commessa da ignoti in danno di C.A.) e di aver disposto il pagamento della somma di Euro 2.619,00 e di Euro 3.100,00 in favore di due cittadini russi a mezzo dell’Agenzia Western Union, compiendo in tal modo operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, ed equa la pena inflitta. Avverso tale sentenza propongono ricorsi entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando sei motivi di gravame.

Con il primo motivo deducono violazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.

Al riguardo eccepiscono che nel caso di specie l’atteggiamento psicologico degli agenti non era caratterizzato dal dolo eventuale, bensì da colpa con previsione, incompatibile con la struttura del reato di cui all’art. 648 bis c.p.. Dagli elementi acquisiti emergeva che O.F. era stato abbindolato dai messaggi ricevuti dalla falsa società INKORE che gli aveva rappresentato la possibilità di assumere l’incarico di "rappresentante commerciale", tanto che egli aveva inviato la propria foto e copia di un proprio documento di identità, manifestando l’intenzione di recarsi a Madrid per partecipare al fantomatico corso organizzato dalla sedicente società. Il ricorrente aveva effettuato i primi due bonifici sotto l’effetto delle pressioni subite dalla INKORE, ma al terzo aveva bloccato l’operazione e si era rivolto alla Polizia postale, presentando una complessa ed articolata denunzia. Di conseguenza erroneamente la Corte territoriale aveva qualificato l’elemento soggettivo, in testa ai ricorrenti, come dolo eventuale, anzichè come colpa cosciente.

Con il secondo motivo deducono l’incompatibilità del dolo eventuale con il delitto di riciclaggio.

Con il terzo motivo deducono il travisamento del fatto. Al riguardo si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto la comunicazione e.mail con la quale O.F. annunziava alla INKORE il blocco del bonifico fosse conseguenza degli accertamenti avviati qualche ora prima dalla parte offesa e non frutto di una iniziativa spontanea dell’imputato. In proposito eccepiscono che dagli atti non emerge alcun elemento per presumere che l’ O. fosse venuto a conoscenza del blocco del bonifico attuato per l’iniziativa della pò.

Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge, con riferimento alla sola posizione di O.F.. Al riguardo eccepisce che questi non aveva svolto alcun ruolo in tale vicenda in quanto il c/c in questione, era gestito dal padre O.V..

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 185 c.p., dolendosi delle statuizioni civili, che avevano quantificato il danno subito dalla parte civile in Euro 7.965,50. Al riguardo eccepiscono che, non avendo gli imputati concorso alla sottrazione del denaro dal c/c della parte offesa, essi potevano essere condannati soltanto alla restituzione dell’8% del denaro sottratto che avevano trattenuto sul loro conto.

Con il sesto motivo si dolgono del trattamento sanzionatorio e della mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Deve essere accolto il primo motivo di ricorso in punto di insussistenza, in testa agli agenti, dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio anche sotto il profilo del dolo eventuale.

La sentenza impugnata richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010) Rv. 246324) ma ne opera un’applicazione errata.

Nella sentenza citata, infatti, le Sezioni Unite hanno chiaramente escluso il mero sospetto dalla latitudine del dolo eventuale, osservando che:

"Fermo rimanendo quindi che la ricettazione può essere sorretta anche da un dolo eventuale resta da stabilire come debba avvenire il suo accertamento e quali debbano essere le sue caratteristiche, posto che lo stesso non può desumersi da semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero sospetto, se è vero che questo non è incompatibile con l’incauto acquisto. Del resto, come già si è avuto occasione di osservare, il dolo eventuale non forma oggetto di una testuale previsione legislativa: la sua costruzione è rimessa all’interprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma caratteristiche specifiche.

Occorrono per la ricettazione circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicchè un ragionevole convincimento che l’agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuoi dire che il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto.

Insomma perchè possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza".

Nel caso di specie la Corte territoriale estrae il dolo eventuale dalla mail che O.F. inviava alla sedicente società Inkore il 20/11/2007, ove si legge:

"ho effettuato il primo bonifico sempre in attesa della documentazione necessaria ed adesso mi trovo sul tavolo un secondo bonifico senza sapere a quale titolo. Il reato configurabile dalla legge italiana è quello di riciclaggio di denaro ed io non desidero avere conseguenze penali; aspetto vostri chiarimenti o denunzio tutto alle autorità competenti".

Orbene dal tenore letterale di tale documento emerge chiaramente che:

1. O.F. ha nutrito il sospetto che l’attività che gli veniva richiesta fosse illegale;

2. che egli ha lasciato chiaramente intendere al suo interlocutore di non aver alcuna intenzione di compiere attività illegali;

3. che – ove avesse acquistato la certezza dell’illegalità del trasferimento di fondi che gli veniva richiesto, non avrebbe adempiuto alle disposizioni impartitegli ed avrebbe denunziato il fatto alla polizia.

Cosa che effettivamente è avvenuta perchè dopo la richiesta del terzo bonifico, O.F. ha inviato un’altra mail alla Inkore, (il 23/11/2007 alle h. 17,47) annunziando: "abbiamo bloccato i bonifici provenienti dall’estero. Vogliamo innanzitutto fare luce sull’aspetto legale di questo nostro lavoro" e successivamente ha presentato denunzia.

A questo riguardo la Corte d’Appello assume che il blocco del terzo bonifico (e la successiva denunzia dei fatti alla Polizia), non sarebbe frutto della raggiunta consapevolezza da parte degli O. della illiceità della richiesta ricevuta, ma sarebbe una conseguenza della reazione della parte offesa, C., il quale, quello stesso giorno verso le h. 14,00 era venuto a conoscenza dei tre bonifici partiti dal suo c/c in favore di O.F., e dell’esigenza degli O. di nascondere le loro responsabilità.

Tuttavia tale assunto si fonda su una mera congettura dal momento che la Corte non indica alcun dato processuale dal quale si possa desumere che, alle 17 del medesimo giorno (cioè dopo soltanto 3 ore), O.F. fosse venuto a conoscenza delle misure di sicurezza poste in essere dall’UNICREDIT, che aveva provveduto a bloccare il terzo bonifico ed a riaccreditare la somma al C..

In realtà dagli elementi istruttori presi in considerazione dalla Corte d’appello non emerge che l’elemento soggettivo, in testa agli agenti, si collochi un gradino al di sopra del mero sospetto.

Per integrare l’elemento soggettivo nel delitto di riciclaggio è sufficiente il dolo generico, ma è necessaria la consapevolezza concreta della provenienza della cosa da delitto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep. 11/01/2011) Rv. 249445). Nel caso di specie difetta del tutto la consapevolezza concreta della provenienza da delitto del denaro transitato sul c/c degli imputati.

La condotta degli imputati, pertanto, rientra nel genus della colpa con previsione, come tale è incompatibile con il reato di riciclaggio, che postula l’atteggiamento doloso della volontà.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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