T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 05-07-2011, n. 5872 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in date 8 e 11 settembre 1998 e depositato il successivo 29 settembre 1998 l’istante ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento di trasferimento all’I.N.A.I.L. del 26 giugno 1998, nella parte in cui le attribuisce la quinta qualifica funzionale anziché la sesta.

Espone, in fatto, che, essendo in servizio presso la Gestione Governativa per le Ferrovie Appulo Lucane, con inquadramento nel quinto livello, a seguito di processi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato l’Amministrazione di appartenenza, è risultata in eccedenza. Ai sensi dell’art. 4, secondo comma, D.L. 12 maggio 1995 n. 163 è stata trasferita nei ruoli del personale dell’I.N.A.I.L., con decorrenza giuridica ed economica dalla data di presa servizio nella corrispondente qualifica funzionale. Erroneamente, però, è stata inquadrata nella quinta qualifica funzionale anziché nella sesta.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

Violazione art. 31 D.P.R. n. 3 del 1957 e principi generali – Violazione del decreto del Ministero della funzione pubblica del 24 novembre 1997 – Eccesso di potere per erroneità di presupposti, manifesta illogicità e carente istruttoria.

Secondo la comparazione tra le declaratorie di qualifica in vigore presso la Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie Appulo Lucane e presso le Amministrazioni statali e parastatali la quinta qualifica funzionale, in cui era inquadrata presso l’Amministrazione di provenienza, corrisponde alla sesta presso l’I.N.A.I.L..

3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L);

4. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. All’udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Afferma la ricorrente che il quinto livello di inquadramento nell’Amministrazione di provenienza (Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie Appulo Lucane), dalla stessa posseduto, corrisponde al sesto livello proprio del personale dell’Amministrazione di destinazione (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) presso il quale è stata trasferita a seguito di mobilità.

Il ricorso è infondato

Rileva il Collegio che l’impugnato inquadramento è invece coerente con il profilo professionale originario della ricorrente (la quale peraltro non ha neanche documentato l’attività in precedenza svolta), inquadrata nell’ente di provenienza con la quinta qualifica ossia, secondo la declaratoria dei profili vigente, come lavoratore che svolgeva mansioni di concetto, a sua volta corrispondente alla quinta qualifica del contratto di lavoro del personale del parastato, tenuto conto non solo delle mansioni svolte ma anche del titolo di studio necessario per l’accesso.

Da rilevare che risponde ad un esatto ed indiscusso criterio generale che l’attività d’inquadramento deve essere effettuata sulla base della valutazione dei contenuti delle declaratorie e dei profili professionali tra le due qualifiche in considerazione. Non rilevano quindi né la sola corrispondenza numerica tra le qualifiche né la denominazione formalmente attribuita alle funzioni svolte (Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1744; Tar Lazio, sez. II, 20 aprile 2006 n. 2894). Naturalmente l’inquadramento deve avvenire sulla base delle mansioni effettivamente svolte, senza che rilevino eventuali mansioni superiori, peraltro nella specie neanche documentate.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite considerato il tempo trascorso per la definizione della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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