Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 01-07-2011, n. 25953 Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 settembre 2010, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 10/7/2008, dichiarava prescritti sette dei nove episodi di usura contestati all’imputato e rideterminava in anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 3.200,00 di multa la pena inflitta a P. A. per i residui reati.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e dei risultati dell’attività di indagine preliminare espletata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 405 c.p.p.. Nel merito, rilevata la prescrizione deprimi sette reati di usura contestati, confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai residui reati (sub H e I) a lui ascritti, e provvedeva a rideterminare la pena inflitta, confermando la statuizione relativa alla confisca.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando cinque motivi di gravame con i quali deduce:

1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, e vizio della motivazione in relazione agli artt. 191, 405 e 335 c.p.p.;

2. Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, e vizio della motivazione in relazione all’art. 597 c.p.p. e artt. 133 e 81 c.p.;

3. Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, e vizio della motivazione in relazione all’art. 644 c.p.;

4. Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, e vizio della motivazione in relazione agli artt. 157 e 644 ter c.p.;

5. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, e vizio della motivazione in relazione all’art. 644 c.p.p., comma 6.

Con il primo motivo ripropone l’eccezione di inutilizzabilità degli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, scaduto per il primo procedimento il 28/5/2002. Essendo emersa una nuova notizia di reato, sulla base degli atti depositati in data 12/10/2002, il nuovo termine sarebbe scaduto il 12/4/2003. Per questo motivo – secondo la difesa ricorrente – sarebbero inutilizzabili tutti i verbali di sommarie informazioni testimoniali assunte dalla P.G. a far data dal 9/5/2003 ed utilizzati per la contestazione dei reati indicati dai capi da D) ad I) della rubrica.

Con il secondo motivo si duole della violazione del divieto di reformatio in peius, contestando che la pena base potesse essere determinata in anni tre di reclusione, ed eccependo che l’aumento di pena per la continuazione risultava superiore agli aumenti determinati in primo grado;

Con il terzo motivo eccepisce il travisamento del fatto, quanto la reato di cui al capo H). Il tribunale avrebbe completamente travisato le dichiarazioni rese da G.V. dalle quali emergeva che non si trattava di un finanziamento a tasso usurario bensì di compartecipazione del P. in due affari e spartizione degli utili.

Con il quarto motivo eccepisce l’avvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi H) ed I), essendo stati i reati commessi nel gennaio del 2003.

Con il quinto motivo si duole della decisione in ordine alla confisca dei beni in sequestro, eccependo la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione della sanzione.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta fondato quanto al divieto della reformatio in peius.

Per quanto riguarda il primo motivo, l’eccezione non è fondata in quanto dallo stesso certificato prodotto dal ricorrente emerge che, a seguito di una nuova notizia di reato, è stata disposta una nuova iscrizione in data 19/3/2003. Pertanto le indagini espletate dalla P.G a partire dalla data del 9/5/2003 rientrano nei termini massimi per l’espletamento dell’istruttoria preliminare.

Per quanto riguarda il terzo motivo, la censura è inammissibile.

Infatti:

"In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, (mentre) non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215).

Nel caso di specie le censure sollevate circa la valutazione delle dichiarazioni rese da G.V. tendono proprio a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito.

Pertanto sono inammissibili, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso in quanto è pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione (cfr Cass. Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232066; Sez. 4, Sentenza n. 47341 del 28/10/2005 Ud.

(dep. 30/12/2005) Rv. 233177; Sez. 1, Sentenza n. 24895 del 28/05/2009 Ud. (dep. 16/06/2009) Rv. 243806 Sez. 6, Sentenza n. 41388 del 08/10/2009 Ud. (dep. 28/10/2009) Rv. 245018).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur mantenendo la stessa pena base irrogata dal giudice di primo grado (anni tre di reclusione), ha applicato un aumento di mesi due per il reato in continuazione, mentre in primo grado la continuazione era stata determinata in complessivi mesi 12 per 8 reati, quindi in misura inferiore a mesi due per ciascun reato.

Sorge a questo punto il problema di verificare se, in pendenza del ricorso per cassazione non si sia verificata la prescrizione dei due residui reati ascritti al prevenuto.

La Corte d’appello ha rilevato che i fatti contestati risultano commessi fino al febbraio 2003. Conseguentemente è dal 1 febbraio 2003 che decorre il termine di prescrizione che, nel caso di specie è di sette anni e mezzo (essendo all’epoca del fatto il reato punito con la pena massima di sei anni di reclusione). Tale termine è scaduto il 1 agosto 2010. Calcolando ulteriori mesi 8 e gg. 4 di sospensione della prescrizione, si giunge alla data del 5 aprile 2011.

Pertanto, essendo decorso il termine di prescrizione per entrambe i reati per i quali il P. è stato condannato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati estinti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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